domenica 9 febbraio 2020

ADDSM – 943, 13 MAGGIO – PIEVE DI BARBINAIA, PRESBITERO PIETRO

a cura di Francesco Fiumalbi

ARCHIVIO DOCUMENTARIO DIGITALE DI SAN MINIATO [ADDSM]
943, 13 MAGGIO – Pieve di Barbinaia, Presbitero Pietro

I resti della Pieve di Barbinaia
Foto di Francesco Fiumalbi

L'ORIGINALE
Il documento originale, la cui trascrizione è proposta in questa pagina, è conservato presso l’Archivio Arcivescovile di Lucca, Diplomatico, *E.84, da cui è tratta l'edizione di D. Barsocchini, Memorie e Documenti per servire alla Istoria del Ducato di Lucca, F. Bertini Tip. Ducale, Lucca, 1843, Tomo V, parte III, pp. 198-199.

SPOGLIO [D. Barsocchini] Il Vescovo Corrado ordina il prete Pietro nella pieve di Berbinaia al di là del fiume Arno, nell’anno sudd. 943. Arch. Arc. *E.84.

Trascrizione del testo contenuto in D. Barsocchini, Memorie e Documenti per servire alla Istoria del Ducato di Lucca, F. Bertini Tip. Ducale, Lucca, 1843, Tomo V, parte III, pp. 198-199.

In Xti. nom. qualiter ego Conradus gratia Dei ec. una per consensum sacerdotum meorum, seu filii ipsius Ecclesie, ordinare videor te Petrus presbit. filio qd. Adalberti in eo ordine sicut supter adnexum fuerit, in Eccl. illa cui vocabulum est beati S. Johan. Baptiste, et S. Marie sita loco et finibus Berbinaria, quod est ultra fluvio Arno, que est de suppotestate ipsius Epis. Vestro S. Martini. Suprascripta Eccl. S. Johan. Baptiste et S. Maria una cum omnibus casis et rebus domnicatis et massariciis ipsa plebis pertinentibus, cum fundamentis et omnem edificiis vel universis ec. seu curtis ortis terris vineis olivetis ec. omnia et in omnibus casis et rebus, quantas ubique in qualiber ec. ad suprascripta Eccl. Plebis sunt pertinentibus, in integrum te inibidem ordinare videor. Quatenus ut a presenti die dum vita tua fuerit, in tua q.s. Petrus presb. sint et permaneant potestate eas abendi ec. et tibi eas priv. nom. Usufructuandi omnibus diebus vite tue tantum: et in ipsia Dom. Ecclesia per te aut per tuam dispositionem offium Dei et luminaria, seu missarum solemnia fieri debeam, et mihi q.s. Conradus Epis. vel posterisque ec. singulis quibusque annis obediendi et deserviendi canonicho ordine ut mos est. Sic potestatem ec. Unde duo ordinationis uno tinore conscriptas, una ad pars ispius Episc. nosto abendi et ostendenti; et illa alia in qua q.s. Petrus presb. sint potestatem ec. Unde duo notitia ordinationis Amalbertum not. dn. reg. scriber rogavimus. Actum Luca.
Et hec ordinationis cartula scripte sunt anno dn. Hughoni gratia Dei rex Deo propitio septimo decimo, et filio ejus dn. Hlotario idemque rex, anno tertiodecimo, tertio idus magii.
† Ego Conradus gratia Dei hum. Epis. in hac ordinationis cartula a me facta subs.
† Ego Grimaldo archid. consensi et subs.
† Ego Martinus archip. ec.
† Ego Johan presb. Et primic. et. card. ec.
† Ego Johannes diac. card. consensi et sub.
† Ego Daiprandus presb. card. ec.
† Ego Gundalprando presb. et viced. cc..
† Ego Boso presb. et card. ec.
† Ego Benedictus presb. et card. ec.
† Ego Ardimannus diac. et card. ec.
† Ego Leo presb. et card. ec.
† Ego Johan presb. et card. ec.
† Ego Petrus diac. et card. ec.
† Ego Stefanus diac. et card. ec.
† Ego Eribandus subd. in hac ord. Ec.
† Ego Ada subd. ec.
† Ego Leo judex dn. reg. subs.
† Ego Leo rog. A Conrado Epis ec.
† Hildegisus not. sacri palatii rogatus teste subs. ec.
† Ego Almabertus not. dn. reg. post traditam ec.

COMMENTO di Francesco Fiumalbi
L’atto proposto in questa pagina risulta essere la terza attestazione documentaria relativa alla Pieve di Santa Maria a Barbinaia, situata in Val di Chiecina, fra Bucciano ed Agliati. A partire dal XIV secolo la pieve subirà un processo di decadenza che porterà l’edificio ad uno stato di degrado e abbandono. Alcuni resti lapidei sono oggi conservati presso il Museo Diocesano d’Arte Sacra (monofora, basi di colonne), mentre alcune porzioni murarie sono ancora visibili nella vecchia casa colonica, disabitata da molti anni, costruita in adiacenza all'antico edificio religioso.

L’ATTO. Da un punto di vista tipologico, l’atto è sostanzialmente identico al precedente documento del 917. Addirittura, riguarda lo stesso presbitero Pietro, ordinato dal Vescovo Pietro II (in carica dall’896 al 932). Dunque anche se formalmente siamo di fronte ad una cosiddetta cartula ordinationis – ovvero un atto formale con cui viene ordinato un sacerdote e immesso nel governo di una chiesa – nella sostanza si tratta di una cartula confermationis poiché il Vescovo Corrado non fece altro che confermare quanto già deliberato dal predecessore. Di solito la cartula ordinationis faceva il paio con la cartula repromissionis: da una parte il vescovo ordinava, investiva e concedeva, dall’altra il beneficiario prometteva la propria fedeltà e riconosceva i limiti del proprio agire. Lo stesso poteva valere per la cartula confermationis.

I PROTAGONISTI. Il sottoscrittore dell’atto, il soggetto attivo, è il Vescovo Corrado, appartenente alla famiglia lucchese dei Rolandinghi e che rimase in carica dall’anno 935 al 964. Come il predecessore si trovò impegnato a gestire gli innumerevoli interessi patrimoniali ecclesiastici. La data del documento è il terzo giorno precedente alle idi di maggio, ovvero il 13 maggio, nel diciassettesimo anno del regno di Ugo di Provenza (che fu incoronato a Pavia l’8 luglio 926), ovvero nel 943. L’altro protagonista dell’atto è il presbitero Petrus figlio del fu Adalberti, che era stato ordinato dal Vescovo Pietro II nel 917 nella chiesa battesimale dedicata ai SS. Maria e Giovanni Battista, situata a Barbinaia, venendo investito della gestione pastorale delle chiese suffraganee e dell’amministrazione patrimoniale. Questi probabilmente costituivano una o più unità produttive, ed erano costituiti da case e da cose, tanto afferenti alla parte domenicale (gestita direttamente dal padrone o dominus) che a quella masserizia (data in gestione ai coloni o massari), oltre a poter contare su un numero non specificato di “servi” e “ancelle”. Questo è un aspetto significativo, poiché nel precedente atto dell’896, il Vescovo Gherardo aveva investito il nuovo pievano del governo della pieve, ma si era riservato il controllo sulla gestione. Oggi si direbbe una deregulation. Tuttavia, l’ordinazione era avvenuta col consenso degli altri sacerdoti (una cum consensum sacerdotum meorum, seu filii ipsius Ecclesie), probabilmente l’antesignano del Capitolo dei Canonici della Cattedrale, la cui formazione germinale era già avvenuta da alcuni anni.
Nell’atto, inoltre, vengono specificati alcuni obblighi liturgici spettanti al pievano: celebrare la liturgia delle ore (officium dei), la luminaria notturna e le celebrazioni solenni. Ciò deve essere interpretato come l’obbligo di amministrare direttamente e personalmente le funzioni liturgiche della pieve, ovvero come l’obbligo di residenza del pievano presso la chiesa. Infatti, capitava frequentemente che il pievano abitasse altrove lasciando l’amministrazione liturgica ad altri sacerdoti di rango inferiore, benché godesse delle rendite e dei benefici ecclesiastici legati al suo ruolo di rettore della chiesa. Dunque al pievano, assunto al ruolo di rettore della pieve, con i conseguenti benefici economici e i doveri amministrativi e gestionali, era fatto obbligo di ottemperare direttamente agli impegni liturgici e quindi a risiedere presso la chiesa stessa. Nel provvedimento è specificato che gli obblighi avrebbero continuato a valere anche dopo la morte del presule, ovvero con i successori del Vescovo Pietro.
Da notare una più significativa presenza di notai regi, ovvero investiti di funzioni e prerogative di pubblico interesse. Ciò potrebbe indicare un aumento del livello di burocratizzazione del regnum Ytaliae, probabilmente promosso dal sovrano di origine francese.

LA PIEVE. L’atto rappresenta la terza attestazione in ordine cronologico della Pieve di Barbinaia che era stata fondata precedentemente, forse addirittura in epoca tardoantica (V-VI secolo). Era una Plebem Bactismalis, ovvero la chiesa più importante della zona, l’istituto dove veniva somministrato il sacramento del Battesimo e dunque dotata del fonte. Dal documento apprendiamo che possedeva un insieme di beni, costituiti da “case” e “cose” (casis & rebus), oltre alle relative pertinenze. Si trattava evidentemente di piccole unità produttive di tipo agricolo, ovvero case e campi dati a livello a coltivatori che corrispondevano alla pieve un censo annuo. Il “livello” era una forma di contratto antesignana del moderno “affitto”. Come nel primo documento, dal testo apprendiamo che alla pieve facevano riferimento anche aliis Ecclesiis, ovvero altre chiese suffraganee, che purtroppo non sono indicate. Sarebbe stato interessante conoscere i nomi e le localizzazioni delle altre chiese, in modo da poter avanzare alcune considerazioni circa le caratteristiche insediative e il popolamento nella zona fra la Val d'Egola e la Val di Chiecina. In ogni caso il documento testimonia che a Barbinaia – nell’alta Val di Chiecina, al confine fra gli attuali comuni di San Miniato e Palaia – nel X secolo esisteva una pieve e dunque doveva essere presente un insediamento importante e un significativo popolamento.

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