domenica 25 novembre 2018

ADDSM - 763, 17 APRILE - PIEVE DI SAN GENESIO



ARCHIVIO DOCUMENTARIO DIGITALE DI SAN MINIATO [ADDSM]
763, 27 aprile – Pieve di San Genesio

SPOGLIO «Ratperto Prete figlio del fu Ansifredo, essendo stato ordinato Rettore nella Chiesa Pieve di S. Genesio di Vico Walari da Peredeo Vescovo di Lucca, promette di sempre servire alla medesima Chiesa, di celebrarvi i Divini Uffizj tanto il giorno, che di notte, di farvi la luminaria ec. come ancora di prestare fedele obbedienza al suddetto Vescovo, sotto pena di 200. soldi d’oro, nell’Anno 763. Arch. Arcivesc. +I.57».
  
Il sito archeologico di San Genesio
Foto di Francesco Fiumalbi

Il documento originale è conservato presso l'Archivio Arcivescovile di Lucca, Fondo Diplomatico Antico, † I.57.

Trascrizione del testo contenuto in:
D. Barsocchini, Memorie e Documenti per servire all'Istoria del Ducato di Lucca, Tomo IV, parte I, Francesco Bertini Tipografo Ducale, Lucca, 1818, Appendice, doc. I, pp. 3-4.

In Dei nomine. Regnante Domnus nostro Desiderio Rege, Anno Regni ejus septimo; & filii ejus Domno nostro Adelchis Rege, anno regni ejus quarto, quinto decimo Calendas Maias, Indictione prima. Manifestum est mihi Ratpert Presbitero filio quondam Ansifridi, quia petivi & rogavi te Dominus & venerabilis Peredeo in Dei nomine Episcopo, ut me Rectorem ordinare juribiris in casa Ecclesie Sancti Genesi, in loco & Plebe ad Vico Walari, & pro tua misericordia me audire dignatus es. Proinde repromitto & mans (pro manus), mea facio tibi, ut die vite mee omnia quoliber res adquirere potuero per quoliber ordine, volo ut sit in potestate suprascripte Ecclesie, & vite mee ividem semper habitare, & officio ecclesiastico legibus & luminaria facere promitto die noctuque, omni tempore, & legibus nostri sancte & canonice tibi oboedire, & servire; & in omnibus voluntate facere promitto. Et nunquam contra te agere debeam, nec cum tuo inimico me adunare, aut consiliare contra te presumam. Nec aliqua peculiari vel subtractione de quolibet res in alio loco faciam. Et omnes res eidem Ecclesie pertenente in omnibus meliorare promitto. Et si hec omnia suprascripta Capitula ad me adimpleta & conservata non fuerint, & in aliquo ex inde ad me disruptum & adimpletum non fuerit, spondeo tibi esse componiturus in auro soledos ducenti, & hanc paginam in sua maneat firmitate. Et pro confirmarione Osprandum Diaconum scribere rogavi. Actum Luca.
+ Ego Ratpert Presbiter in anc promissioni paginam a me facta sicut supra legitur manus mea subscripsi & confirmavi.
Signum + manus Maurici Presbiteri testis.
+ Ego Liusprand VV. Presbiter rogatus a Ratpert Presbitero in hoc quod superius legitur me testis subscripsi.
+ Ego Soldulo Presbiter rogatus…. Presbiter in hanc paginam me testis supscripsi.
+ Ego Homulo Clericus rogatus…. ert Presbitero in anc pagina me testi supscripsi.
…. oli Clerici …. testis.
Ego Osprandus Diaconus post tradita complevi & dedi.


COMMENTO (a cura di Francesco Fiumalbi)
Il documento rappresenta la seconda attestazione documentaria relativa alla Pieve di San Genesio, dopo l’atto del 5 luglio 715, una sorta di “resoconto” dell’assise per dipanare la controversia sorta fra le diocesi di Siena e di Arezzo.
Da un punto di vista tipologico siamo di fronte ad una Cartula promissionis, ovvero ad un atto che contiene la “promessa” fatta al Vescovo di Lucca Peredeo dal presbitero Ratpert del fu Ansifridi, il primo pievano di San Genesio di cui è noto il nome.
Dall’atto si apprende che, dopo la richiesta del sacerdote al presule lucchese, questi era stato nominato “rettore” della chiesa di San Genesio, che viene qualificata per la prima volta come “pieve”. Probabilmente era “pieve” già da prima, ma questo è il primo documento che lo attesta.
Nulla sappiamo del presbitero Ratpert, se non che promise di governare la chiesa a lui affidata, secondo la disciplina canonica e di occuparsi dei divini offici, tanto di giorno quanto di notte. Non solo, Ratpert compie anche un vero e proprio giuramento di fedeltà al Vescovo Peredeo, tanto da promettere di non agire contro il presule e di non avere rapporti con i suoi nemici (Et nunquam contra te agere debeam, nec cum tuo inimico me adunare, aut consiliare contra te presumam. Nec aliqua peculiari vel subtractione de quolibet res in alio loco faciam). D’altra parte, la pieve di San Genesio, posta in località Vico Wallari, era molto distante dalla sede vescovile lucchese e si trovava in un’area di confine fra l’area fiorentina e quella volterrana, dunque soggetta ad influenze e condizioni non sempre controllabili da Lucca.


domenica 18 novembre 2018

ADDSM - 902, 27 OTTOBRE - BENI NEL TERRITORIO DELLA PIEVE DI SAN SATURNINO DI FABBRICA

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ARCHIVIO DOCUMENTARIO DIGITALE DI SAN MINIATO [ADDSM]
904, 27 ottobre, Beni pieve di San Saturnino di Fabbrica

SPOGLIO «Il sudd. Vescovo (Pietro) allivella ad Ursiperto arciprete, e a Domenico prete beni nella pieve di Fabbrica, appartenenti alla Chiesa di S. Maria presso la porta S. Donato, nell’anno sudd. 904. Arch. Arc. CD.66».

La zona di San Lorenzo di Villanova, già “Novas”
da San Miniato e rispetto a Cigoli
Foto di Francesco Fiumalbi

Il documento originale è conservato presso l'Archivio Arcivescovile di Lucca, Fondo Diplomatico Antico, CD.66.

Trascrizione del testo contenuto in:
D. Barsocchini, Memorie e Documenti per servire all'Istoria del Ducato di Lucca, Tomo V, parte III, Francesco Bertini Tipografo Ducale, Lucca, 1841, doc. MLXXXIV, p. 28.

+ In nom. Omnip. Dei eterni. Berengarius ec. anno ec. septimodecimo, sexto kal. novembris, indit. octava. Manifesti sumus nos Ursibertus archipresb. filio b.m. Leutari, et Dominicho presb. filio b.m. Ildimari, quia tu Petrus gratia Dei ec. per cartula livell. nom. ad censum perexolvendum dedisti nobis, idest fundamento illo in qua fuit casa, in loco et finibus ubi dicitur Novas, pertinentes Eccl. vestre S. Marie, sita foras civitate ista lucense prope porta S. Donati, qui est de subpotestatem ipsius Epis. vestro S. Martini, quas casa et res ipsa Bertulo ad manus suas abuis. Fundamento ipso cum curte orto terris vinesi olivetis silvis virgareis pratis pascuis, cultis rebus vel incultis, omnia quantum unicumque ad ipso fundamento est pertinentes, tam in suprascripto loco et finibus Nova, quam et in loco et finibus Fabrica, et a silva utque Plagia, vel ubicumque ad ispo fundamento est pertinentes, in integrum nobis eas dedisti. Tali ordinem ut in nostra q.s. Usibertus archipresb. et Dominicho item presb. et de nostis hered. sint potestatem abendi imperandi ec. Nisi tantum pro omni censum et justitiam exinde tibi vel a subcess. tuis, per sing. annos reddere debeamus hic civitate Luca ad suprascripto domum Epis. vestro S. Martini per omnem mense octubris, per nos aut per misso nostro, vobis bel ad ministerialem illum, quasi bi pro tempore abueritis, vel ad misso vestro, argen den. bon. expend. num. sexaginta tantum. Et si ad nos vobis hec omnia ec. spondimus nos q.s. Ursibertus archipresb. seo Dominicho item presb. cum nostris hered. comp. tibi q.s. Petrus Epis. vel ad subcess. tuis penam argen. solid. sexaginta, quia taliter inter nos convenit, et duos inter nos libelli Petrum not. et schab. Scribere rogavimus. Actum Luca.
+ Ego Ursiperturs archipresb. in unc libello a nos facto manu mea sub.
+ Ego Dominicho presb. in unc libello a nos facto manu mea subs.
+ Ego Cospertus not. et schab. Rogatus ec. me teste sub.
+ Ego Lambertus rogatus ec. me teste subs.
+ Ego Odalberto rogatus ec. me teste subs.
+ Ego Petrus not. et schab. post tradit ec.


COMMENTO (a cura di Francesco Fiumalbi)

Il documento rappresenta una delle numerose testimonianza circa l’influenza lucchese sul Medio Valdarno Inferiore nel corso dell’Alto Medioevo, con i numerosi interessi patrimoniali di natura ecclesiastica. Inoltre, vale la pena di ricordare che l’anno 904 è il medesimo della prima attestazione del “Castello di San Miniato”, l’unico insediamento incastellato nella zona. Il territorio, fatta eccezione per il Borgo di San Genesio e la sua pieve prestigiosa, era caratterizzato da una forma di insediamento di tipo “sparso”, privo di poli dotati di grande attrattiva.
In particolare, i beni descritti in questo atto, afferivano all’antica chiesa di Santa Maria del Corso, situata fuori dalla porta di San Donato a Lucca (S. Marie, sita foras civitate ista lucense prope porta S. Donati). Annesso alla chiesa di Santa Maria esisteva un monastero femminile, che dal 1284 passò all'Ordine dei Carmelitani, prima di essere distrutto dai pisani nel 1341. In particolare si fa riferimento ad una “casa” situata in località Novas, dunque la stessa unità che fu oggetto di un altro atto nell’anno 867, che rappresenta la prima attestazione documentaria della Pieve di San Saturnino di Fabbrica. Nell’atto dell’867 compare la Badessa Hiudiperga, mentre in questo documento del 904 troviamo il Vescovo di Lucca Pietro a gestire il patrimonio della chiesa di Santa Maria, la cui potestà era affida al presule lucchese (qui est de subpotestatem ipsius Epis. vestro S. Martini) che aveva estromesso la famiglia fondatrice attraverso un placito dell’897 [P. Tomei, «Locus est famosus». Come nacque San Miniato al Tedesco (secoli VIII-XII), Edizioni ETS, Pisa, 2018, pp. 37-38]

I protagonisti. I soggetti protagonisti di questo documento sono il Vescovo di Lucca Pietro – impegnato a gestire gli innumerevoli interessi patrimoniali ecclesiastici – l’Arciprete Ursiberto figlio del fu Leutari e il presbitero Domenico figlio del fu Ildimari, che ottennero i beni “a livello”. Purtroppo, allo stato attuale degli studi non è possibile sapere di più circa Ursiberto, qualificato come arcipresbitero ed evidentemente era un prelato molto importante (arcipresbitero di quale chiesa?). Sarebbe interessate conoscere quale fosse il legame col Vescovo: vi erano legami di parentela fra loro? Appartenevano ad una medesima consorteria?
Di certo sappiamo che il prete Domenico nell’anno 907 diventerà il rettore dellaPieve di San Saturnino in Fabbrica, ovvero il “pievano” [D. Bertini, Memorie e Documenti per servire all'Istoria del Ducato di Lucca, Tomo IV, parte II, Francesco Bertini Tipografo Ducale, Lucca, 1836, Appendice, doc. LVIII, pp. 76-77]. Secondo Paolo Tomei, invece, l’arciprete Ursiberto poteva essere il predecessore di Domenico, ovvero il pievano di San Saturnino al tempo della stesura dell’atto, anche se non ci sono attestazioni precise al riguardo [P. Tomei, «Locus est famosus». Come nacque San Miniato al Tedesco (secoli VIII-XII), Edizioni ETS, Pisa, 2018, p. 38].

Il tipo di atto. Tecnicamente non si tratta propriamente di una Cartula Livelli, ovvero un antico contratto, antesignano dell’odierno contratto di affitto, poiché i due protagonisti – l’arciprete Ursiberto e il presbitero Domenico – si limitarono a dichiarare di aver ricevuto a livello dal Vescovo Pietro i beni. In ogni caso siamo di fronte ad una cessione a livello: i due sacerdoti ricevono i beni dal vescovo e tale cessione avrà valore tanto per gli eredi dei due presbiteri, quanto per i successori del presule. I beni vengono ceduti dietro un compenso annuo fissato nella misura di sessanta “buoni” denari d’argento, da corrispondere nel mese di ottobre presso l’episcopio della città di Lucca (per sing. annos reddere debeamus hic civitate Luca ad suprascripto domum Epis. vestro S. Martini per omnem mense octubris, per nos aut per misso nostro, vobis bel ad ministerialem illum, quasi bi pro tempore abueritis, vel ad misso vestro, argen den. bon. expend. num. sexaginta tantum).

I beni e il territorio sanminiatese. Nell’atto vengono descritti sinteticamente i beni oggetto del contratto di livello, che si trovano nel territorio del Comune di San Miniato ed in particolare nella bassa valdegola, in un’area compresa fra Cigoli, Ponte a Egola e Stibbio. La “casa” era situata in località Novas ed era tenuta da un certo Bertulo. In realtà non si trattava di una mera abitazione, bensì di un complesso patrimoniale, ovvero di un’unità produttiva agricola che era costituita anche da vari appezzamenti di terreno e di varie pertinenze, anche se non viene utilizzato il termine di “curtis” (Fundamento ipso cum curte orto terris vinesi olivetis silvis virgareis pratis pascuis, cultis rebus vel incultis, omnia quantum unicumque ad ipso fundamento est pertinentes). Le pertinenze fondiarie erano sparse fra località Nova e l’insediamento di Fabbrica, dove era situata la pieve di San Saturnino, presso l’odierno Molino d’Egola, e comprendevano un’area boscata in località Plagia, situata nella zona meridionale di Ponte a Egola, zona Piaggia-La Canonica, probabilmente presso l’odierna località Farneta (tam in suprascripto loco et finibus Nova, quam et in loco et finibus Fabrica et a silva utque Plagia). La località Novas o Nova era situata lungo il crinale collinare che collega Cigoli con San Miniato, dove alcuni secoli più tardi verrà attestata la chiesa dei SS. Martino e Lorenzo de Villanova (presso l’attuale casa colonica denominata San Lorenzo).

  
Indicazione geografica delle località rammentate nel documento
Base cartografica Carta Tecnica Regionale (CTR)  Regione Toscana
Tratta da Geoscopio – Regione Toscana

domenica 11 novembre 2018

ADDSM - 902, 18 LUGLIO - LA PRIMA ATTESTAZIONE DELLA CHIESA DI SAN MINIATO

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ARCHIVIO DOCUMENTARIO DIGITALE DI SAN MINIATO [ADDSM]
902, 18 luglio, Prima attestazione della chiesa di San Miniato

SPOGLIO «Pietro Vescovo concede a livello per anni 29 a Ghiselfridi notaro e scabino una casa e beni della Chiesa di S. Maria a Monte, posta presso la Chiesa di S. Miniato e la pieve di S. Ginese, nell’anno sudd. 902».

La porzione orientale di San Miniato
Foto di Francesco Fiumalbi

Il documento originale è conservato presso l'Archivio Arcivescovile di Lucca, Fondo Diplomatico Antico, †† F.42.

Trascrizione del testo contenuto in:
D. Barsocchini, Memorie e Documenti per servire all'Istoria del Ducato di Lucca, Tomo V, parte III, Francesco Bertini Tipografo Ducale, Lucca, 1841, doc. MLXI, p. 15.

+ In Dei nom. Regnante dn. nostro Hludowicus ec. anno ec. secundo, 15 kal. augusti, indit. quinta. Manifestum sum ego Ghiselfridi not. et scab. filio b.m. Ruffridi, quia Petrus gratia Dei ec. per cartula lvell. nom. ec. dedisti mihi, idest casa et res illa in loco ubi dicitur Castellione prope Eccl. S. Miniati et prope plebem S. Genesi, in qua abitantes gui qd. Jordannis, et modo abitare videtur filio ipsius Jordanni: casa et res ipsa pertinentes Eccl. beate S. Marie sita loco et finibus ubi dicitur a Monte, et Beati S. Ipoliti qui sunt de suppotestate Epis. vestro S. Martini: casa vero ipsa cum fundamento et omne edificio suo, seo curte ec. cultus rebus vel incultis, omnia ec. ubique ad suprascripta casa est pertinentes in integrum.
Tali ordinem ut ab ac die usque in anos viginti et nove expleti proximi venturi, in mea vel de meis hered. vel de illus persona hominum, cui nos eas livell. nom. dederimus, vela abere ec. sint potestatem eas abendi ec….. Nisi tantum pro omni censum ec. ad pars jam dicte Eccl. S. Marie per nos ec. vobis vel ad ministeriale illo, quas in ipsa Eccl. S. Marie pro tempore fuerit, argen. den. bon. expend. numero viginti quattuor tantum q.s. Ghiselfridi not. et scab. Quam hered. Meis, vel illas personas hominum cui nos suprascripta casa et res dederimus. Et si a nos vobis ec. spondeo ego qui supra ec. cum illa persona hominum cui nos ec. comp. tibi. q.s. Petrus Epis. vel ec. penam argen. Solidos quinquaginta, quia ec. et duas ec. Leo not. scribere ec. Actum Luca.

+ Ego Ghiselfridi not. et scab. qui ec.
+ Ego Cunimundo rogatus ec.
+ Ego Millo rogatus ec.
+ Ego Himalfridi rogatus ec.
+ Ego Johannes rogatus ec.
+ Ego Himalfridi rogatus ec.
+ Ego Vito rogatus ec.
+ Ego Leo not. post traditam ec.


COMMENTO (a cura di Francesco Fiumalbi)

Il documento rappresenta la prima attestazione documentaria della chiesa di San Miniato. Abbiamo visto, infatti, che il documento dell’anno 783 si riferisce ad una chiesa omonima, ma situata entro le sei miglia di Lucca.
In ogni caso sappiamo che la chiesa di San Miniato non era in una posizione isolata, poiché due anni più tardi, nell’anno 904, è documentato per la prima volta il castello di San Miniato. Non sappiamo se sia nata prima la chiesa o il castello, o se debbano inquadrarsi in un medesimo processo insediativo di cui al momento si ignorano i contorni. Non vi sono altre attestazioni e allo stato attuale degli studi non è possibile saperne di più.

La “casa” oggetto dell’atto era pertinente alla chiesa di Santa Maria a Monte, a cui era pervenuta per mezzo della cartula offersionis del 30 giugno 861, dal dignitario lucchese Eriprando di Ildebrando della casata degli Aldobrandeschi. Che si tratti della medesima “casa” è acclarato dal fatto che viene rammentato lo stesso conduttore, un tale di nome Giordano (Jordanni), che poi aveva trasmesso al figlio i suoi diritti di utilizzo. Infine, è significativo che la “casa” sia indicata in località Castiglione, “presso” la chiesa di San Miniato e “presso” la pieve di San Genesio. Ricordiamo che Castiglione era una località situata lungo il crinale fra San Miniato e Calenzano, all'altezza dell’incrocio per Scacciapuce. Qui nei secoli successivi verrà edificata una chiesa dedicata a San Martino e diventerà una “canonica” (XII secolo), ovvero la sede di una comunità religiosa, costituita da membri del clero secolare dediti alla vita comunitaria normata da un apposito canone. Da questa comunità trarrà origine il convento degli Agostiniani, sorto all’interno del centro urbano di San Miniato presso la chiesa di Santa Caterina (XIII secolo). Al momento in cui gli Agostiniani lasciarono l’antica residenza per la nuova sede urbana, a Castiglione di insedierà una nuova comunità religiosa femminile, ancora agostiniana, che darà vita al Monastero di Santa Monaca di Firenze (XV secolo).

Da questo documento, una cartula livelli, è chiaro che l’oggetto non sia solamente una “casa”, cioè una abitazione in senso stretto, bensì un’unità produttiva, una sorta di “curtis” (seo curtis, come viene indicato nel documento). Questa era costituita sì da una casa cum fundamento, ma anche da varie pertinenze, da terreni coltivati e da incolti. Il fatto che nel documento sia specificato che l’abitazione fosse cum fundamento è significativo del fatto che l’insediamento fosse “stabile” e “ben fondato” e che non avesse caratteri di provvisorietà ed estemporaneità. Inoltre, l’unità produttiva doveva avere una certa consistenza, tale da consentire al nuovo livellario, Ghiselfrido figlio del fu Roffredo, di pagare un censo annuo fissato nella misura di 24 “buoni” denari d’argento.

E’ interessante notare come Ghiselfrido sia indicato come “notaio” e “scabino”, ovvero un esperto di diritto legislativo ed era il fratello del Vescovo di Lucca Pietro! Nello stesso anno 902, ritroviamo il medesimo Ghiselfrido coivolto nel tribunale indetto dal Vescovo di Lucca Pietro che condannò il presbitero Ghisperto a rilasciare il possesso della chiesa di San Gervasio (Palaia), da lui detenuta illegalmente.

Infine il documento rivela, ancora una volta, come il territorio sanminiatese fosse direttamente sotto l’influenza dei dignitari laici ed ecclesiastici lucchesi. La medesima “casa” di Castiglione, da essere di pertinenza del vassus domini imperatoris – vassallo dell’Imperatore – Eriprando, passò alla chiesa di Santa Maria a Monte che a sua volta era pertinente all'episcopio lucchese. Quindi, nel giro di qualche decennio, la “casa” torna di nuovo nella disponibilità di un altro dignitario lucchese, Ghiselfrido notaio e scabino, sebbene tramite la forma contrattuale del “livello”, fratello del Vescovo di Lucca [P. Tomei, «Locus est famosus». Come nacque San Miniato al Tedesco (secoli VIII-XII), Edizioni ETS, Pisa, 2018, pp. 39-40].


La porzione orientale di San Miniato
con l'indicazione di Castiglione
Foto di Francesco Fiumalbi

ADDSM - 861, 30 GIUGNO - LA PRIMA ATTESTAZIONE DI CASTIGLIONE

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ARCHIVIO DOCUMENTARIO DIGITALE DI SAN MINIATO [ADDSM]
861, 30 giugno, Prima attestazione di Castiglione

SPOGLIO «Eriprando figlio di Ildiprando offre alla Chiesa di S. Marta a Monte, per l’anima di un tal Gumperto, alcuni beni in Castiglione, nell’anno sudd. 861».


La porzione orientale di San Miniato
Foto di Francesco Fiumalbi

Il documento originale è conservato presso l'Archivio Arcivescovile di Lucca, Fondo Diplomatico Antico, † O.27.

Trascrizione del testo contenuto in:
D. Barsocchini, Memorie e Documenti per servire all'Istoria del Ducato di Lucca, Tomo V, parte II, Francesco Bertini Tipografo Ducale, Lucca, 1837, doc. DCCLIV, p. 453.

+ In Dei nom. Regnante dn. nostro Hludowico ec. Anno ec. Duodecimo, pridie kal. Julias, indit. nona. Manifestum est mihi Heriprando filio b.m. Hildiprandi, quia per hanc cartulam pro Dei timore, et redentione anime qd. Gumperti, offero Deo et Eccl. cui vocabulum est S. Maria, sita loco que dicitur Amonte, idest casa, et res illa in loco Castilione finibus plebem S. [Genesii] qui fuit ipsius qd. Gumperti, et nunc regitur per Jordanni, et mihi inter aliis rebus ex comparationem obvenit da prefato quidam Gumperto; casa vero ipsa nominative predicto loco Castilione, una cum omnibus rebus, cultas, ec. quantum ad ispa casa est pertinentes in integrum, prefate Ecc. S. Marie offero in prefinito nominate. Quatenus a presenti die pro remedium hisdem quidem Gumperti, in ipsius Eccl. sint et permanent potestatem, pro luminaria ibidem faciendi jure perpetuum in prefinito nomine, quatenus ipsius quidam Gumperti proficiant ad modellam et salutem anime ejus. Et neque ad me neque ab heredibus meis hac cartula aliquando possimus disrumpi, sed modernis, et futuris temporibus, pro remedium anime ipsius quidam Gumperti stabilem et in suo roborem persistant: quia in omnibus sic complacui animo meo, et ita in ordine Rachifonsum not. scribere rogavi.
Actum Luca.
+ Ego Eriprandus in ac cartula ec.
+ Ego Teufridi scabinus subs.
+ Ego Fraimannus not. rogatus ec
+ Ego Atrualdus rogatus ec
+ Ego Richardo rogatus ec
+ Ego Rachifonsus not. post tradit. Ec.
COMMENTO (a cura di Francesco Fiumalbi)
Il documento rappresenta la prima attestazione documentaria di una “casa” – dunque di un insediamento abitato – a Castiglione, una località situata lungo il crinale fra San Miniato e Calenzano, all’altezza dell’incrocio per Scacciapuce. La "casa" aveva alcune pertinenze, indicate genericamente come "res", ed era tenuta da un tale di nome Giordano (Jordanni).
Qui nei secoli successivi verrà edificata una chiesa dedicata a San Martino e diventerà una “canonica” (XII secolo), ovvero la sede di una comunità religiosa, costituita da membri del clero secolare dediti alla vita comunitaria normata da un apposito canone. Da questa comunità trarrà origine il convento degli Agostiniani, sorto all’interno del centro urbano di San Miniato presso la chiesa di Santa Caterina (XIII secolo). Al momento in cui gli Agostiniani lasciarono l’antica residenza per la nuova sede urbana, a Castiglione di insedierà una nuova comunità religiosa femminile, ancora agostiniana, che darà vita al Monastero di Santa Monaca di Firenze (XV secolo).

Si tratta di una cosiddetta Cartula Offertionis in cui Eriprando, figlio di Ildebrando, offrì alla chiesa di Santa Maria a Monte una abitazione di sua pertinenza, situata in località Castilione nel piviere di San Genesio. La casa e le sue res (le sue pertinenzialità) erano appartenute ad un tale di nome Gumperto, ormai deceduto, che le aveva cedute a Eriprando con tempi e modi rimasti sconosciuti. La cessione di Eriprando alla chiesa di Santa Maria a Monte, sembra dettata apparentemente da motivi spirituali (pro remedio anime). Tuttavia, considerando il lignaggio del protagonista e il fatto che Santa Maria a Monte, a partire da quel momento, diventerà uno dei poli più importanti del dominio signorile dell’episcopio lucchese, è probabile che la donazione celasse ben altre motivazioni e aspirazioni politiche. Infatti, il Vescovo di Lucca Geremia era il figlio di Eriprando, il cui ministero episcopale durò 15 anni, dall'852 all'867. 
Chi era Eriprando? Il protagonista dell’atto è una figura molto importante: era un “vassallo” imperiale (vassus domini imperatoris) lucchese, vissuto al tempo dell’Imperatore Lotario e del suo successore Ludovico II detto “Il Giovane”. E’ considerato una delle figure più importanti della casata degli Aldobrandeschi, colui che gettò le basi del potere della famiglia comitale per i successivi due secoli e mezzo. Fu il primo ad essere indicato come “missi partibus Tuscie” (il rappresentante della Corona in Toscana, praticamente facente le funzioni di “marchese”).
Quella della Cartula Offertionis fu una delle ultime iniziative di Eriprando, poiché morì poco dopo. A trarne beneficio fu senz’altro il figlio Geremia. L'altro figlio Ildebrando II proseguì l’ascesa sociale del padre, essendo il primo della famiglia a vantare il titolo di comites, “conte”.  [in proposito S. M. Collavini, «Honorabilis Domus et spetiosissimus comitatus». Gli Aldrobrandeschi da “Conti” a “Principi territoriali” (secoli IX-XIII), Edizioni ETS, Pisa, 1998, pp. 38-51; si veda inoltre P. Tomei, «Locus est famosus». Come nacque San Miniato al Tedesco (secoli VIII-XII), Edizioni ETS, Pisa, 2018, p. 39].
La medesima abitazione documentata in questo atto, sarà oggetto di un altro documento dell'anno 902 da cui risulta la prima attestazione assoluta della chiesa di San Miniato [Archivio Arcivescovile di Lucca, Fondo Diplomatico Antico, †† F.42; ed. D. Barsocchini, Memorie e Documenti per servire all'Istoria del Ducato di Lucca, Tomo V, parte III, Francesco Bertini Tipografo Ducale, Lucca, 1841, n. MLXI, p. 15].

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La porzione orientale di San Miniato
con l'indicazione di Castiglione
Foto di Francesco Fiumalbi


martedì 6 novembre 2018

[VIDEO] PIER DELLA VIGNA – CONFERENZA DEL PROF. EDOARDO D’ANGELO - SAN MINIATO 3 NOVEMBRE 2018

Nel pomeriggio di sabato 3 novembre 2018, presso la sede dell'Accademia degli Euteleti di San Miniato, si è tenuta una interessante conferenza dal titolo: "... per le nove radici d'esto legno": Pier della Vigna, il genio, il traditore. La conferenza è stata tenuta dal Prof. Edoardo D’Angelo dell’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, curatore del volume L’epistolario di Pier della Vigna (Rubbettino, 2014).

Un momento della conferenza
Foto di Luca Macchi

È stata l’occasione per parlare anche della morte di Pier della Vigna (non Pier delle Vigne, come si è ritenuto fino a pochi anni fa…) che avvenne, con ogni probabilità, proprio a San Miniato. Numerose domande ed interventi da parte del pubblico presente.
Di seguito il video della conferenza:

"... per le nove radici d'esto legno":
Pier della Vigna, il genio, il traditore
Video di Francesco Fiumalbi



domenica 4 novembre 2018

L'ELEZIONE DI AUGUSTO CONTI: IL PRIMO DEPUTATO SANMINIATESE DEL REGNO D'ITALIA NEL 1865

a cura di Francesco Fiumalbi

Sommario del post:
0. INTRODUZIONE
1. LE ELEZIONI DEL 1865
2. LE ELEZIONI NEL COLLEGIO DI SAN MINIATO
3. L'INCHIESTA SULL'ELEZIONE DEL “CATTOLICO” AUGUSTO CONTI
4. L'ELEZIONE E LA “QUESTIONE ROMANA”
5. L'ACCUSA DI INGERENZE DAL MONDO CLERICALE
6. LO STATO D'ANIMO DI AUGUSTO CONTI DI FRONTE ALLE ACCUSE
7. L'INCHIESTA E IL DIBATTIMENTO ALLA CAMERA
8. LA DICHIARAZIONE DI “AUGUSTO CONTI”
9. LA CONVALIDA DELL'ELEZIONE
10. L'ARRIVO DEL “DEPUTATO” ANGUSTO CONTI

INTRODUZIONE
Augusto Conti [San Miniato, 6 dicembre 1822 – Firenze, 6 marzo 1905] è stato un filosofo, docente, politico e patriota. E' stato anche il primo sanminiatese a sedere sui banchi del Parlamento italiano, eletto nel collegio di San Miniato per la Camera dei Deputati alla seconda legislatura del Regno d'Italia (considerata la IX includendo anche le sette del Regno di Sardegna). Durò dal 18 novembre 1865 al 13 febbraio 1867 e fu la prima legislatura con sede a Firenze “Capitale Provvisoria”: le sedute della Camera, infatti, si tenevano a Palazzo Vecchio presso il Salone dei Cinquecento.
In occasione dell'elezione di Augusto Conti si verificarono alcuni episodi che portarono alla costituzione di una vera e propria inchiesta, al fine di accertare l'effettiva legittimità del voto e della sua affermazione elettorale. Le varie accuse provocarono un forte risentimento in Augusto Conti, il quale dimostrò tenacia e spirito battagliero, fino al definitivo buon esito dell'inchiesta.

Augusto Conti
Busto collocato sulla facciata del Municipio di San Miniato
Foto di Francesco Fiumalbi

LE ELEZIONI DEL 1865
All'epoca le elezioni stabilivano i componenti della sola Camera dei Deputati. I Senatori infatti erano di espressione reale, cioè nominati direttamente dal sovrano. Le consultazioni elettorali si svolgevano con il sistema del “maggioritario uninominale a doppio turno” derivante, seppur con piccoli aggiustamenti, dal Regio Editto sulla Legge elettorale (17 marzo 1848) emanata in conseguenza dello Statuto Albertino. Il territorio italiano era suddiviso in 443 collegi, ciascuno dei quali eleggeva un proprio deputato. Se nessun candidato avesse raccolto la maggioranza assoluta dei voti (50%+1), si svolgeva un secondo turno col ballottaggio fra i due con più preferenze. Potevano votare solamente gli uomini che avessero compiuto 25 anni d'età, che sapessero leggere e scrivere, che avessero pagato un censo annuo minimo o che disponessero comunque di una certa ricchezza o di un congruo volume d'affari, oltre a rientrare in alcune categorie particolari (funzionari pubblici, insegnanti, membri di accademie, laureati, etc).
La Toscana eleggeva 40 Deputati, tanti erano i collegi assegnati alla regione, suddivisi in 193 sezioni. Dati i requisiti molto stringenti, gli aventi diritto in Toscana non raggiungevano le 50,000 unità (a fronte di 542,000 di tutto il Regno d'Italia). La Provincia di Firenze poteva contare su 14 collegi, fra cui quello di San Miniato, indicato con il n. 180. Le elezioni si svolsero il 22 ottobre 1965 (primo turno) e il 29 ottobre successivo (ballottaggi).

LE ELEZIONI NEL COLLEGIO DI SAN MINIATO
Il Collegio elettorale di San Miniato nel 1865 contava 4 sezioni e comprendeva 8 comuni: San Miniato e Montopoli (I Sezione), Santa Croce sull'Arno e Fucecchio (II Sezione), Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte e  Montecalvoli che all'epoca era un comune autonomo (III Sezione) e Montaione (IV Sezione, che comprendeva anche Gambassi), per una popolazione complessiva di 53.654 unità. Gli elettori totali erano 1235 (690 per censo, 152 per titoli e capacità, 5 per commercio, arti e industrie e 388 per imposta sulla ricchezza mobile). Praticamente aveva il diritto di voto il 2,29% della popolazione. Al primo turno si presentarono al seggio 862 aventi diritto (affluenza del 69,79%), mentre al secondo turno espressero il voto in 986 (79,84%).
Nel Collegio di San Miniato si proposero diversi candidati: il prof. Augusto Conti (indipendente, che ottenne 338 voti), l'avv. Tito Menichetti (moderato vicino alla “Destra Storica”, 228 voti), l'avv. Gaetano Pini (candidato per il Partito Liberale, vicino alla “Sinistra Storica”, 162 voti),  il sig. Verano Casanova (66 voti) e il marchese Luigi Ridolfi (31 voti).
Nessuno raggiunse la maggioranza assoluta, pertanto fu indetto il secondo turno di ballottaggio che segnò l'affermazione di Augusto Conti: con i suoi 607 voti ebbe la meglio sull'avvocato Tito Menichetti con 352 preferenze. Di tale episodio, rimane la memoria manoscritta di Antonio Vensi (Archivio Storico del Comune di San Miniato, Scartafaccio di me Antonio Vensi dall'anno 1842 fino all'anno 1893, cc. 144r-144v):

[1865] 22. Ottobre gran lotta per la nomina del Deputato da mandarsi per questo circondario al Parlamento Italiano alla provvisoria Capitale Firenze, chiedevano (che in oggi l'impieghi onorifici costuma chiedere) cinque candidati Pini, Ridolfi, Casanova, Menichetti e Conti. Per non raggiungere i voti il numero voluto dalla legge (la metà dei votanti tutti più uno) nessuno è stato eletto ma i superiori restano Conti avv. Augusto e Menichetti Tito. Il 29 detto [mese di ottobre] dopo otto giorni di briga dall'una e l'altra parte si torna a votare ed eccone il risultato definitivo.

                                              Conti         Menichetti
S. Miniato e Montopoli       346                87
Fucecchio e S. Croce            109                77
Castel Franco, S. Maria
a Monte e Monte Calvoli    128                150
Montajone                              24                  45 
                                                607               359 (sic!)
Conti          voti n. 607
Menichetti          359   eletto Conti
Differenza             248 


La Camera dei Deputati a Firenze
Immagine tratta da L'Emporio Pittoresco n. 68 del 1865

L'INCHIESTA SULL'ELEZIONE DEL “CATTOLICO” AUGUSTO CONTI
L'elezione di Augusto Conti sortì tre proteste ufficiali, presentate alla Camera dei Deputati tramite altrettanti esposti alla Sotto-Prefettura sanminiatese. Le accuse erano finalizzate alla verifica e all'eventuale annullamento dell'esito della consultazione elettorale. Le prime due furono sottoscritte con firme non autenticate e per questo non furono prese in considerazione. La terza, vergata da 7 elettori, la cui firma risultava correttamente autenticata, fu giudicata meritoria di essere valutata.
Secondo i sottoscrittori della protesta, il Conti avrebbe ottenuto vantaggi rilevanti attraverso gravi ed indebite pressioni del “partito clericale”, in considerazione dell'effettivo sostegno degli ambienti cattolici sanminiatesi e della particolare vicinanza del candidato al Vicario Capitolare Mons. Giuseppe Conti (che tra l'altro morì il 5 novembre 1865, una settimana dopo le elezioni).

Anche di questo passaggio, rimane la memoria manoscritta di Antonio Vensi (Archivio Storico del Comune di San Miniato, Scartafaccio di me Antonio Vensi dall'anno 1842 fino all'anno 1893, cc. 145v-146r):

1865. Novembre. Avvenuta l'elezione a nostro deputato del Prof. Augusto Conti, principiasi da parte di un piccolo partito a fargli guerra, e chiamato difensore dei preti, che ora a difender la Religione è delitto, sette individui G.P., G.F., L.C., A.S., D.C., O.D.F., M.B., che l'opinione pubblica li dice i più scimuniti, fanno un ricorso al Parlamento e addebitano il Conti di brogli per parte di lui medesimo e del fu Proposto Conti, unitamente a diversi parrochi (come se non fossero le brighe e il danaro in Parlamento li odirebbero gli uomini che ora vi siedono).
Il Parlamento ordina un'inchiesta giudiziaria e questa vien fatta a Montopoli dal Coppi e per quanto abbia esaminati molti testimonj, non sia trovato nessuna brigha a carico degli imputati. Una dichiarazione di 313 elettori in favore del Conti è stata avanzata al Parlamento che ha dichiarata valida l'elezione.


Fu pubblicato un articolo su «La Nazione», Anno VII, n. 335, del 1 dicembre 1865, p. 3:

CAMERA DEI DEPUTATI
Nella seduta di ieri l’attenzione della Camera fu richiamata a giudicare, fra le altre elezioni, su quella di San Miniato in cui fu proclamato il prof. Augusto Conti.
I brogli che si denunziavano alla Camera, le pressioni che si dicevano esercitate dal partito clericale, accennando nomi e fatti, le gravi irregolarità di cui la elezione era macchiata, condussero l’ufficio IV a proporre alla Camera che, sospendendo ogni deliberazione sulla elezione medesima, ordinava una inchiesta giudiziaria.
L’onorevole Pissavini propose l’annullamento della elezione, e poscia l’invio delle carte al Ministero di Grazia e Giustizia. L’onorevole De Cesare parlò invece contro la inchiesta e per la convalidazione.
Ha la camera, udita una seconda orazione dell’onorevole Cordova in favore dell’inchiesta e contro l’annullamento, ha votato ad unanimità di suffragi la inchiesta medesima.
Fu questo l’incidente più notevole della seduta di ieri, e la Camera ordinando con unanimità di suffragi la inchiesta nella elezione di S. Miniato e respingendo la immatura proposta di annullamento dette prova di grande imparzialità, mentre compiè nel tempo stesso un atto solenne di moralità pubblica.

AUGUSTO CONTI E LA “QUESTIONE ROMANA”
Il processo di unificazione nazionale aveva creato un clima di forte tensione tra il Regno d'Italia e lo Stato della Chiesa. Non era solamente una questione territoriale (l'annessione di Roma avvenne solamente nel 1870, a seguito della “breccia” di Porta Pia), ma riguardava, più in generale, tutte le relazioni socio-politiche tra i due Stati. In estrema sintesi, le consultazioni elettorali – come quella del 1865 – furono l'occasione per il rinfocolarsi di significative contrapposizioni: da una parte coloro che vedevano nel mondo clericale la fonte di gravi tensioni e indebite ingerenze nella vita civile e politica italiana, dall'altra quanti riconoscevano alla Chiesa il ruolo di portatrice di valori morali e culturali fondanti la stessa identità nazionale. A differenza degli altri candidati che si presentarono nel collegio sanminiatese, Augusto Conti apparteneva proprio a questo secondo gruppo, come aveva avuto modo di manifestare in varie circostanze: «Deh! Pensiamo e amiamo fortemente, operosamente; camminiamo col buon senso del popolo e con la sapienza degli avi; abbiamo cara la fede; e l'Italia è fatta. Ed è fatta pure la scienza e l'arte, non possibili senz'evidenza del vero, senz'amore del bene, e senza fede.» [A. Conti, Evidenza, Amore e Fede e Criterj della Filosofia – Discorsi e Dialoghi, Le Monnier, Firenze, 1858, p. 700].

L'ACCUSA DI INGERENZE DAL MONDO CLERICALE
Nella dettagliata descrizione dell'accusa, formulata dall'apposita commissione d'inchiesta, si ricavano numerosi dettagli circa presunte ingerenze da parte del mondo clericale sanminiatese, come risulta dall'estratto proposto di seguito:
«I fatti principali [...] vengono da noi sottoscritti, elettori del collegio di San Miniato, enunciati sommariamente [...]: L'avere il vicario capitolare di San Miniato diretta una lettera al clero, colla quale, dopo di avere narrato che il professore Augusto Conti veniva raccomandato dall'arcivescovo di Firenze come candidato, gli impegnava ad adoperarsi per quella elezione. […] Lo avere il medesimo vicario capitolare chiamati [...] diversi elettori di campagna facendogli credere che il candidato di parte liberale per la sezione di San Miniato, avvocato Pini, era caduto in censure ecclesiastiche, e perché votassero per l'avvocato Conti. L'avere il parroco di Staffoli insieme al suo cappellano fatto credere ai suoi popolani elettori, che Roma aveva concesso 40 giorni di indulgenza a chi votava per il Conti (Ilarità) mentre sarebbe stato peccato votare per l'avvocato Menichetti, o per l'avvocato Pini. L'avere il preposto di Stibbio dichiarato anche nella farmacia di Montopoli che il candidato avvocato Pini era caduto in censure ecclesiastiche, [...]. Il fatto di essere andati molti parrochi ed alcuni secolari, specialmente nei due giorni precedenti il 22 ottobre, a ritrovare alla loro abitazione gli elettori di campagna, facendo loro credere che l'avvocato Menichetti e l'avvocato Pini erano protestanti, scomunicati, nemici del Papa e della Chiesa, onde si badassero bene dal dargli il voto, mentre sarebbe stato atto meritorio presso Dio favorire l'avvocato Conti. Il fatto del numeroso concorso dei preti, e degli analfabeti condotti dai primi nella sala della votazione e scriventi per essi il bullettino; […]. Le quali circostanze tanto più appariscono interessanti quando si rifletta al numero esorbitante degli analfabeti iscritti contro la legge nella lista del comune di San Miniato, [...]. I sottoscritti mentre dichiarano di non essere a loro cognizione che il professore Augusto Conti favorisse quelle mene, attestano per altro della loro esistenza e del loro concorso efficace a procurargli i voti a carico degli altri candidati.»

LO STATO D'ANIMO DI AUGUSTO CONTI DI FRONTE ALLE ACCUSE
Le accuse avanzate contro l'elezione di Augusto Conti erano molto gravi e minacciavano seriamente l'annullamento della consultazione elettorale nel collegio di San Miniato. In tutto questo il filosofo sanminiatese, pur rimanendo amareggiato dall'incresciosa situazione, si oppose con tenacia e spirito battagliero. A tal proposito sono significative le parole riportate da A. Alfani in Della vita e delle opere di Augusto Conti, Alfani e Venturi Editori, Firenze, 1906, pp. 178-179.
Al fratello Leopoldo Conti, in quei giorni scrisse: «Qui mi dicon propizj gli animi della maggioranza, tuttavia i propositi di certuni sono tenacemente contrarj. E' una pertinace ostilità. Ti confesso che la dolce quiete de' miei studj mi ritorna in pensiero con mesto desiderio; ma ora bisogna combattere, non foss'altro per ossequio agli elettori; se poi l'elezione venisse annullata, tornerò a' miei libri, e aspetterò con pace la giustizia di Dio. Tutti i miei voti sono per la felicità del nostro Paese, che è in gravissime condizioni».
Nel medesimo periodo scrisse all'avv. Filippo Formichini, Procuratore Regio del Tribunale di San Miniato e suo grande amico: «Verrò presto a trovarla [a San Miniato, n.d.r.] se, per altro, la visita di un 'clericale' potrà nuocerle, m'asterro in progresso. Così è; a questo m'hanno pur condotto gli studj, e le armi, e i pericoli tanti per amore di libertà».

L'INCHIESTA E IL DIBATTIMENTO ALLA CAMERA
Durante la seduta del 30 novembre 1865, a circa un mese di distanza dalla giornata elettorale, la Camera dei Deputati affrontò la “questione” di Augusto Conti. Ne emerse un dibattimento piuttosto lungo e articolato, che tuttavia merita di essere riportato per intero. E' un documento molto interessante che, oltre alla vicenda specifica, è rivelatore del clima e del dibattito politico del tempo.

[Seduta 30 novembre 1965]

[177] ELEZIONE DI SAN MINIATO. — INCHIESTA GIUDIZIARIA.

CARBONI, relatore. Passo ora a riferire sulla elezione del collegio di San Miniato, n° 180. In questo collegio sono iscritti 1235 elettori. Votarono nel primo scrutinio 862, nel secondo 986. Nel primp scrutinio i voti andarono ripartiti nel modo seguente: il signor professore Augusto Conti ebbe 338 voti ; il signor avvocato Tito Menichetti 228 ; il signor avvocato Gaetano Pini 162; il signor Verano Casanova 66 ; il marchese Ridolfi 31 ; 11 voti andarono dispersi, 21 furono dichiarati nulli.
Niuno dei candidati avendo riportata la maggiorità dei voti prescritta dalla legge, si aperse il ballottaggio fra i due che ebbero il maggior numero di voti, cioè a dire fra il professore Conti e l'avvocato Menichetti. Nella votazione di ballottaggio i voti andarono ripartiti fra i due candidati come segue: il professore Augusto Conti ebbe 607 voti ; l'avvocato Tito Menichetti n'ebbe 352.
Credo, signori, di non andare errato nel dire che forse fino a questo punto non venne da alcuno degli uffici della Camera verificata alcuna elezione la quale rigurgitasse di tante proteste, di tanti reclami quanti se ne trovano nella presente.
Vi furono proteste nelle quattro sezioni che compongono questo collegio.
In alcune sezioni vi furono proteste al primo scrutinio: in altre quando si facevano le operazioni di ballottaggio, vi fu una protesta sottoscritta da 30 elettori che si inviò alla Camera. Fuvvi un'altra protesta di 10 elettori che tenne dietro alla prima; fuvvi finalmente un'altra protesta di 7 elettori, la quale pervenne nei giorni scorsi.
Non terrò conto, signori, delle due prime proteste che furono trasmesse alla Camera e le quali accennano ad irregolarità e difetti di forma verificatisi nelle operazioni elettorali, sia perché le stesse proteste non fecero altro che confermare i reclami che a tal riguardo vennero fatti negli uffici delle sezioni, sia perché le firme apposte alle stesse proteste, comunque numerose, non si vedono autenticate. Per questi motivi l'ufficio vostro ha creduto opportuno di non soffermarvisi.
Vengo bensì all'ultima protesta, la quale, come dissi, è sottoscritta da sette elettori, la cui firma è autenticata; e siccome questa accenna a mene elettorali gravissime, ad atti di pressione, onde la Camera possa formarsi un giusto concetto della rilevanza di questi fatti, credo mio debito strettissimo di darvi testuale lettura della stessa protesta.
«Già venne presentata a questa Camera una memoria firmata da n° 39 elettori tra i quali cinque sindaci, tutti del collegio elettorale di San Miniato, affinché venisse dichiarata nulla l'elezione del professore avvocato Augusto Conti a cagione di gravissime irregolarità.
«Ora i sottoscritti alle precedenti domande (qualora i fatti esposti non fossero reputati sufficienti per la richiesta dichiarazione), vengono ad aggiungere quella d'un'inchiesta giudiziaria, per porre alla luce mene elettorali scandalosissime che hanno viziata quell'elezione.
«I fatti principali su dei quali vuolsi appoggiare la presente domanda sono i seguenti, e vengono da noi sottoscritti, elettori del collegio di San Miniato, enunciati sommariamente e quanto basti a sostenere l'istanza che intendesi fiduciosamente di presentare:
«1° L'avere il vicario capitolare di San Miniato diretta una lettera al clero, colla quale, dopo di avere narrato che il professore Augusto Conti veniva raccomandato dall'arcivescovo di Firenze come candidato, gli impegnava ad adoperarsi per quella elezione.
«Questa lettera fu pubblicata da tutti i giornali, almeno di Toscana, essendo stata, ignorasi come, rinvenuta la copia di quella diretta al pievano di Ripoli nel comune di Fucecchio.
2° Lo avere il medesimo vicario capitolare chiamati, [178] sempre prima dell'elezione, diversi elettori di campagna facendogli credere che il candidato di parte liberale per la sezione di San Miniato, avvocato Pini, era caduto in censure ecclesiastiche, e perché votassero per l'avvocato Conti.
«3° L'avere il parroco di Staffoli insieme al suo cappellano fatto credere ai suoi popolani elettori, che Roma aveva concesso 40 giorni di indulgenza a chi votava per il Conti (Ilarità) mentre sarebbe stato peccato votare per l'avvocato Menichetti, o per l'avvocato Pini.
«4° L'avere il preposto di Stibbio dichiarato anche nella farmacia di Montopoli che il candidato avvocato Pini era caduto in censure ecclesiastiche, per cui non solamente non gli si doveva dare il voto, ma anco consigliare gli altri cattolici ad astenersi.
«5° Il fatto di essere andati molti parrochi ed alcuni secolari, specialmente nei due giorni precedenti il 22 ottobre, a ritrovare alla loro abitazione gli elettori di campagna, facendo loro credere che l'avvocato Menichetti e l'avvocato Pini erano protestanti, scomunicati, nemici del Papa e della Chiesa, onde si badassero bene dal dargli il voto, mentre sarebbe stato atto meritorio presso Dio favorire l'avvocato Conti.
«6° Il fatto del numeroso concorso dei preti, e degli analfabeti condotti dai primi nella sala della votazione e scriventi per essi il bullettino; perloché alcuni dei detti preti (come deve constare da' registri) ne scrissero moltissime: fatto che apparve scandaloso a tutti, e che motivò le proteste di che nei verbali dei 22 e 29 ottobre.
«Le quali circostanze tanto più appariscono interessanti quando si rifletta al numero esorbitante degli analfabeti iscritti contro la legge nella lista del comune di San Miniato, la quale fu portata in questo anno 1865 a n° 502 elettori di 258 quale era nell'anno precedente, introducendovi non meno di 150 analfabeti, la maggior parte dei quali votò nel modo detto di sopra.
«I sottoscritti mentre dichiarano di non essere a loro cognizione che il professore Augusto Conti favorisse quelle mene, attestano per altro della loro esistenza e del loro concorso efficace a procurargli i voti a carico degli altri candidati.»
Al cospetto di questo documento, prima cura dell'ufficio onde formarsi una coscienza più matura e indi informarne la Camera fu di verificare cogli atti della pratica alla mano se per avventura alcuno de' capi di reclamo che vengono contenuti in questa petizione si trovasse accennato negli atti stessi, e lo poté fare particolarmente in quanto riguarda gli analfabeti che presero parte alla votazione, oggetto questo che, come avete veduto, è uno dei principali elementi di doglianza. L'uffizio, fatta la numerazione degli analfabeti che presero parte alla votazione nel ballottaggio, ebbe a rilevare che furono in numero di 238.
Verificò pure se dagli atti apparisse alcuna traccia della grandissima ingerenza che i reclamanti dicono aver preso in questa elezione il partito clericale.
A dir vero, niuna se ne rilevò dalle carte trasmesse salvo quest'una, che in una sezione si sollevò disputa piuttosto calorosa su di un voto che la maggioranza dell'uffizio dichiarò nullo, mentre ad altri pareva doversi attribuire al professore Conti; nella sala medesima l'arciprete del Capitolo protestò doversi tener valido, e in tale senso reclamò più tardi.
Salvo quest'unico fatto, nel quale, per vero, l'arciprete usò di un suo diritto legittimo, gli atti non inducono alcun elemento in appoggio al fatto indicato dai reclamanti.
Ora è mio debito di rendervi conto del modo in cui si passarono le operazioni elettorali tanto nel primo scrutinio che nel ballottaggio.
Nel primo scrutinio i processi verbali delle seguite operazioni presentano le seguenti circostanze rimarchevoli.
Nella sezione principale di San Miniato si presentarono a votare 347 elettori. Chiusa la votazione, e venutosi alla verificazione delle schede per praticarsi lo scrutinio, si ritrovò che il numero delle schede non corrispondeva al numero dei votanti. I votanti erano 347, invece si ritrovarono 350 schede, cioè tre di più.
L'ufficio della sezione di San Miniato si fece carico di questa circostanza, e riconobbe che tre schede non erano da calcolarsi, quindi che cosa fece? Cercò di rimediare alla meglio a questa irregolarità. I voti andarono ripartiti fra sei candidati, l'ufficio della sezione di San Miniato argomentò a questo modo: tre voti devono essere certamente annullati, perché vi sono tre voti di più: dunque per riuscire a fare che questi voti non compaiano a favore di nessuno dei candidati, togliamone tre a ciascuno di essi: così fu fatto: e fu per effetto di questa misura non meno comoda quanto perentoria che chi ebbe quattro suffragi fu ridotto a uno, e chi ne riportava due, non ne ebbe più alcuno.
Nella stessa sezione di San Miniato, dopo praticato lo scrutinio, fuvvi una protesta del signor avvocato Francesco Falchi Martino, il quale si lagna del numero stragrande di analfabeti che furono nella stessa sezione ammessi a votare; osserva che l'ufficio ammettendoli non accertò veramente la circostanza se i medesimi fossero analfabeti, la qual circostanza era tanto più necessaria ad accertarsi in quanto che nelle liste elettorali deve la qualità d'analfabeto essere segnata di rincontro ai nomi di ciascun analfabeto, e questa nota non esisteva.
Di più si lamentava nello stesso ufficio che questi elettori analfabeti non fossero stati portati nelle liste prima del 1860 e che quindi, come male stavano inscritti nelle stesse liste, così non dovevano essere ammessi a votare. L'ufficio credette opportuno di non dare ascolto a queste ragioni per la semplice considerazione [179] che egli non poteva surrogare la facoltà di coloro ai quali era affidata la compilazione e revisione delle liste elettorali; che gli analfabeti, una volta che si vedevano portati nelle liste, dovevano essere ammessi a votare, e sarebbe stato un atto non solo illegale ma arbitrario se l'ufficio, per considerazioni le quali non entravano affatto nella sfera delle sue attribuzioni, non avesse consentito a che i medesimi si valessero del diritto che loro spettava.
Passiamo all'esame dei verbali della sezione di Montaione.
Si dice nel processo verbale del primo scrutinio di questa sezione che venne presentata protesta da un certo signor Marcucci il quale si lagnava di non essere stato riportato nelle liste elettorali. Sarebbe stato dovere dell'ufficio di quella sezione di ammettere la protesta che veniva fatta dall'elettore inscritto, e di annetterla al verbale, perché l'ufficio della Camera e la Camera stessa ne tenessero il debito conto: non fu annessa.
Nella sezione di Fucecchio, allorché si numeravano le schede del primo scrutinio fu parimenti verificata una diversità tra il numero dei votanti e quello delle schede ritrovate, se non che venne verificata in senso affatto opposto a quello che riportai per la sezione principale di San Miniato. Perocché mentre in questa furono trovate tre schede in più, invece nella sezione di Fucecchio si trovò una scheda di meno. Si rilevò cioè che dopo esser andati all'urna 180 votanti, invece si ritrovarono 179 schede.
Finalmente nella sezione di Castelfranco di Sotto le operazioni elettorali avrebbero proceduto con tutta regolarità se non fosse da notarsi che fu ammesso a votare un elettore il quale non si trovava inscritto nelle liste elettorali: fu ammesso sulla semplice considerazione d'aver prodotto la sua fede di nascita dalla quale risultava che egli avrebbe compiuta l'età d'anni 25, e sulla presentazione di un certificato da cui si rilevava che egli era avvocato ammesso a patrocinare. Quindi l'ufficio della sezione di Castelfranco, ravvisando in quest'individuo i requisiti tutti che la legge prescrive perché uno sia ammesso al diritto dell'elettorato, assunse le facoltà del Consiglio comunale, e lo ammise a votare non iscritto.
Nella Votazione di ballottaggio le operazioni elettorali andarono più spiccie, se non che tengo debito di accennarvi che nella sezione di San Miniato il signor Falco appoggiato questa volta da altro elettore ripeté la stessa protesta che aveva già fatto nel primo squittinio, cioè a dire contro l'irregolare ammessione a votare degli analfabeti.
È questo, o signori, il risultato delle operazioni elettorali del collegio di San Miniato che ho creduto mio dovere strettissimo di esporvi minutamente appunto per i numerosi e forti reclami ai quali andò soggetta questa elezione, affinché in vista di questa piuttosto minuziosa esposizione dei fatti la Camera potesse giudicare con piena cognizione di causa.
L'ufficio dovendo esprimere il suo preavviso intorno alla validità delle stesse operazioni elettorali ed intorno al partito che a suo modo di vedere fosse più opportuno a prendersi riguardo a questa elezione, pose innanzi in primo luogo la questione se le operazioni elettorali fossero perfettamente regolari, oppure presentassero difetti tali per cui l'elezione dovesse essere invalidata.
Dirò a questo proposito francamente che i pareri dell'ufficio furono scissi; e non mancarono certamente coloro i quali giudicarono che le carte di quest'elezione presentassero un tal cumulo di difetti e d'irregolarità da doversi addirittura invalidare la elezione.
Si rifletteva in proposito che, sebbene la Camera in altre elezioni non avesse posto mente ora all'una, ora all'altra delle irregolarità che si presentavano nella fattispecie, non di meno egli era da considerarsi molto la circostanza che la elezione di cui si tratta andrebbe soggetta a grandi difetti e illegalità non meno rilevanti per il numero, che importanti per la gravità: e che con esempio non molto frequente, non fuvvi sezione, particolarmente nel primo scrutinio, la quale non abbia commesso una notevole violazione di legge. Dove furono ammessi a votare individui non elettori; dove si riconobbe che il numero delle schede trovate nelle urne fosse o maggiore o minore del numero dei votanti. Ora questi fatti sono l'effetto di una disattenzione, la quale d'altronde sarebbe molto grave o piuttosto di alcun meno scusabile motivo? Una volta che la questione si deve portare su questo terreno, diceva la minoranza, la Camera del decidere non potrà connettere quelle irregolarità con gli altri elementi estrinseci che risultano nella pratica di pressioni e di mene elettorali, di cui si dolgono quaranta rispettabili cittadini.
A questo riguardo non può tener conto della viva e fervidissima lotta che ebbe luogo in questa elezione, della quale si hanno tracce persino nell'incartamento?
E se per questi elementi la Camera può convincersi, che se non fuvvi malizia vi fu almeno gravissima negligenza da parte dei membri degli uffizi, di modo che i medesimi non ispirino alcuna fiducia sulla regolarità, sull'esattezza delle altre operazioni praticate, non sarà questo un motivo per invalidare la elezione?
Aggiungeva la minoranza: sappiamo che la Camera è giuri, e se vi ha circostanza, nella quale possa far uso di questa facoltà è la presente, in cui la questione verserebbe puramente su circostanze di fatto, sul morale apprezzamento di esse, sui motivi per cui le medesime circostanze ebbero vita e nascimento, e se la Camera dall'insieme dei fatti, e dalle irregolarità che si sono trovate nell'incartamento potesse attingere la persuasione che queste irregolarità sono da ascriversi a motivi meno che morali, non sarebbe questo un caso in [180] cui la Camera potesse far uso della sua eminente facoltà di giurì, e perciò annullare questa elezione?
Sono queste le ragioni, per cui la minoranza credeva che addirittura si potesse proporre l'annullamento dell'elezione.
Se non che la maggioranza credette più regolare e più prudente di accogliere una diversa decisione.
La maggioranza dell'ufficio non volle per alcun verso allontanarsi dai precedenti della Camera stessa, e quando trovava che in circostanze simili al cospetto di irregolarità quali emergono dalle carte, di cui ti ho presentato il sunto, al cospetto di cotali irregolarità, la Camera non trasse mai dalle medesime motivo per invalidare l'elezione di che si trattava, la maggioranza dell'ufficio non credette che nella presente elezione si potesse recedere da questo sistema.
Piuttosto la maggioranza dell'ufficio si preoccupò assai del tenore dei fatti annunciati nel reclamo presentato alla Camera.
Alla coscienza dell'ufficio parve che questi fatti fossero di tal natura che, giustificati, dovessero portare con sé assolutamente la nullità dell'elezione.
Un arcivescovo e un arciprete s'impongono ai loro subalterni, e indicano loro il candidato a cui si debbono dare i voti; i curati girano per i casolari delle parrocchie accaparrando voti al minuto a favore del proprio candidato; ed accaparavano voti non solo, ma per ottenere questi voti promettevano indulgenze e premi spirituali; né ciò bastando, o signori, per distrarre gli stessi dal dare i voti agli avversari, minacciavano pene, e pene fortissime spirituali, le quali, quando voi ricorderete che vi sono 238 analfabeti paesani, che non hanno molta coltura, comprenderete quanta efficacia possano avere. Promettevano premi da una parte, minacciavano pene dall'altra, e ciò non è ancora tutto, o signori: per escludere i voti dalla parte opposta, screditavano apertamente gli stessi candidati, e dicevano che erano protestanti, che erano scomunicati, che erano nemici della Chiesa.
A fronte di questi fatti, o signori, qualora i medesimi venissero ad essere giustificati, potremmo noi nella nostra coscienza dubitare per un momento che si siano qui adoperate delle mene immorali, che vi siano state pressioni e mezzi, ai quali o non si poteva o difficilmente si poteva resistere? E se di tutto ciò non possiamo dubitare, potremo dire che sia stata libera la volontà degli elettori, influenzata da tanto potenti ragioni di pressione, di raggiri e di seduzioni? All'appoggio di queste considerazioni, signori, l'ufficio credette necessario e indispensabile, pel risultato definitivo della pratica, della quale vi ho finora intrattenuto, che sia fatta piena luce.
I fatti enunciati nella protesta, se venissero chiariti nel modo in cui vennero esposti, porterebbero certamente con sé l'annullamento dell'elezione; quindi l'ufficio IV vi propone, per mio mezzo, che sospesa qualunque deliberazione sull'elezione di che si tratta, sia aperta un'inchiesta per verificare i fatti contenuti nella detta protesta.
PRESIDENTE. Il deputato Pissavini ha la parola.
PISSAVINI. Signori, appartengo alla minoranza dell'ufficio IV. La quale si fece a sostenere e votò, prima per l'annullamento dell'elezione del collegio di San Miniato avvenuta nella persona del signor professore Conti, sulla di cui onestà non dirò una parola contraria essendo estraneo ai fatti avvenuti; ed in secondo luogo perché siano mandati al signor ministro di grazia e giustizia i verbali dello stesso collegio, onde vegga nella sua saggezza se non avvi luogo ad istituire un procedimento giudiziario.
Signori, dopo che il partito clericale ha abbandonato la sua bandiera sulla quale aveva scritto il motto: Né eletti, né elettori, non a mancanza del suo zelo indefesso, e dell'attività spiegata nelle generali elezioni, ma piuttosto al patriottismo della gran maggioranza del paese, noi dobbiamo essere grati, se non vediamo questi scanni occupati da molti candidati da esso proposti e sostenuti in varii collegi dello Stato.
È strano, signori, e dirò meglio, è doloroso che mentre da una parte il governo con lodevole circolare ha dichiarato di lasciar la più ampia libertà agli elettori nella scelta dei loro deputati, sorga un arcivescovo, il quale, non per cose spirituali, ma unicamente per motivi politici dirami una circolare agli elettori d'un collegio, facendosi a raccomandare vivamente un candidato a favore del quale egli dice di adoperare tutta la sua autorità, tutta la sua influenza.
È strano, o signori, è doloroso che parroci dipendenti da questo arcivescovo duplicando, quadruplicando le istruzioni dal medesimo ricevute, vadano due giorni prima della elezione di casa in casa di elettori campagnuoli, di elettori inesperti ed analfabeti, facendo loro credere che essi avrebbero compito un atto meritorio presso Dio, quando votassero pel candidato Conti, e che commetterebbero un peccato mortale, e sarebbero dannati alle pene dell'inferno, quando votassero per gli altri candidati proposti ch'erano posti fuori del grembo della Chiesa per essere incorsi in censure ecclesiastiche.
Per chi conosce, o signori, le coscienze timorate degli elettori specialmente di campagna, i quali, se non hanno alcun riguardo e ben poco temono le leggi civili e penali, rimangono però sempre attoniti alle minacele delle pene del purgatorio e dell'inferno, si persuaderà di leggieri quanto pesino tali parole dirette da parroci alle loro pecorelle.
Ciascheduno di voi sa quanto sia ancora grande ed efficace l'influenza del clero, principalmente nelle campagne, per dubitare un solo istante che le loro parole hanno potuto esercitare una pressione morale sopra gli elettori, tanto più ove pongasi mente che gli altri due onorevoli candidati, Menichetti e Pini, venivano [181] da parroci di alcune sezioni del collegio qualificati protestanti, nemici del papa e della Chiesa. (Ilarità)
Ma, signori, vi sono pure altri fatti che, come io spero, indurranno In Camera ad annullare questa elezione: vi sono alcune irregolarità, sulle quali, quando si passasse sopra, io non saprei persuadermi quale elezione potesse ancora invalidarsi dalla Camera.
L'onorevole relatore, che ad onore del vero deggio constatare alla Camera avere votato colla minoranza dell'ufficio, vi ha già fatto conoscere che in questo collegio si annoverano 238 elettori analfabeti, ma una cosa che forse è sfuggita all'onorevole relatore di notare alla Camera si è che soli 88 trovassi inscritti legalmente, perché già figuravano nelle liste del 1860, ma 150 di questi elettori vennero inscritti unicamente perché acquistarono il censo dopo l'attuazione della legge sulla ricchezza mobile. Non v'ha quindi dubbio alcuno che questi ultimi vennero iscritti illegalmente.
Contro questa aperta violazione di legge risulta bensì, o signori, dai verbali che si è portato riclamo. al prefetto, ma non risulta quale esito abbia avuto questa giustissima istanza. Io credo quindi che sarà di gran peso nella deliberazione che sta per prendere la Camera, il conoscere come poco tempo prima che dovessero aver luogo le elezioni generali, si iscrivessero in questo collegio 150 elettori che dovevano essere esclusi, perché analfabeti.
Ma notate ancora, o signori, che consta da quella protesta che i parroci messisi a capo di questi elettori intervennero alle singole sezioni, e che vennero ammessi in vece loro a scrivere sulla scheda il nome del candidato proposto, senza che, come prescrivo la legge, vi preceda l'autorizzazione dell'ufficio.
È quindi ragionevole o quanto meno è lecito poter supporre che la scheda scritta dal parroco per gli elettori analfabeti non poteva portare altro nome che quello del candidato proposto e propugnato dal partito clericale. Sarà questa una supposizione, ma è una supposizione che trova appoggio e fondamento nei fatti avvenuti nel collegio di San Miniato.
Ma si può dire: questi fatti allo stato delle cose non sono provati, dunque non si deve annullare l'elezione, ciò sta bene, o signori, ma è però anche bene riflettere che una delle circolari dirette al parroco di Ripoli per un caso accidentale cadde nelle mani del partito liberale. In allora il giornalismo s'impadronì della medesima e dimostrò l'importanza che essa poteva avere nella prossima elezione del collegio di San Miniato, e nessuno di tutti quelli che si fecero a sostenere e propugnare l'elezione del Conti, sorse a smentirla od a rettificarla. Dunque è certo che la circolare esisteva, e che per logica conseguenza veri, reali e sussistenti sono i fatti enunciati nella protesta. Ma l'onorevole relatore disse che questi fatti vennero semplicemente portati a cognizione della Camera da sette soli elettori, mentre l'ufficio non ha creduto tener calcolo di altre due proteste sottoscritte nientemeno che da cinque sindaci dei municipi componenti le sezioni del collegio e da moltissimi membri delle Giunte e dei Consigli comunali, perché non autenticate le firme. Credo, signori, che ciò urti coi precedenti di questa Camera.
Ieri, se non erro, il signor Bargoni a proposito dell'elezione del collegio di Soresina, sostenne, e ben a ragione, che quantunque le firme apposte alla protesta presentata contro quell'elezione non fossero autenticate...
BARGONI. Scusi, quelle firme erano autenticate.
PISSAVINI. ...tuttavia, avuto riguardo all'autorità dei nomi che portavano, si doveva avere la massima deferenza, essendo impossibile od assurdo il solo supporre che sindaci, membri di Giunte municipali, maggiori della guardia nazionale venissero ad asserire fatti che non fossero conformi al vero.
Non è dunque soltanto sopra una semplice protesta che la Camera deve formare la sua attenzione, ma su tutte e tre le proteste annesse ai verbali.
Vi sono ancora, o signori, altre irregolarità derivanti appunto dalle confusioni avvenute in diverse sezioni del collegio di San Miniato.
Infatti come è possibile che nella principale sezione si presentino a votare 347 elettori e si trovino nell'urna 350 schede, e quindi tre schede in più? Per darsi ragione di questo fatto non si può sfuggire dal seguente dilemma: o tre elettori deposero nell'urna due schede in luogo di una, o coloro che erano incaricati di prendere nota nell'apposito registro degli elettori che presentavansi all'urna, non compirono il loro mandato colla dovuta diligenza dimenticando di segnare col nome loro tre elettori che intervennero al la votazione.
Io tengo per la prima ipotesi, ma in qualunque caso è sempre una grave irregolarità.
Vi è un'altra circostanza, che l'ufficio non fu in grado di constatare, ed è che un parroco iscritto in una sezione votò in un'altra. A questo riguardo si volevano spingere le indagini a conoscere per quali cause non si presentasse a votare nella sezione a cui realmente apparteneva; o se iscritto in entrambe, in entrambe fosse stato ammesso a votare.
L'ufficio, dico, non poté spingere fin là le sue investigazioni, ha però ritenuto che anche in questa parte havvi una vera violazione di legge per essersi ammesso il parroco a votare in diversa sezione di quella in cui trovavasi realmente inscritto.
Oltre a queste, molte altre irregolarità son poste in piena luce dalle risultanze dei verbali ; ma io credo di non dover più oltre intrattenere la Camera. Io sono intimamente convinto, o signori, che, come la Camera ogniqualvolta potè avere l'intima convinzione che una elezione venne fatta o sotto l'impulso di minaccio o sotto l'impulso di violenze, o con raggiri, o con danaro [182] non esitò un istante a pronunciarsi pell'annullamento, così vorrà pure invalidare quest'elezione la quale venne fatta sotto l'incubo d'una vera morale pressione.
Rifletta la Camera che i fatti denunciati contro questa elezione sono di tale e tanta importanza, che annullandola verrà a dimostrare al paese, che se è lecito ai preti di raccomandare agli elettori l'uno a preferenza d'un altro candidato, non è però lecito, per ottenere dei voti, di minacciare alle più timorate coscienze censure ecclesiastiche e le pene del purgatorio e dell'inferno. (Ilarità)
Noi vogliamo lasciare ad essi la più ampia libertà come la desideriamo per noi, ma dobbiamo impedire che si servano di armi spirituali per far pressione sull'animo degli elettori ed indurli a votare piuttosto a favore di uno che di un altro.
Io credo quindi, o signori, che quantunque a semplice maggioranza di voti l'ufficio IV abbia soltanto conchiuso perchè si faccia luogo ad un'inchiesta giudiziaria, vi siano però più che sufficienti prove, più che sufficienti argomenti per ritenere già allo stato attuale delle cose accertati i fatti indicati in quelle proteste, che accennano alla pressione esercitata da alcuni preti sopra elettori di campagna ed analfabeti.
Io ritengo adunque che la Camera vorrà, e direi quasi vorrà unanime, votare anzi tutto l'annullamento dell'elezione del collegio di San Miniato, avvenuta nella persona del signor Conti, e deliberare in seguito la trasmissione degli atti al ministro di grazia e giustizia, perchè vegga se non sia il caso di far luogo ad un procedimento giudiziario contro chi ha abusato della sua autorità, e del suo ministero.
DE CESARE. Non ricorderò alla Camera come l'onorevole Conti combattesse in Lombardia nel 1848 qual semplice soldato volontario; non ricorderò come egli sia uno dei più stupendi ingegni d'Italia; non dirò, come egli sia scrittore d'opere egregie; non dirò infine come egli sia stato uno dei più illustri professori dell'università di Pisa; queste sono cose che riguardano la personalità dell'onorevole Conti, ed io le lascio da parte.
L'onorevole relatore, quando ha voluto percorrere tutte le nullità o le irregolarità...
LAZZARO. Domando la parola.
DE CESARE... che diconsi verificate in questa elezione, ha dovuto per debito di coscienza con la maggioranza dell'ufficio, conchiudere che queste, non portavano ad alcun risultamento.
Né la parola dell'onorevole Pissavini ha resa sicuramente più forte la minoranza, inquantochè egli parlò di elettori iscritti prima, e di elettori iscritti dopo; ma senza indicare le date precise della iscrizione degli uni e degli altri.
Ma queste sono ipotesi, poiché nell'incartamento non vi sono le liste elettorali.
Può dirsi forse che i preti abbiano avuto mano allaformazione delle liste elettorali? Ciò non si può dire, perciocché i preti sono esclusi dai consigli comunali; quindi non potevano esercitare alcuna influenza, sia nell'ammettere gl'iscritti di antica data, sia nell'aggiungere gli altri dopo in forza della legge della ricchezza mobile.
Irregolarità dunque in questa elezione io non ne veggo, tranne che in una sezione si sono trovate tre schede di più, ed in altra una di meno. Togliete le tre schede al numero dei votanti per Conti, aggiungete al suo competitore un altro voto, e voi vedrete che il risultamento dell'elezione non avrà nessuna variazione.
Laonde nel terreno delle irregolarità, delle illegalità, non si può combattere quest'elezione.
Ma ci sono state delle pressioni, si dice, ci sono state delle violenze, ed è perciò che la maggioranza dell'ufficio è venuta nell'idea di proporre alla Camera un'inchiesta giudiziaria.
Ma, signori, quali sono le pressioni? quali le violenze? Sono quelle ordinarie raccomandazioni che tutti gli amici d'un candidato sogliono fare agli elettori. Il clero ha creduto che il Conti fosse un suo candidato, sebbene questi non sia clericale. Io lo ritengo invece qual cattolico sincero; almeno tale l'apprendo dai suoi scritti, da tutti i fatti della sua vita. In questo caso, cosa doveva fare il clero, una volta che si decideva ad entrare nelle elezioni? Manifestare a tutti che il suo candidato era il migliore, che gli altri candidati eran credenti o non credenti: insomma fare tutto quello che dai diversi partiti suole farsi quando avvengono le elezioni.
Oltracciò, da quattro anni noi stiamo dicendo «libera Chiesa in libero Stato» ripetiamo ogni momento la formola del conte di Cavour; ma in fatto vedo che vogliamo la libertà solamente per noi, e non vogliamo accordare ad altri l'uso della stessa libertà. Invece io dico libertà per tutto e per tutti, ecco la mia formola. Contrasteremo noi dunque la libertà ad un arcivescovo di dire : io voglio Tizio per deputato? Ma queste raccomandazioni le hanno fatte tutti i vescovi d'Italia; le ha fatte monsignor Speranza di Bergamo, il vescovo di Piacenza, i vescovi napoletanti, i vescovi toscani, tutti i prelati della libera Italia. Scambieremo noi le raccomandazioni per pressioni; le sollecitazioni per violenze; le lodi per comando? Definiremo noi come pressioni le raccomandazioni dell'arcivescovo di Firenze fatte nell'interesse dell'onorevole Conti?
Se gli elettori hanno creduto di andare in paradiso, votando per il signor Conti, questo tutt'al più dimostrerà la buaggine degli elettori, ma non si può dire in buona coscienza che sia una pressione.
Io non vedo adunque violenza, non vedo pressioni, non vedo alcuna cosa che possa indurci a votare un'inchiesta giudiziaria, nella elezione dell'onorevole Conti, ed è perciò che prego la Camera a voler dare segni visibili d'imparzialità, di piena libertà nel giudizio delle [183] sue deliberazioni, ed approvare l'elezione dell'onorevole Conti
CORDOVA. Avendo l'onore di presiedere il IV ufficio, ed avendo votato colla maggioranza di esso, vengo a propugnare le conclusioni dell'ufficio stesso.
A me pare, signori, che si può fuorviare il criterio che si deve fare di queste conclusioni sempre che avvenga come nella discussione attuale che si confondano due ordini di idee che sono assolutamente diversi e che vanno distinti. Ho udito il relatore il quale apparteneva alla debolissima minoranza di soli quattro voti che pensò di richiedere alla Camera un annullamento immediato; egli trova che gli atti di questa elezione non presentan affatto gli elementi di quel broglio, di quelle speranze suscitate, di quelle minacce fatte che sono annunciate in un modo abbastanza preciso da cinque o sette elettori che protestarono, e le cui firme sono riconosciute; ho sentito molto bene che lo stesso onorevole Carboni trova che prese ad una ad una le irregolarità commesse nelle varie sezioni secondo la giurisprudenza della Camera non porterebbero nullità.
Ma egli poi soggiunge che la ragione, per cui si determinava a proporre all'ufficio l'annullamento immediato di questa elezione sta in ciò che tutte queste irregolarità congiunte insieme portano a fare un criterio di questa elezione totalmente contrario ad essa, portano a far supporre che vi siano state tali influenze illegittime che l'elezione si debba annullare.
Da un'altra parte ho udito l'onorevole Pissavini sostenere la tesi che queste irregolarità sono tali da portare la nullità, che sarebbero a suo avviso veramente sostanziali, e come queste irregolarità debbano far presumere che vi sia stata pressione, che vi siano state minacene, e lusinghe, che vi siano stati illegittimi mezzi adoperati e quindi si debba andare all'annullamento, procedendo la Camera come giurì, giusta la frase adoperata dall'onorevole relatore Carboni.
La maggioranza numerosa dell'ufficio, perché come dissi quattro soli opinarono per l'annullamento immediato, portò opinione diversa, perché distingueva perfettamente i due ordini di idee che si riferiscono alla forma dell'elezione, oppure ai brogli od ai mezzi illegittimi che possono aver coartato il consenso ola spontaneità del voto negli elettori
Io non ammetto il principio che la Camera debba pronunciare come giurì se non che in rapporto al secondo ordine di idee, vale a dire quando si tratta di valutare i fatti incolpabili che possono viziare una elezione.
Quando però si tratta di pronunciare della validità di un atto, di quella validità che dipende unicamente dalla sua forma stabilita dalla leggo, io non riconosco nella Camera il diritto di pronunziare come giurì. Essa altronde nel potrebbe, perché non vi è materia a verdetto di giurati.
Dove si è mai veduto chel giurì pronunziassero sulla validità delle forme degli atti? Neanche in materia giudiziaria il giurato è mai chiamato a pronunziare sovra la validità di quelle forme che sono prescritte testualmente dalla legge ex animi sui conscientia.
L'esame dei vizi degli atti i quali dipendono da violazione di ciò che la legge prescrive è un esame sempre deferito ai giudici che compongono le Assise, giammai è attribuito ai giurati. Se mai si andasse in questo sistema, vale a dire di pensare che la Camera potrebbe pronunziare sulla validità delle forme come giurì, vale a dire trasportandosi in un altro ordine di idee, perché crede che siano stati adoperati dei mezzi illegittimi, dichiarare che le forme le quali non portano nullità per disposizione di legge, portar debbono a nullità, allora vi sarebbe un tale sconvolgimento, un tale arbitrio, che, nell'ordine del nostro Statuto fondamentale in cui tutti i poteri sono limitati, anche quello della Camera, porterebbe ad annullare la nostra costituzione politica.
Prendiamo dunque, o signori separatamente questi due ordini di idee; prendiamo dapprima le forme di questi atti. Noi troviamo, per esempio, che in una sezione un tale che non è elettore ha votato. Troviamo che in un'altra sezione,come osservava l'onorevolePissavini, tre schede di più si sono trovate di quello che fosse il numero degli elettori votanti.
I votanti erano 247 e si trovarono 250 schede. Abbiamo un voto viziato in una sezione, ne abbiamo tre in un'altra.
Troviamo nell'altra sezione che mentre i bollettini dei votanti erano 180 non si trovarono che 179 voti.
L'onorevole relatore vi ha detto con molta esattezza, con quanta diligenza la sezione di Fucecchio scemasse i tre voti che erano esuberanti al numero dei votanti per ciascuno dei candidati. Ma la Camera giustamente ha ritenuto sempre, ed in questo non v'è eccezione, che quando le irregolarità non valevano a mutare i risultati delle elezioni non dovessero produrre nullità, perché in questo caso non erano sostanziali, perché le forme non essendo prescritte a pena di nullità nella legge bisognava che fossero sostanziali, perché la loro violazione avesse a produrre l'annullamento.
Ora noi troviamo che nello squittinio di ballottaggio il signor Conti ebbe 200 o 300 voti di più che il suo competitore. In quello del 22 ottobre ne ebbe 110 di più; numero che di gran tratto oltrepassa la differenza di 4 o 5 voti ingiustificabili.
In conseguenza, come in molti altri casi simili, di cui si potrebbe citare la giurisprudenza, non si è mai annullato per questo una elezione, così non si può annullare neppure nel caso nostro.
Ma, si dice, riferendo quest'ordine d'idee all'altro dei fatti che possono aver coartato il consenso degli elettori, e tolta la spontaneità del voto, queste irregolarità [184] lasciano presumere che siano stati adoperati dei mezzi illegittimi.
Ed ecco la ragione per cui l'ufficio vi propone l'inchiesta. Si debbono considerare queste irregolarità, come altrettanti principii di prova, che rendono verisimili i fatti addotti dai reclamanti, i quali non si articolano poi tanto precisamente d'indicare gli uomini, a cui fosse diretta la seduzione, come altrettanti principii di prova che rendendo verisimile il fatto allegato, possono abilitare la Camera ad ordinare l'inchiesta.
Mi varrò d'un esempio per rendere più evidente il mio pensiero.
Io credo che nessuno dei giuristi di questa Camera abbia mai potuto immaginare che certe irregolarità sommate insieme, se nessuna di esse è elevata a nullità dalla legge, possano produrre una nullità relativa, né mille nullità relative non faranno mai una nullità assoluta di forma, né mille altre nullità di forma arriveranno giammai a costituire una nullità di ordine pubblico. Ognuna di queste irregolarità si deve prendere isolatamente e valutare per quel che vale; né si può sommare l'irregolarità di un atto con quella di altri atti preparatore, per produrre in definitiva una nullità con quell'ordine d'idee, con cui si giudica della validità degli atti dipendente dalla forma prescritta dalla legge. Ma queste irregolarità si sommano benissimo insieme per formare il criterio di fatti criminosi che possono averle cagionate.
LA PORTA. Domando la parola.
CORDOVA. Per esempio se un testamento mancherà di data, mancherà della firma dei testimoni, o del notaro, nessuno potrà mai essere abilitato a provare che questo testamento è valido, imperocché se la data fu dimenticata, tuttavia è noto, è evidente, che il testamento fu scritto il tale giorno e tale ora; poiché si sa che quando si tratta di validità di forma acta per se ipsa validitatis /idem facete debent, non si può cercare una prova estrinseca: al contrario vi sarà un testamento che la legge non colpisce di nullità, sarà scritto con due inchiostri diversi, si troverà una pagina bianca intercalata tra due pagine scritte, vi sarà qualche altro vizio di questo genere, e nessuno potrà mai ricavare da un vizio di questo genere, o di tutti i generi sommati insieme che non producono annullamento, una nullità che la legge non prescrive. Ma se questo testamento è attaccato di suggestione o captazione perché dai parenti, dagli amici, dal prete, dal medico che assistevano l'ammalato furono insinuate delle disposizioni testamentarie che egli non voleva fare, allora tali irregolarità saranno bastanti per fare ordinare la prova testimoniale, onde poi si annulli il testamento, saranno tanti principii di prove, perché indicano la confusione, l'imbarazzo in cui si era nel momento nel quale il testamento fu scritto.
Dunque, io ripeto, non confondiamo questi ordini d'idee diverse; l'elezione del Conti nel collegio di San Miniato non appare che sia viziata di altre irregolarità, oltre quelle che l'onorevole relatore ha dimostrato; che per quanto si congiungano insieme non faranno mai una nullità secondo la giurisprudenza della Camera.
Queste nullità però trovansi, quando si accertino le accuse che si sono fatte di mezzi illegali, adoperati per carpire i voti degli elettori.
Ecco la ragione, per cui la Camera può sentirsi benissimo autorizzata, e deve, a mio avviso, ordinare l'inchiesta che metta in chiaro questi fatti. Se questi fatti saranno dimostrati, come sembra promettere una protesta, la Camera sarà venuta finalmente in chiaro di questa questione clericale, di cui tanto si parla: arriveremo finalmente al punto da poter dire: le mene clericali di cui tanto si è parlato sono pur troppo vere; in verità ci purgheremo dalle accuse che ci si movono da questa parte, la quale dice: voi parlate sempre di brogli, d'intrighi del clero; ma le sono queste allegazioni senza fondamento che nulla provano; e non venite mai alla conclusione di cercare la prova che questi fatti sono realmente intervenuti.
Ordinare un'inchiesta dopo che l'elezione sia annullata, si vede bene che la Camera non lo potrebbe.
La Camera non fa atti frustranei, e non sarebbe della sua dignità, deferire l'affare all'autorità giudiziaria dopo che l'elezione è annullata, dopo che è cessato l'interesse per cui si fa quest'esame. Noi sappiamo pur troppo a che riescono. Quindi credo che l'inchiesta si dee dalla Camera pronunziare, sospendendo ogni giudizio sull'elezione e riserbandosi d'annullarla quando l'inchiesta sia per dare risultati affermativi. Non credo, come sembrava credere l'onorevole De Cesare, che i fatti allegati sieno tali da precludere la via all'inchiesta.
L'onorevole De Cesare-diceva: chi mai può proibire ad un arcivescovo, chi può proibire al capo d'un'associazione religiosa di dire: eleggete quelli che professano i nostri stessi principii, ed opponetevi all'elezione di coloro che si allontanano da questi principii e li combattono? Certamente il ragionamento dell'onorevole De Cesare è di molto valore, e di grandissimo peso.
Non ho mancato di considerare anche tale questione quando si discuteva in ufficio e molto tempo prima. Effettivamente nello stato della legislazione nostra non possiamo dire che sia proibito di promettere delle indulgenze, e non v'è neanco legge che vieti di minacciare le pene dell'inferno. È permesso a tutt'i cittadini di credere all'inferno ed alle indulgenze, come non è vietato di credere altrimenti nello stato della legislazione nostra. Vi sono anzi degli articoli dello Statuto che danno una specie di sanzione a queste credenze.
Domando se vi possa essere nel regno d'Italia, al momento attuale, un uffiziale del Pubblico Ministero che possa procedere contro un prete, applicandogli articoli del Codice penale che puniscono come rei di abuso di confidenza coloro che abbiano suscitato delle [185] false speranze, o dei falsi timori, perché il prete avrà promosso le delizie del paradiso, o minacciato le pene dell'inferno. Ciò allo stato della nostra legislazione non si può; non si può, perché la legge riconosce una religione dello Stato. Ma da tutto ciò non posso desumere, come pare abbia voluto fare l'onorevole mio amico De Cesare, che non abbia a riputarsi come criminosa, come illegittima l'influenza che il clero esercitò nelle elezioni, abusando delle armi religiose.
Verrà il tempo in cui quella influenza sarà permessa, in cui sarà ancho lecito ricorrere ad argomenti spirituali nelle lotte politiche. Verrà quando quella separazione della Chiesa dallo Stato che tanto si proclama, e che è tanto difficile attuare, sarà un fatto compiuto; quando con la organizzazione attuale delle cose temporali colla Chiesa sarà rotta quella rete di intrighi che c'involge in tutte le provincie del regno. (Applausi) Ma nel momento attuale, con una organizzazione ecclesiastica forte, ricca, potente, più antica e più solida di quella dello Stato, non è possibile lasciar agire quel Governo rivale delle nostre libere istituzioni, senza seguirlo passo a passo, senza esaminare i mezzi di cui si serve, senza discutere i suoi procedimenti; annullare quegli atti che fossero il risultato delle sue mene. (Applausi)
PRESIDENTE. Il deputato La Porta ha facoltà di parlare.
LA PORTA. Dopo l'eloquente discorso dell'onorevole Cordova sembrami che altri argomenti non vi siano per appoggiare l'inchiesta, quindi mi limito ad una semplice e breve dichiarazione.
Malgrado che l'onorevole De Cesare, il quale oggi ha voluto farci l'onore di sedere e parlare da questo lato della Camera (Ilarità), credette esordire col posare una questione personale al candidato, io rifuggo dall'accettare la questione nei termini in cui egli la posava.
È una questione di legalità per la Camera. Noi siamo contenti che tutti i partiti si agitino sul terreno legale, noi siamo contenti che il partito clericale, abbandonando lo cospirazioni del confessionale, del pergamo, della sacristia, venga sul terreno legale a contenderci innanti l'urna elettorale i nostri candidati; noi permettiamo che egli usi della libertà legale contro la libertà; quello che non vogliamo, o signori, è che egli abusi della libertà contro la libertà, quindi appoggiamo l'inchiesta, perché essa constati i fatti precisi, come sono, perché si esamini se il partito clericale abbia abusato della sua autorità spirituale in modo da viziare la libertà del voto. Quando ciò siasi verificato noi saremo per l'annullamento dell'elezione; quando non siasi verificato lascieremo che il candidato del clero, come di diritto, rappresenti in questa Camera il suo partito.
Per noi, lo ripeto, è questione di legalità; noi vogliamo tutti i partiti liberi sul terreno legale; se il partito clericale sta sul terreno legale, i suoi candidati possono essere accettati da noi; ma quando vi sono indizi sufficienti di abuso di libertà, quando vi sono dello proteste, e risultano dai verbali delle molteplici irregolarità, come nella presente occasione, allora è d'uopo che si appurino i fatti, onde poter decidere con coscienza e con piena conoscenza di causa. (Bravo! Benissimo!)
PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Lazzaro.
Voci. Ai voti! ai voti!
PRESIDENTE. Metto allora ai voti le conclusioni dell'ufficio.
Metto cioè ai voti la sospensione della conferma della elezione del collegio di San Miniato, sottoponendola ad una inchiesta giudiziaria.
(La Camera delibera alla quasi unanimità la sospensione e l'inchiesta giudiziaria.)
(Applausi dalle gallerie.)
Silenzio delle gallerie!

LA DICHIARAZIONE DI “AUGUSTO CONTI”
A quattro giorni di distanza dell'infuocata seduta della Camera dei Deputati, il 3 dicembre 1865 Augusto Conti prese carta e penna e inviò una dichiarazione al quotidiano «L'Opinione». Con ciò ribadì il suo programma politico non “clericale” e, al contempo, la sua assoluta estraneità a qualsiasi episodio di favoritismo. Il testo è riportato da A. Alfani, Della vita e delle opere di Augusto Conti, Alfani e Venturi Editori, Firenze, 1906, pp. 180-182.
«Pregiatissimo Signor Direttore, mi consenta di grazia che a lei, non sostenitore della mia elezione, me né avversatore, io, fra tante avversioni, manifesti l'animo mio. Gli avvenire giudicheranno di certi maneggiatori che gridano contro i maneggi, e io, a tempo migliore, narrerò i fatti per disteso, ma con animo tranquillo, perché mi farei strappare la lingua piuttostoché dare nuovi esempj al mio paese di rancori e divisioni: ricaccerò nel profondo que' crucci e dispregi che mi sorgono dall'anima sdegnosa e fieramente sdegnata. Le dirò bensì che per tutto l'oro del mondo non vorrei non aver provato sì dura prova, che meglio m'ha fatto conoscere me stesso e altrui; e ho caro che altri n'abbia posto in berlina, perché ho saputo come ci si sta col cuore intemerato e non vinto. Due voci son corse pe' diarj e per le bocche di molti, ch'io sia 'clericale' o favorito dai 'clericali'. Quanto a essere clericale, accetterei questo nome, se clericale significasse cattolico; ma poiché ciò non è vero, io clericale non michiamerò mai, benché non possa impedire chi così voglia chiamarmi. Significato 'naturale' di tal parola è 'deputato del clero'; ma i deputati sono deputati della nazione, non d'una classe qualunque. Significato apposto si è: per creduta utilità del clero voler disfare tutto quel che s'è fatto in Italia, odiare o temere la libertà, e vengan pure i tedeschi: e tal nome allora è infame, ed io lo rifiuto dal più vivo dell'anima, e tutta la mia vita ne è una protesta. Da chi vuole libertà interna ed esterna del nostro paese si va dicendo: gioverebbe che i cattolici mostrasser d'unire in un amore solo religione e patria, fede e libertà; or bene, questo è il proposito, l'ardore mio, in ogni mio scritto, in ogni mia parola e in tutto me stesso. Però lodai come a lei è noto, il 'programma' politico dell'Opinione: regno italico, costituzionale, compiere l'indipendenza d'Italia, e pacifici accordi con Roma: togliendo il vocabolo 'accordi' nel senso più proprio e più preciso, senz'ambiguità e senza restrizioni. Purché l'Italia si componga in pace, purché, terminata l'agitazione delle coscienze, prendiamo forza in noi stessi e ci prepariamo ad assicurare l'Italia, snidando l'Austria, che aspetta l'opportunità, come lupo affamato, io per me son contento di tutto: ques'è il 'programma' mio, e vedano gl'Italiani se quest'è clericalume. Pace con Roma per sentimento di coscienza e per politica necessità, liberazione d'Italia dagli stranieri; questo è l'intendimento mio perenne, voluto conseguire già con la confederazione, ora col regno italico, sempre con Casa di Savoia e mercé i nostri fratelli subalpini. Chi una parola, uno scritto, un atto mio trovasse non conforme a ciò, lo dica, e mi do vinto. Quindi nel '48 combattei da principio alla fine in Lombardia, dal '48 al '58 scrissi nello 'Spettatore”, nel '59 pubblicai la 'Liberazione d'Italia' contro la 'Civiltà Cattolica', e malgrado proibizioni del governo granducale. Si è affermato aver io lodato i gesuiti, e tutti capiscono il perché di quest'accusa; or dissi a taluno e ridico qui: 2000 lire di premio a chi trova l'elogio dei gesuiti o ne' libri miei, o negli opuscoli, o anche il lettere manoscritte, o comecchessia. Sono diciott'anni che insegno; dicano i miei scolari se ho loro inspirato sempre l'amore d'Italia e delle libertà. Quanto ai favori dei clericali, me ne sbrigo più presto. I loro favori, o veri o no, protestai non volere, nell'Opinione del 1° ottobre, cioè 22 giorni avanti l'elezione mia; protesta non mai avvertita da' miei contrarj. Più, scrissi e stampai lettera politica, dove accettavo il programma dell'Opinione, non clericale davvero. Più ancora, i preti tedescanti non erano per me, e a suo tempo lo proverò. Dunque, non la fazione clericale dové favorirmi, bensì parte del clero, che dai clericali si distingue assolutamente; ovvero se qualche clericale fu per me, o egli era pentito, o non sapeva quel che faceva. Ma parmi assurdo cercare in mene di sorta il perché dell'elezione mia o di 607 voti. Il perché vero si è: la gente di que' Comuni m'ha visto nascere, poi sempre mi conobbe d'una medesima faccia, di libero sentire e di parola non serva; per varj anni m'elesse ad ufficj comunali ed a provinciali, né parve a' miei paesani o a' miei vicini, che si troverà essere la cagione che il collegio elettorale samminiatese ha eletto un samminiatese, non oscuro forse, non certamente indegno. E cono osservanza mi ripeto. Suo devotissimo, Augusto Conti»

LA CONVALIDA DELL'ELEZIONE
Nella seduta del 23 dicembre 1865 il relatore Scolari comunicò ai Deputati l'esito dell'inchiesta che vedeva coinvolto Augusto Conti. Il filosofo sanminiatese risultò totalmente estraneo ai fatti e agli episodi contestati, che tra l'altro risultarono inconsistenti. In conseguenza di ciò, l'elezione fu convalidata, come si rileva dagli atti della Camera, nelle parole riportate di seguito:

[Seduta del 23 dicembre 1865]

[460] VERIFICAZIONE DI ELEZIONI
SCOLARI, relatore. Sono incaricato dall'ufficio di riferire sull'elezione del collegio di San Miniato nella persona del signor professore Augusto Conti.
Questa elezione è stata riferita alla Camera in altra seduta. La Camera ordinò sulla medesima un'inchiesta, in seguito ad una protesta sottoscritta da sette elettori, nella quale si affermava che la nomina del professore Conti fosse dovuta a brogli ed a pressioni da parte del partito clericale.
Vengo, a nome dell'ufficio I, a riferire alla Camera sui risultamenti di questa inchiesta, in seguito alla quale l'ufficio stesso venne nuovamente nella deliberazione di proporre la convalidazione della nomina del Conti.
La protesta affermava in primo luogo l'esistenza di una circolare del vicario capitolare diretta ai parroci, nella quale si sarebbe detto che il Conti doveva eleggersi come amico del clero e della Chiesa, e che il Pini pel suo programma elettorale era incorso nelle censure ecclesiastiche.
L'inchiesta dimostrò che la circolare non esiste. Esiste soltanto una lettera privata del vicario medesimo ad un solo parroco. L'indole privata di questa lettera si deduce dal suo principio e dalla sua chiusa; dal suo principio, inquantochè vi si diceva di restituire un giornale che quel parroco aveva prestato allo scrivente; dalla chiusa, in quanto diceva che fosse comunicato il tenore della lettera anche a questo e quel parroco.
Ma se fosse anche stata una circolare, questa lettera per il suo contenuto non presenta niente di appuntabile, in quanto in essa non si dice altro, se non che il Conti è una persona modesta, che nulla chiede, e che perciò dovrebbe essere raccomandato agli elettori.
Si affermava inoltre che anche l'arcivescovo avrebbe in una conferenza manifestata opinione favorevole all'elezione del Conti. Ma non c'è nessuna sollecitazione e nessun consiglio di adoperarsi con la minaccia di censure ecclesiastiche per far accettare il candidato dagli elettori.
La protesta diceva pure che eransi fatte molte minacele da parte di preti e di parroci. Ma anche in questo l'inchiesta ha dato un risultato negativo, in quanto si è riconosciuto che il solo prevosto di Montebicchieri [461] avrebbe in uno dei soliti convegni serali nella farmacia del paese detto che dopo la pubblicazione del suo programma elettorale il Pini era incorso nelle censure ecclesiastiche. E non è da far meraviglia che così pensasse quel prevosto, perché è certo che il programma, in cui si parla della separazione della Chiesa dallo Stato e della soppressione degli ordini religiosi non incontra il favore della Chiesa di Romane dei suoi preti. Era dunque naturale che dicesse doversi eleggere piuttosto il Conti, il quale era conosciuto come sincero cattolico, e come tale si proponeva. Ma nello stesso tempo il prevosto soggiungeva: che non si sarebbe immischiato in cose politiche e che non avrebbe adoperato della sua influenza sopra gli elettori; anzi avrebbe sconsigliato chiunque a dirigersi a lui per averne pareri o proposte.
Di un altro prevosto si parla, ma come di tale che avrebbe influito sulle mogli di alcuni elettori, dicendo loro che, se i loro mariti avessero votato in un senso piuttosto che nell'altro, sarebbero incorsi nelle censure ecclesiastiche.
Ma assolutamente di queste pressioni e minacce non c'è che una vaga voce. Il processo non ha potuto provar nulla positivamente. Non e' è altra deposizione se non di una donna che dice d'avere udito ciò che racconta da un' altra; e di un elettore che dice di riferire quanto seppe dalla moglie di un altro elettore. Sono dunque semplici voci, che non si sono potute constatare.
Risulta soltanto che le pretese minacce dei tre prevosti sarebbero puri consigli dati nel senso di votare pel candidato cattolico; e l'inchiesta esclude affatto che fossero accompagnati da illegittima pressione.
Eliminata questa pressione, l'ufficio osservò che, quand'anche l'influenza di questi tre sacerdoti avesse prodotto qualche effetto, non avrebbe potuto influire sull'esito definitivo della votazione, imperciocché il collegio di San Miniato comprende 68 cure, e le tre, a cui appartengono i sacerdoti in discorso, sono delle più piccole ed hanno popolazione sparsa.
La protesta che diede materia all'inchiesta giudiziaria accusava ancora il prevosto di Stibbio di avere scritto molte schede per elettori analfabeti. Ora sta in fatto che questo prevosto scrisse alcune schede, ma lo fece sempre dopo esserne richiesto, ed i testimoni che deposero su questo punto dissero che ad ogni volta egli interrogava l'elettore analfabeto intorno alla sua volontà, e non c'è alcuna prova o induzione fondata che mettesse sulla scheda un nome diverso da quello indicatogli dall'elettore.
I testimoni poi non cadono d'accordo sul numero delle schede che il detto prevosto avrebbe scritte per mandato di elettori analfabeti; chi dice quaranta, chi cinquanta, chi cento.
Nei processi verbali consterebbe invece che il primo sumero solo sarebbe vero; ma quand'anche fossero veri tutti, e fosse provato che le schede dovessero dichiararsi nulle per cagione di abuso commesso da chi le scrisse, l'esito finale della votazione non sarebbe alterato, e non sarebbe alterato nemmeno se tutte le cifre asserite si sommassero insieme, perché il professore Conti ebbe 607 voti, ed il suo competitore non ne ebbe che 352.
Quanto alla osservazione fatta dai firmatari della protesta che molti sacerdoti andassero a votare, non è a farne meraviglia come che in Italia i preti siano molti dappertutto; ma non consta che abbiano esercitata alcuna pressione o si siano comportati illegittimamente.
Insomma, l'ufficio, a cui nome ho l'onore di riferire, è venuto nell'intima convinzione che pressione non ci sia stata, che abuso di potere per parte dei sacerdoti di quel collegio non abbia avuto luogo; che essi non si adoperarono con quelle armi che facilmente possono adoperare a intimidire le deboli coscienze. Soltanto è provato che i preti si adoperarono a manifestare la loro opinione favorevole per il Conti, poiché attribuivano a lui opinioni conformi a quelle da loro professate.
Inoltre dobbiamo osservare che quest'inchiesta venne ordinata in seguito ai richiami di sette elettori; e di questi soltanto sei fecero legalizzare la propria firma, per cui è da tener conto di questi soltanto. I reclamanti poi consentono in fatti separati; e il più spesso si riferiscono a cose che hanno sentito dire.
Ciò che vi è di vero, e che tutti consentono, si è che correva voce nel paese dell'adoperarsi del clero per far riuscire il candidato cattolico. Questo è un fatto naturale e che si può credere anche senza la deposizione di testimoni, poiché il clero avendo abbandonato il suo programma, né eletti, né elettori, e avendo deliberato di agire nella sfera costituzionale, doveva certamente usare di quei mezzi che la legge a tutti concede, e vedere quel che meglio a lui tornasse.
Un fatto che esercitò molta influenza sulle decisioni dell'ufficio I è l'esistenza d'una controprotesta firmata da 310 elettori, esclusi da questo numero i preti e gli analfabeti. Questi elettori che in numero pareggiano quasi i voti dati al competitore del Conti, dichiarano d'aver votato per quest'ultimo, persuasi che non appartiene al partito clericale, ma è soltanto un sincero cattolico.
Tralasciando di apprezzare questo loro modo di vedere, dobbiamo pur tener conto dell'esplicita loro affermazione d'aver votato con piena libertà. Aggiungono che sarebbe difficile a credere che i preti con minaccie ecclesiastiche potessero influire nientemeno che sopra 607 elettori. Tutti i firmatari della controprotesta, come anche i sette firmatari della protesta, convengono in ciò che il signor Conti non ha preso parte alcuna in quell'agitazione elettorale, ed è rimasto intieramente passivo. La qual cosa si spiega con l'integrità del suo carattere e l'elevatezza del suo ingegno. [462] Dove alcuno potrebbe invero compiacersi che non essendo il clero col suo molto dimenarsi riuscito a mandare in questa Camera tanti candidati del suo colore da bastare a renderci, noi d'altro colore, più uniti e ordinati, sia riuscito a mandarvi, tra i pochissimi, alcuni valenti, perché in questa maniera si vedrà che i principii d'altri tempi non possono ricevere né dalla storia, né dal diritto, e nemmeno dalla filosofia, tanto vigore da vincere la battaglia che certo loro daremo presto in nome della libertà politica e del perfezionamento morale del nostro paese.
Per queste considerazioni e per questi fatti propongo alla Camera d'accettare le conclusioni a cui è venuto l'ufficio I, colle quali si chiede sia convalidata l'elezione del professore Conti a deputato del collegio di San Miniato.
(L'elezione è convalidata.)

L'ARRIVO DEL “DEPUTATO” ANGUSTO CONTI
Calmate le acque, alla fine di dicembre del 1865, Augusto Conti poté fare una breve sosta a San Miniato, alla sua città natale, al territorio che lo aveva eletto deputato alla Camera. Fu un'iniziativa  estemporanea, ma che ottenne il plauso della popolazione sanminiatese che non mancò di tributargli una calorosa accoglienza. Anche di questo episodio, rimane la memoria manoscritta di Antonio Vensi (Archivio Storico del Comune di San Miniato, Scartafaccio di me Antonio Vensi dall'anno 1842 fino all'anno 1893, cc. 146r):
29. Dicembre. Saputosi in S. Miniato che proveniente da Pisa sarebbe arrivato a S. Pierino al 1° treno il nostro Deputato Conti, la Società Operaia, la Banda e molti cittadini si andò a incontrarlo. Giunto a S. Miniato fece un breve discorso parlando degli obblighi che ha il deputato e di ringraziamento ai suoi cittadini, la sera vi fu qualche casa di cittadino illuminata.