lunedì 31 marzo 2014

FAOGNANA [SAN MINIATO] - DIZIONARIO REPETTI


FAOGNANA [Comune di San Miniato]

FAOGNANA, FAGOGNANA, FAUGNANA nel Val d’Arno inferiore. Contrada nel suburbio della città di
Sanminiato, da cui prese il nome la soppressa prepositura di S. Martino nell’antico piviere di S. Genesio, ora cattedrale di Sanminiato, Comunità Giurisdizione medesima, già di Lucca, Compartimento di Firenze.
Del luogo di Faognana si trova fatta menzione sino dall’anno 788, allorché le figlie lasciate dal nobile longobardo Imito da Faognana alienarono le loro possessioni della corte di Faognana al vescovo Giovanni di Lucca. (BERTINI. Memor. Lucch. T. IV.) (1).
Tre secoli dopo la stessa corte di Faognana con tutte le sue case e poderi fu rinunziata da qualche pia persona al monastero di S. Ponziano di Lucca, siccome apparisce da una sentenza proferita in Pisa, li 17 gennajo 1073, da Gottifedro marchese di Toscana e dalla contessa Beatrice sua consorte, contro i detentori della corte di Faognana reclamata dall’abate di S. Ponziano di Lucca. La qual sentenza fu rinnovata li 4 marzo 1074 dalla contessa Matilde, per la ragione che molti nobili individui di Sanminiato, ad onta del primo giudizio, continuavano a ritenere le possessioni di Faognana e di altre corti poste nel distretto Sanminitese. (LAMI Monum. Eccl. Flor. – FIORENTINI Memor. della contessa Matilde.) (2) (3)
Intorno a quell’età nella contrada di Faognana fu edificata la chiesa de’ SS. Donato e Martino, decorata in seguito del titolo di prepositura, e rammentata fra le chiese suffraganee della pieve di S. Genesio, nella bolla spedita nel 1194 a quel preposto dal pontefice Celestino III (4).

Repetti Emanuele, Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana contenente la descrizione di tutti i luoghi del Granducato, Ducato di Lucca Garfagnana e Lunigiana, Tofani, Firenze, 1835, Vol. II, p. 70.

La zona di San Miniato denominata "Faognana"
Foto di Francesco Fiumalbi

NOTE E RIFERIMENTI
(1) Archivio Arcivescovile di Lucca, *B. 7; cfr. Domenico Bertini, Memorie e documenti per servire all'Istoria del Ducato di Lucca, Vol. IV, parte I, Lucca 1818, Appendice, doc. CV, pp. 163-164.
(2) Archivio di Stato di Lucca, Diplomatico, S. Ponziano, 1073 gennaio 17; cfr. Lami Giovanni, Sanctae Ecclesiae Florentinae Monumenta, Tomo I, Firenze, 1758, pp. 377-378.
(3) Archivio di Stato di Lucca, Diplomatico, S. Ponziano, 1074 marzo 4; cfr. Francesco Maria Fiorentini, Memorie della Gran Contessa Matilda restituita alla Patria Lucchese, 2° edizione, Lucca, 1756, pp. 57-60.
(4) Il documento era stato pubblicato in Lami Giovanni, Charitonis et Hippophili Hodoeporici pars prima, in Deliciae eruditorum seu veterum anekdoton opusculorum collectanea, Tomo X, Firenze, 1741, pp. 164-173.

FABBRICA [SAN MINIATO] - DIZIONARIO REPETTI


FABBRICA [Comune di San Miniato] (attuale Molino d'Egola)

FABBRICA nella Valle dell’Arno inferiore, ossia FABBRICA di CIGOLI. Villaggio con pieve (S. Giovanni Battista) nella Comunità Giurisdizione e miglia toscane 2 a ponente-maestrale di Sanminiato, Diocesi stessa, già di Lucca, Compartimento di Firenze.
Il villaggio di Fabbrica di Cigoli risiede sopra una piccola e deliziosa collina a cavaliere della strada Regia pisana, poco lungi dal distrutto castello di Cigolì, oggi convertito un una villa signorile, denominata tuttora il Castel vecchio. – Vedere CIGOLI.
Fuvvi costà una delle antiche pievi della diocesi Lucchese, sotto l’invocazione de’ SS. Giovanni Battista e Saturnino. – Fanno menzione di questo villaggio di Fabbrica e della sua pieve due fra le più vetuste pergamene dell’archivio arcivescovile di Lucca, delle quali una dell’anno 770, relativa al prete Liutprando figlio del Pertulo abitante a Fabbrica, che conferma una donazione di beni fatta tre anni prima alla chiesa di S. Dalmazio (1); e l’altra del 907, quando Pietro vescovo di Lucca costituì il prete Domenico in pievano della pieve di S. Giovanni Battista e S. Saturnino, situata in loco et finibus Fabrica (2).
Il piviere di Fabbrica presso Cigoli, nel 1260, contava le seguenti 18 suffraganee (3): 1. S. Lucia a Montebicchieri (esistente); 2. S. Pietro di Vinosso (ignota); 3. S. Salvatore in Piaggia (idem); 4. S. Michele di Mugnano (diruta); 5. S. Donato di Mugnano (idem); 6. S. Michele del Castel di Cigoli (annessa alla pieve); 7. S. Pietro di Gozano o Nozano (perduta); 8. SS. Romano e Matteo alla Villa di S. Romano (diruta); 9. SS. Stefano e Lucia di Scocolino (idem); 10. S Jacopo di Villa S. Albano (idem); 11. S. Maria Maddalena di Puticciano (idem); 12. S. Pietro di Montalto (idem); 13. S. Maria di Soffiano (idem); 14. S. Martino di Ventignano (idem); 15. S. Maria di Fibbiastra (idem); 16. Monastero di S. Gonda o Gioconda (ora villa Borghesi); 17. S. Andrea di Bacoli (distrutta); 18. S.
Bartolommeo di Stibbio (esistente).
Nel castello di fabbrica di Cigoli fu fondato nel secolo XIII un convento di frati Umiliati con chiesa dedicata a S. Maria, soppresso dopo la metà del secolo XIV. Del resto la storia di Fabbrica essendo comune a quella del castello di Cigoli e del borgo di S. Gonda, a quegli articoli si rinvia il lettore. La parrocchia di S. Giovanni alla Fabbrica di Cigoli abbraccia una popolosa contrada con la sottostante borgata di Santa Gonda, la quale novera 2040 abitanti.

Repetti Emanuele, Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana contenente la descrizione di tutti i luoghi del Granducato, Ducato di Lucca Garfagnana e Lunigiana, Tofani, Firenze, 1835, Vol. II, p. 57.

SATURNINO (PIEVE DI S.) ossia di Fabbrica a Cigoli Vedere FABBRICA nel Val d'Arno inferiore, cui si possono aggiungere altre notizie offerte dalle pergamene dell’Arch. Arciv. Lucch.. pubblicate di corto nel Vol. V. P. II e III delle memorie per servire alla storia di quel ducato. Anteriore agli altri è un istrumento del 14 dic. 865 riguardante il livello di due case massarizie, o poderi, posti in luogo detto Nova presso la Pieve di S. Saturnino; il qual luogo di Nova in altra carta del 27 ottobre 904 si dichiara posto nei confini di Fabbrica (4), mentre con un terzo istrumentio del 974, 19 marzo Adalongo vescovo di Lucca diede ad enfiteusi dei beni spettanti alla chiesa battesimale di S Giovanni e S. Saturnino sita loco et finibus Fabrica, ecc.

Repetti Emanuele, Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana contenente la descrizione di tutti i luoghi del Granducato, Ducato di Lucca Garfagnana e Lunigiana, Tofani, Firenze, 1843, Vol. V, p. 155.

Molino d’Egola, la zona del villaggio di “Fabbrica”
Foto di Francesco Fiumalbi

NOTE E RIFERIMENTI
(1) Archivio Arcivescovile di Lucca, *B.32; cfr. Domenico Bertini, Memorie e documenti per servire all'Istoria del Ducato di Lucca, Vol. IV, parte I, Lucca 1818, doc. LXXI, pp. 120-121.
(2) Archivio Arcivescovile di Lucca, ++ M.83; cfr. Domenico Bertini, Memorie e documenti per servire all'Istoria del Ducato di Lucca, Vol. IV, parte II, Lucca 1836, Appendice, doc. LVIII, pp. 76-77.
(3) L'elenco delle chiese della Diocesi di Lucca, conosciuto anche come “Estimo” fu edito per la prima volta in Domenico Bertini, Memorie e documenti per servire all'Istoria del Ducato di Lucca, Tomo IV, parte I, Francesco Bertini Editore, Lucca, 1818, appendice, doc. XXVII, pp. 37-48. Una più recente edizione si deve a Pietro Guidi, Tuscia. Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV, Vol. I, La decima degli anni 1274-1280, Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma, 1932, Appendice, pp. 243-273.
(4) Si veda supra, nota 2.
(5) Archivio Arcivescovile di Lucca, + F.10; Barsocchini Domenico, Memorie e Documenti per servire all'Istoria del Ducato di Lucca, vol. V, parte III, Lucca, 1841, doc. MCCCCXLVIII, pp. 336-337.

EGOLA [SAN MINIATO] - DIZIONARIO REPETTI


EGOLA [Comune di San Miniato]

EVOLA (Ebula fl.). Piccola fiumana che corre per un’angusta ma lunga vallecola nel bacino inferiore dell’Arno fra l’Elsa e l’Era, e quasi parallela a questi due fiumi. Nasce sul monte del Cornicchio da due sorgenti fra il Castegno e San Vivaldo; il fonte più alto, e più prossimo al crocicchio del Castagno, porta il nome di Evola; l’altro che scaturisce più d’appresso a Montignoso ha il nomignolo di Elvella, e corre presto a unirsi all’Evola sotto il poggetto di Orgia. Di costà inoltrandosi nella direzione di scirocco a maestrale bagna il fianco occidentale dei poggi di Figline e di Montajone, quindi corrode le balze cretose fra i castelli di Tonda e di Mura; oltrepassate le quali trova il primo ponte fra Barbialla e Collegalli. Quindi prosegue fra i colli di Balconevisi e di Moriolo, e finalmente dopo aver lambito a destra le colline di Cigoli, a sinistra quelle di Stabbio, scende nella pianura Sanminiatese, dove attraversa la strada Regia pisana e passa sotto il secondo ponte di pietra alla base orientale delle colline di S. Romano, dopo un tragitto di 20 miglia, e poco più d’un miglio toscano innanzi che sbocchi nell’Arno.
Piccoli rivi influiscono nell’Evola dalla parte sinistra, mentre dal lato destro esso accoglie per via, sotto Barbialla il torrente Orlo che scende da Montajone, e più in basso il torrente Ensi che viene da Campriano. La qualità del suolo di questa vallecola appartiene quasi costantemente alla marna cerulea marina (mattajone) disposta a strati, e nei posti più eminenti coperta dal tufo giallastro conchigliare. I quali strati di tufo talvolta alternano con straterelli di sabbia e di ghiaja, ivi depositate in epoca inaccessibile alla storia.

Repetti Emanuele, Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana contenente la descrizione di tutti i luoghi del Granducato, Ducato di Lucca Garfagnana e Lunigiana, Tofani, Firenze, 1835, Vol. II, p. 56.

La pescaia sull'Egola nei pressi di Molino d'Egola
Foto di Francesco Fiumalbi

SAN MINIATO A UNOMATTINA VERDE - RAI1 LUNEDI 31 MARZO 2014

Una bella puntata di Unomattina Verde, dedicata a San Miniato e alle sue eccellenze artistiche, enogastronomiche e produttive, andata in onda lunedì 31 marzo 2013 su Rai1 a partire dalle 10,30!

Dalla ricerca in bosco, fino alla cucina, passando per le bellezze di San Miniato, il protagonista assoluto è stato il tartufo, il prodotto più nobile del nostra terra! Ma non solo, è stato dato spazio anche a tanti altri prodotti, dal cibo alla pelle!

Di seguito il video della puntata, a disposizione per chi non avesse avuto la possibilità di seguire la diretta! Una puntata tutta da rivedere e... gustare!

Per chi avesse problemi nella visualizzazione del video VAI ALLA PAGINA SUL SITO RAI






mercoledì 26 marzo 2014

IN PILLOLE [025] - A CHI NON PIACE MI RINCARI IL FITTO

a cura di Francesco Fiumalbi

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[1° revisione - 27 marzo 2014]
Grazie al gruppo Facebook “Sei di San Miniato se...” sono venute fuori tante piccole curiosità sanminiatesi. Ma una le ha davvero superate tutte!
Una delle abitazioni che si affacciano su Piazza XX Settembre (Piazza dell'Ospedale o di Santa Caterina che dir si voglia), quella confinante con il giardino dei Migliorati, aveva impressa sulla facciata un'iscrizione, buffa e categorica allo stesso tempo:

"A CHI NON PIACE MI RINCARI IL FITTO”

La scritta, in robusta tempera nera su sfondo bianco, viene fatta risalire concordemente ai primi del '900, e rimase visibile almeno per tutti gli anni '60, seppur sbiadita dal tempo e dalle intemperie. Successivamente, una nuova tinteggiatura della facciata andò a cancellare l'iscrizione.
E di questa scritta abbiamo anche una fotografia, fornitaci da Giorgio Giolli, che proponiamo più avanti.

L'abitazione in Piazza XX Settembre
Foto di Francesco Fiumalbi

Le “cronache” narrano che il proprietario dell’abitazione, data in affitto ad un inquilino, ebbe l’idea di ridipingere la facciata. Secondo Giuseppe Chelli il proprietario era il Marchese Lapo Migliorati, che risiedeva nel palazzo di fronte. Non trovando altri riscontri circa la proprietà Migliorati, aggiungo che Lapo Migliorati mi parrebbe improbabile visto che nacque nel 1918 e morì nel 1970 e se la casa fu ridipinta nei primi del secolo, Lapo o non era nato o era un ragazzino. Più probabile invece il padre Borghese Migliorati, nato nel 1890 e morto nel 1965 [R. Boldrini, Dizionario Biografico dei Sanminiatesi, Comune di San Miniato, Pacini Editore, Pisa, 2004, p. 198].

E così, il padrone fece mettere il ponteggio e cominciò l'operazione. La cosa sarebbe stata del tutto normale, se non fosse per il colore che egli scelse: un rosso, rosato tendente al violetto... in una parola “vinaccia”. Non si sa per quale preciso motivo utilizzò quella tempera, anche se probabilmente si trattava di una questione economica. Forse aveva acquistato la vernice ad un prezzo conveniente, molto più basso rispetto ad una tinta “normale”.
Sempre le “cronache” narrano che l’inquilino, vedendo il principiare della ritinteggiatura, avesse sporto le proprie rimostranze al padrone. Ce lo possiamo immaginare...

"Bene che ritingi la casa, ma con codesto colore proprio no!"

Il proprietario non si fece intimorire dall’affittuario e, anzi, probabilmente rispose a tono. Non sappiamo come siano andati i fatti con esattezza, ed è facile che durante la discussione il padrone avesse proposto un rincaro dell’affitto. Della serie...

"Io c’ho solo questa tinta, l’ho comprata d’occasione, la casa è mia e la tingo così! Se non ti garba, tu mi dai di più d’affitto, e io compro una tinta differente! Così ti tingo la facciata come vuoi te!".

L'inquilino, evidentemente, di fronte a tale proposta non poté far altro che rinnovare la lamentela, che però non sortì alcun effetto. Anzi, quando il ponteggio fu rimosso, ecco che sulla facciata comparve la scritta, in chiara polemica con l’affittuario... come si può vedere da questo fotomontaggio!

L'abitazione in Piazza XX Settembre
Fotomontaggio di Francesco Fiumalbi


Ed ecco la fotografia che ci ha fornito Giorgio Giolli, a cui va un sentito e sincero ringraziamento. Infatti, proprio grazie a questa immagine, è stato corretto un errore! La casa non era quella al centro, bensì la prima sulla sinistra entrando in piazza da via Bagnoli. Quella confinante con il giardino dei Migliorati.
Ed ora non si può sbagliare più nemmeno la posizione, fra le due fine di finestre, e neanche la dimensione!

Processione a San Miniato. Sulla destra si intravede 
la scritta "A chi non piace mi rincari il fitto"
Foto gentilmente messa a disposizione da Giorgio Giolli, Autore (?)
Immagine utilizzata ai sensi della
L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 70, comma 1-bis.


Tra l'altro questa immagine ci propone anche una "misteriosa" presenza. Fra le due finestre del primo piano della casa, di poco sotto rispetto alla scritta, compare una testa!
Sembra avere una folta chioma riccioluta, e poco più in basso sbuca dal muro una mano con tanto di penna! Gli manca solo il calamaio... Chi è?  Si tratta di un poeta?
Qualcuno ne sa qualcosa?
Alessio Guardini sostiene che si tratta di uno stemma in pietra visto di scorcio. E quasi sicuramente ha ragione! E quella specie di manina bianca che sembra tenere una penna, in realtà è una piccola abrasione della foto.

Processione a San Miniato. Particolare. "Poeta misterioso"?
Foto gentilmente messa a disposizione da Giorgio Giolli, Autore (?)
Immagine utilizzata ai sensi della
L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 70, comma 1-bis.

Desidero ringraziare (in ordine di intervento su FB): Paolo Fanciullacci, che è stato il primo a tirar fuori la cosa, Alberto Vincenti, Carla Pieri e Angela Bulleri per le preziose indicazioni... anche se alcune si sono dimostrate fuorvianti!
Un ringraziamento speciale va a Giorgio Giolli per l'immagine che ci ha permesso di fare chiarezza!



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lunedì 24 marzo 2014

JOSE' CHAPELLIER IN MOSTRA A SAN MINIATO FINO AL 27 APRILE 2014

In occasione del 10° anniversario del gemellaggio con la cittadina di Silly, il Comune di San Miniato, in collaborazione con Fondazione San Miniato Promozione, Fondazione CRSM e Teatrino dei Fondi, propone un'interessante mostra delle opere di José Chapellier, poliedrico artista belga, che vanta esposizioni anche in Francia, Spagna e Stati Uniti.

La mostra, che si terrà a Palazzo Grifoni, sarà inaugurata giovedì 27 marzo 2014 e rimarrà aperta fino al 27 aprile successivo, con il seguente orario:
Da lunedì a venerdì 10.00-13.00, 15.30-17.30
Sabato e domenica 11.00-17.00
Aperta anche domenica 20 aprile (Pasqua) e lunedì 21 aprile, con orario 14,30-18
Domenica 27 aprile 11.00-18.00

INGRESSO LIBERO





sabato 22 marzo 2014

ADDSM - COMMENTO - 867, 14 DICEMBRE - LA PRIMA ATTESTAZIONE DELLA PIEVE DI SAN SATURNINO DI FABBRICA

di Francesco Fiumalbi


ARCHIVIO DOCUMENTARIO DIGITALE DI SAN MINIATO [ADDSM]
867, 14 dicembre, Prima attestazione Pieve San Saturnino Fabbrica

La posizione dell'antica Pieve di San Saturnino
Foto di Francesco Fiumalbi

In questa pagina è proposto il commento al documento conservato presso l'Archivio Arcivescovile di Lucca †† H.16. Si tratta di un atto interessante perché costituisce la prima attestazione scritta della Pieve di San Saturnino che si trovava a Fabbrica (odierno Molino d'Egola).

CONTENUTO Questo documento, registrato a Lucca il 14 dicembre 867, è riferito alla cessione a livello di due abitazioni da parte della Badessa Hiudipergha, ad un tale di nome Cunerado, per una somma di 60 soldi d'argento. Gli immobili si trovavano il Loc. Nova, da identificare nei pressi dell'attuale Casa San Lorenzo, toponimo per descrivere un podere situato nel Comune di San Miniato, in via Francesco Sforza, ovvero quella strada che congiunge tramite crinale il borgo di Cigoli con San Miniato.

I PROTAGONISTI Nell'atto compaiono diverse persone, anche se le figure su cui ruota il contratto sono soltanto due. Da una parte Hiudipergha badessa del Monastero di Santa Maria al Corso, fuori dalle mura di Lucca, che dal 1284 passò all'Ordine dei Carmelitani, prima di essere distrutto dai pisani nel 1341. Dall'altra un privato, tale Cunerado figlio del fu Causerami, di cui non si conosce altro.

IL TIPO DI ATTO Il documento può essere descritto come l'antesignano di un moderno contratto di affitto. Da una parte il proprietario dei beni, e cioè il Monastero di Santa Maria del Corso a Lucca, e dall'altra l'affittuario, un privato. Più nel dettaglio si tratta di una cartula livell. ordine ad censum, cioè di un contratto a “livello”, che prevedeva il pagamento di un canone. Tale somma, consistente in 60 “buoni” denari d'argento, doveva essere corrisposta da Cunerado, o in alternativa da un suo misso, nel mese di dicembre di ogni anno. Nell'atto viene specificato che il contratto avrebbe avuto valore anche per gli heredes di Cunerado e avrebbe mantenuto la sua efficacia anche con le subcessatrices della Badessa, che in futuro si sarebbero avvicendate. Se una delle parti avesse voluto sciogliere il contratto unilateralmente avrebbe dovuto pagare una “penale” di 100 soldi d'argento.

I BENI OGGETTO DEL CONTRATTO Con questo atto, Cunerado riceve a livello dalla badessa Hiudipergha due case massaricies, meglio conosciute come case “coloniche”, cioè abitate da un massario o colono, cioè da una persona che non era il padrone. Non sembra possibile, poi, stabilire se i due immobili appartenessero all'ambito di una curtes specifica, o se fossero isolati rispetto alle altre proprietà del monastero.
Queste due abitazioni, di cui una era stata tenuta da un tale di nome Paldulo, l'altra da un uomo chiamato Rachipaldo, comprendevano non soltanto la casa vera e propria, ma anche le pertinenze. In particolare vengono indicate cum terris vineis silvis virgareis ec. Si trattava cioè di vigneti, di aree boscate (il bosco era una vera e propria “coltivazione di legname”), e di pascoli (il vergaio o vergario era il pastore, indicato così perché aveva un bastone, o verga, con cui spingeva gli animali).

LA PIEVE DI SAN SATURNINO Questo documento sarebbe del tutto simile a molti altri contratti dei secoli IX e X conservanti presso l'Archivio Arcivescovile di Lucca, se non fosse che per descrivere la posizione dei beni in oggetto, viene indicata per la prima volta, nella sua storia plurisecolare, la Pieve di San Saturnino in Fabbrica, di cui abbiamo parlato in un post specifico, che risulta essere "vicina" alle due proprietà. L'edificio ecclesiastico, che si trovava nell'odierna frazione di Molino d'Egola, era certamente più antico. Non conosciamo le vicende che portarono alla sua fondazione, che comunque deve essere fatta risalire, molto probabilmente, all'epoca tardoantica (V-VI sec. d.C.).

ADDSM - 867, 14 DICEMBRE - LA PRIMA ATTESTAZIONE DELLA PIEVE DI SAN SATURNINO DI FABBRICA


ARCHIVIO DOCUMENTARIO DIGITALE DI SAN MINIATO [ADDSM]
867, 14 dicembre, Prima attestazione Pieve San Saturnino Fabbrica

La posizione dell'antica Pieve di San Saturnino
Foto di Francesco Fiumalbi

SPOGLIO «Hiudperga abbadessa di S. Maria al Corso allivella due case presso la pieve di S. Saturnino a Cunerado, nell'anno sudd. 867».
Il documento originale è conservato presso l'Archivio Arcivescovile di Lucca †† H.16.

Trascrizione del testo contenuto in:
D. Barsocchini, Memorie e Documenti per servire all'Istoria del Ducato di Lucca, Tomo V, parte II, Francesco Bertini Tipografo Ducale, Lucca, 1837, doc. DCCCV, pp. 488-489.

+ In Dei nom. Regnante dn. nostro Hludowico ec. anno Xto. propitio imp. ejus octavo decimo, nono decimo kal. januarii, indit. prima. Manifestu sum ego Cunerado filio qu. Causerami, quia tu Hudipergha in Xti. nom. abbatissa Monast. beate S. Marie sito foras civit. ista lucense prope Eccl. S. Donati, per cartula livell. ordine ad censum ec. idest duo case massaricies in loco ubi dicitur Nova prope plebe S. Saturnini, pertinentes ipsium Monasterio S. Marie, qui una ex ipse casa recta fuit per Paldulo, et ille alia casa recta fuit per Rachipaldo: casa ipse cum terris vineis silvis virgareis ec. cultas res vel incultas, omnia quantum ad ipse duocase est pertinentes, et suprascripti massarii exinde ad manus suas abuerunt, mihi dedisti in integrum. Tali ordine ut da admodum in mea vel de meis hered. sint potestatem abendi ec. et nobis priv. usufruendi. Nisi tantum pro omni censum ec. exinde tibi vel ad successatritrices tuas ad parte ispius Monst. S. Marie, censum reddere et eo. debeamus, per nos vel per misso nostro per omne mense decembris, argen. den. bon. expend. numero sexaginta tantum; et homines illos qui in ispis casis abitantes ec. nos eos a mandato vestro venire faciemus hic Luca ec. Et si a nos vobis hec omnia qualiter ec. spondeo ego q.s. Chunerado una ec. comp. tibi q.s. Hiudipergha abbatissa vel ad subcessatrices tuas penam argen. solid. centum. Unde inter nos duas cartulas Aloni not. scribere ec. Actum Luca.

Signum + ms Chuneradi qui hanc cartulam fieri ec.
+ Ego Teuderadus rogatus ec.
Signum + ms. Auriperti filio qd. Cristiani testis.
+ Ego Petrus not.rogatus ec.
+ Ego Andrea rogatus ec.
+ Ego Johan rogatus ec.
+ Ego Teufridi Schab. subs.
+ Ego Teupertus rogatus ec.
+ Ego Aloni not. post. traditam ec.


mercoledì 19 marzo 2014

SAN MINIATO E IL FALSO DECRETO DI DESIDERIO DI GIOVANNI NANNI (ANNIO) DA VITERBO

DECRETVM DESIDERI RE
GIS ITALIE: REVOCAMVS STATVTA RE
GIS AISTVLFI CONTRA VETVLONOS EDITA VT LACVS
NON TIRENSIVM SED VETVLONV SIT Q3 LACVS MAGNVS IDEO ITALIE dictus est
Q3 EORVM AGER PRIVS EST ITALIA DICTA AB IBI SEDE ITALI DECRETA
ET VT S::AM LOGVLAM NON LOGBBARDVLAM SED COGNOMIE SVI AMPLIATORIS TIR
RENI TERBVM VOCENT ET VT SVB VNO MVRO CINGANT SVA TRIA OPPIDA LONGVlam
VETVLONIA ET TIRRENA VOLTVRNA DICTA ETTRVRIA TOTAMQ VRBEM NOSTRA
ad IECTIONE VITERBVM PRONVNCIENI VT DE RODA ET CIVITA BALNEOREGIVM DIci
IVSSIMVS PERMICTIM3 PECVNIIS IMPRIMI FAVL SED AMOVERI HERCVLE ET PONI SANM LAVRen
CIVM EORVM PATRONV SIC3 FACIT ROMA ET BONONIA. IVBEMVS Q, REPARARI CORNIEtam
DARDANVM ASSIVM FORANVM CORNIETV TVSCANELLV NOS ENIM NON SVM3 TVSCIE DESTRVCto
rES VT NOS APVD GALLOS ACCVSAT ADRIANVS PAPA NAM IN TVSCIA EDIFICAVIM3 A FVNDAmen
TIS VOBIS QVIDEM VOLTVRRENIS CALVELLV VICV ORCHIANV BALNEARIA BARBARANV ET GARIOFILum
fenti NATIBVS AVTEM AVSDONIAS ET RODACOFANV VOLATERRV RODACOMALIV LVNE SERGIANV PETRA SACA
OLIM FANVM FERONIE: FOCENSIBVS SCOS GEMINIANV ET MINIATEM: FESVLANIS OPPIDVM MVNIONIS IN Q3
VAGOS SPARSOS ARINIANOS ET PALANTES FLVENTINOS COLLEGIMVS: RVRSVS PLVRES ANTIQVOS NOBILes
urbES AMPLIAVIMV ET MVRIS CINXIMVS, ET NVNC IDDEM AGIMVS CIRCA LVCA PISTORIVM ARECIV ORBitum
eT ETHRVRIA NVC VITERBVM CVIVS NOMEN AVT A NOBIS CONSTITVTA DECRETA SI QVIS VIOLAverit
AVT CAPITE PVNIATVR AVT LAQVEO STRANGVLETVR HOC ITAQ3 NON EST ETHRVRIA DESTRuere
VT NOS ARGVIT ADRIANVS QVI PACEM         A          NOBlS VLTRO OBLATAM RESPVIT. QVAre
tibl GRIMOALDE PREFECTO VITERBIENSI                          PRECIPI MVS VT QVANDIV DVBia                    
 PAX PERSEVERAT. IVBEAS OMNES                              TVSCIE MILITES PARATOS ESSE in ar
MIS ET COMEATUS ET STIPENDIA                                SINE AVVARICIA F PRO::TA VT          
habeAS VT NON SOLV OCCVRRE HO                                  STIBVS SED ECIA M ILLOS invadere     
      CIVES NON GRAVABIS                                        ... NOVIS EXACTIONIBVS ...
                                                                             EX PAPIA VENIENT
                                                                            VITERBIENSES
                                                                           LIBERI EXE

lunedì 17 marzo 2014

SAN MINIATO NELL'"ITALIA ILLUSTRATA" DI FLAVIO BIONDO

a cura di Francesco Fiumalbi

Flavio Biondo è stato uno storico ed umanista, nato a Forlì nel 1392 e morto a Roma nel 1463. Dalla storiografia sembra che sia stato il primo a coniare la parola “Medio Evo”, e il primo ad analizzare in maniera puntuale, secondo criteri protoscientifici, gli antichi monumenti dell'Antica Roma.
La sua pubblicazione più significativa probabilmente è l'Italia Illustrata, compilata tra il 1458 e il 1468, e data alle stampe a Roma nel 1474. Conobbe molte edizioni, spesso insieme all'altra sua opera importante, la Roma ristaurata.
Si tratta di un libro descrittivo, basato anche sui viaggi dello stesso Biondo, suddiviso secondo quelle che all'epoca erano considerate le 18 regioni italiane, ricalcando l'antico schema augusteo. L’opera, pur conoscendo una discreta fortuna negli ambienti eruditi italiani a cavallo fra il ‘400 e il ‘500, fu poi soppiantata dalla Descrittione di tutta Italia di Leandro Alberti, pubblicata nel 1550, e che, per struttura e organizzazione, è fortemente debitrice del testo di Biondo.
Si tratta comunque di una delle primissime opere che cercarono di raccogliere, seppur da un punto di vista storico-geografico, le conoscenze sul territorio italiano che, è bene ricordarlo, all'epoca era suddiviso in tanti Stati e Staterelli. E questo aspetto programmatico, anche se otterrà alterni risultati specialmente per l'attendibilità e l'accuratezza dei contenuti, sarà molto utile per tutto il filone cartografico, che si svilupperà in maniera significativa proprio a partire dalla seconda metà del XVI secolo.

F. Biondo, Roma ristaurata et Italia illustrata, Venezia, 1558, frontespizio.

Ed ecco la frase che riguarda San Miniato, tratta da Flavio Biondo, Roma ristaurata et Italia illustrata, Venezia, appresso Domenico Giglio, 1558, p. 84v.

«[…] ma volendo hora descrivere il territorio di Fiorenza, che confina con Arezzo, con Siena, con Pisa, e co Volterra, passeremo ne la valle, che è verso mezzo dì, e che toglie il nome dal fiume Pesa, a man manca del quale, presso dove si congiunge con Arno, e monte Lupo, e sopra è Collina, e più sotto il suo fonte è Sambuca a man dritta, poi è monte Iusto, Linario, e San Donato, e vien poi un'altro fiume chiamato Elsa, c'ha a man manca Emporio, monte Rapolo, monte Partolo, Barberio, e Castellina, & a man dritta è Saminiato, Gabascio, Fioretino, e Certaldo patria di Giovan Boccaccio notißimo p. la eccelletia de la lingua volgare, e presso al fonte poi è Casolo...[…]»


giovedì 13 marzo 2014

ADDSM – 1774, 14 NOVEMBRE - IL REGOLAMENTO GRANDUCALE PER LA COMUNITA' DI SAN MINIATO

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ARCHIVIO DOCUMENTARIO DIGITALE DI SAN MINIATO [ADSM]
1774, 14 novembre, Regolamento per la Comunità di San Miniato


Luigi Pampaloni, Monumento a Pietro Leopoldo
Pisa, Piazza Martiri della Libertà, 1833
Foto di Francesco Fiumalbi

SPOGLIO Il documento proposto è il Regolamento “speciale” per la Comunità di San Miniato promosso nell’ambito della più generale riforma comunitativa del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo Asburgo-Lorena. Si trattò di una piccola rivoluzione, che andò ad incidere il tessuto toscano in maniera capillare, ridefinendo i confini amministrativi e accorpando molti piccoli comuni fra loro o ad altri più grandi. Vennero ridistribuite anche alcune competenze fra i vari uffici. Si trattò, in estrema sintesi, di una vera e propria riforma della pubblica amministrazione, volta a rendere il Granducato di Toscana una realtà più efficiente e moderna.

Trascrizione del testo contenuto in L. Cantini, Legislazione Italiana raccolta ed illustrata, Tomo XXXII, Firenze. 1808, pp. 141-148. La copia consultata è conservata presso l’Archivio Storico del Comune di San Miniato, a cui va un sincero e sentito ringraziamento.

REGOLAMENTO
Per la Comunità di S. Miniato del dì 14 Novembre 1774

Estratto da un Esempl. Stampato in Fir. Nella Stamp. Grancuc.

PIETRO LEOPOLDO PER GRAZIA DI DIO PRINCIPE
REALE D'UNGHERIA, E DI BOEMIA ARCIDUCA
D'AUSTRIA GRANDUCA DI TOSCANA, &c &c &c

Volendo Noi dare quelli ulteriori provvedimenti, che convengono alle circostanze della Città, e Territorio Samminiatese, Comandiamo in aumento, e dichiarazione del Regolamento particolare per la Comunità di Samminiato.

I. Primieramente per Comunità di Samminiato a tutti gli effetti voluti, e dependenti dalle presenti nuove Ordinazioni, Vogliamo che in avvenire s'intendano tutti gl'Interessi, persone, e cose comprese già, e conosciute sotto la denominazione della Podesteria, Comunità, Ville, Comuni, o sieno Comunelli, e Popoli di Samminiato, e sia il complesso degli infrascritti Territori, di Ville, Popoli, e Comuni con quanto più sarà qui appresso aggiunto per costituire l'intera nuova Comunità di Samminiato, e circoscriverne tutta la sua estensione, e Territorio, oltre tutto quello che resulta dalla già conosciuta estensione della Città di Samminiato, e sue adiacenze comprese nelle Parrocchie della Città medesima.
  1. Villa, e Popolo di S. Andrea, e S. Lorenzo a Nocicchio.
  2. Villa, e Popolo di S. Piero alle Fonti.
  3. Villa, e Popolo di S. Michele Arcangelo a Montorzo.
  4. Villa, e Popolo de SS. Jacopo, e Filippo a Selva, e Pino.
  5. Villa, e Popolo di S. Piero a Marcignana.
  6. Villa, e Popolo di S. Bartolommeo a Brusciana.
  7. Villa, e Popolo di S. Donato all'Isola.
  8. Villa, e Popolo di S. Michele Arcangelo a Roffia.
  9. Villa, e Popolo di S. Stefano all'Ontraino.
  10. Villa, e Popolo di S. Lucia a Scroccolino.
  11. Villa, e Popolo di S. Margherita a Montarsi.
  12. Villa di S. Agostino, e Popolo di S. Caterina.
  13. Villa, e Popolo de' SS. Ippolito, e Cassiano a Marzana.
  14. Villa, e Popolo di S. Lucia a Calenzano.
  15. Villa, e Popolo di S. Martino.
  16. Villa, e Popolo di S. Lucia a Cusignano.
  17. Villa, e Popolo di S. Andrea a Corliano.
  18. Villa, e Popolo de' SS. Fabiano, e Sebastiano a Mellicciano.
  19. Villa, e Popolo di S. Bartolommeo a Campriano.
  20. Villa, e Popolo di S. Gio. in Val d'Evola.
  21. Villa, e Popolo di S. Martino a Agliati.
  22. Villa, e Popolo di S. Jacopo a Balconevisi.
  23. Villa, e Popolo di S. Regolo a Bucciano.
  24. Villa e Popolo di S. germano a Moriolo.
  25. Villa, e Popolo di S. Maria della Neve a Fibbiastri.
  26. Comune di Agliano, e Camporena o sia Jano, e Camporena.
Oltre il Territorio, che viene formato dall'estensione dei sopra enunciati Popoli, Vogliamo che anche gli infrascritti tre Popoli che hanno sino adesso costituito il loro respettivo Comune vengano aggregati, ed annessi alla nuova Comunità di Samminiato, e che sieno in avvnire riguardati, e considerati a tutti gli effetti concernenti i presenti Ordini, come porzione del Territorio faciente la Comunità suddetta, benché fino al presente sieno stati tratti, come sepirati dalla medesima, e riuniti in un corpo diverso.
  1. San. Giovanni a Fabbrica già Comune di Cigoli.
  2. S. Bartolomeo a Stibbio.
  3. Santa Lucia a Montebicchieri.
II. La Comunità di Samminato circoscritta, e determinata come sopra dovrà essere rappresentata da una Magistratura, con nome, e titolo di Gonfaloniero, e Priori di Samminiato, ed alla medesima intendiamo, che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative onorifiche, perminenze, e distinzioni attribuitele per gli Statuti di detta Città, e per gli Ordini, e Leggi veglianti salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio generale, che viene stabilito per il miglior servizio, e buon governo della Comunità medesima.

III. La Magistratura sarà composta, e formata di sette soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e sei Priori.

IV. Per formare le borse delle persone destinate a risedere come sopra Vogliamo che non sieno offesi, né alterati i diritti onorifici di chi respettivamente sia, o sarà ammesso a goderne a termini delle Leggi, ed Ordini veglianti, e perciò dichiariamo che con la formazione di tali borse non si abbia per fatta innovazione alcuna a danno dei gradi onorifici per cui si godesse, né a favore di chi per le Leggi, ed Ordini veglianti non ne potesse godere: ma prescriviamo peraltro, che si adatti la quantità delle Borse alle Classi delle Persone, che secondo l'istesse Leggi, ed Ordini, e specialmente secondo i presenti debbono concorrere a formare l'intera creazione di detta Magistratura nel numero sopra stabilito.

V. Nelle Borse da formarsi come sopra si dovranno includere ed imborsare in tante cedole, o polizze distinte secondo le loro respettive classi, e nella loro respettiva Borsa i Possessori di Beni stabili descritti, o da descriversi tanto alla Decima di Città, che a quella di Contado, come pure ai Tomi del Decimino nella forma, e modi, e colle regole che saranno prescritte qui appresso, cioè:

VI. Salvi gli Ordini veglianti circa le Borse dei Gonfalonieri, vogliamo, che nelle Borse da destinarsi alla Creazione dei Priori sieno imborsati, oltre quanto è stato detto di sopra, con tutti gli altri Possessori anche i Luoghi pii, o Corpi Laicali, le Comunità, ed altri Patrimoni Comunitativi possidenti beni stabili, il Fisco, la Religione di S. Stefano, le Commende, ed il nostro Scrittoio delle Possessioni, e precisamente tutti i Patrimoni Ecclesiastici purché descritti, e da descriversi ai Campioni delle Decime con posta almeno di due fiorini come si dirà a suo luogo.

VII. E perché è nostra intenzione di conservare l'onoranza del Gonfaloniere, e Priorato di Samminiato a chi ne godesse, mediante l'esservi stato ammesso fino al presente per i legittimi Partini, Provanze, e concessioni; così ordiniamo che tali persone abilitate, o ammesse ai suddetti Onori sieno conservate nella Borsa, che loro appartiene al solo effetto però di non poter perdere i loro Ranghi, quantunque fossero assenti, o non possidenti nel territorio Samminiatense, o altrimenti per le presenti Nostre Disposizioni, incapaci d'esercitare l'Ufizio di Gonfaloniere, e di Priore.

VIII. Restano però esclusi dall'esercizio di Gonfaloniere, e Priore, e non già dal risedere nel Consiglio generale, come si dirà in appresso tutti quelli, che non possederanno nella Comunità di Samminiato, o sia nel Territorio della medesima circoscritto come sopra tanti beni stabili, da formare almeno la massa di Addecimazione, o sia Posta di due fiorini di Decima, sa per descrizione al Contado, o sia ai Cittadini, oppure nell'una e nell'altra Classe, purché portino riuniti la suddetta quantità di addecimazione; Ma non per questo tali Possidenti esclusi come sopra saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente all'Imposte comunitative.

IX. Dichiariamo parimente come è Nostra intenzione che la Magistratura predetta formata come sopra sia quella, in cui risieda il diritto, carattere, e prerogativa della pubblica rappresentanza della Nostra Città di Samminiato, e ciò in tutte le solite, e stabilite funzioni pubbliche, e in tutte quelle che di nuovo si richiedessero dalle circostanze ed esigenze dei casi.

X. Il Consiglio Generale della Comunità di Samminiato sarà composto dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di sedici Consiglieri gli uni, e gli altri in safficiente numero adunati; volendo che dall'unione dei suddetti corpi venga formata una sola Magistratura col titolo, e nome di Consiglio generale.

XI. Per la creazione, ed estrazione dei soggetti che dovranno risedere nel Consiglio generale oltre il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, ordiniamo che si formi una Borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi di tutti quelli che possederanno nella Comunità di Samminiato, o sia nel Territorio della medesima definito come sopra, beni stabili di qualunque sorte si sieno descritti, o non descritti, tanto alla Decima di Cittadini, come alla Decima di Contado nessuno escluso, e senza eccettuare da questa imborsazione generale né i possidenti per minore addecimazione benché esclusi sopra all'Articolo VIII delle Borse dei Gonfalonieri, e Priori, ne quelli imborsati nelle Borse predette, volendo che questa borsa generale serva a dar luogo, che ogni grande, o piccolo Possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio generale, qualora venisse estratto a risedervi.

XII. Tutte le suddette borse si dovranno conservare nel solito Palazzo della Residenza comunitativa in Samminiato, e custodirsi serrate a due Chiavi, una delle quali starà appresso il Gonfaloniere protempore, e l'altra presso il Vicario di Samminiato.

XIII. Il Gonfaloniere, e Priori allorché risederanno nelle adunanze del loro Magistrato, ed in quelle del Consiglio generale dovranno esser vestiti di rosso conservando però la solita foggia di abito, e le solite distinzioni, e fregi.
Gli altri componenti del Consiglio generale dovranno risedere in lucco nero, e non altrimenti.

XIV. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature alle quali dal Regolamento generale vengono conferite le facoltà opportune al buon servizio, e governo delle cose comunitative, sopprimiamo, ed aboliamo i seguenti Corpi, Magistrature, ed Ufizi sino ad ora esistenti nella Comunità di Samminiato, ed insieme tutti li Statuti, riforme, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e l'incumbenze poi loro Residenti, cioè:
Regolatori.
Collegi.
Ufiziali di Potesteria.
Gli Otto Uomini del Ricorso.
Proconsolo, e Consoli dei Giudici, e Notai.
L'attuake Ufizio del Provveditore di Strade.
Sindaci a tutti gli Ufizi.
Sindaci delle Contrade.
Padri di scuola.
Provveditore di Rii.
Tutti gli Ufizi, ed impieghi Comuniatativi dei Comuni di Cigoli, Stibbio, e Montebicchieri, il territorio dei quali è stato come sopra riunito alla Comunità di Samminiato.
Il Camarlingo di Vicariato ed ogni altro Ufiziale destinato al servizio di azienda dell'intero Vicariato, del quale per i presenti ordini viene abolita ogni distinzione, titolo, contribuzione, ed Amministrazione per affari Comunitativi.
Dovendosi intendere di avere riunito nel Corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei Residenti che per qualunque titolo, ed incumbenza fossero per gli Statuti, ed Ordini sin qui stati soliti d'intervenire a costituire la Magistratura Comunitativa di Samminiato, e le incumbenze dei Corpi, ed Ufizi soppressi come sopra, salvo che in quanto per i presenti Ordini vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o Corpi di Magistratura, che ne vengono specialmente incaricati.

XV. Il nuovo Magistrato, ed il nuovo Consiglio generale di Samminiato dovranno cominciare il loro Ufizio il dì primo Gennaio 1775, e perciò a tutto Dicembre 1774 dovrà aversi per finito l'Ufizio dei vecchi Gonfaloniere, e rappresentanti, ed altri che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche Carattere di Magistratura Comunitativa soppressa, e riformata per i presenti Ordini, salvo quanto si dice all'Articolo XXI del Regolamento generale delle persone attualmente impiegate al servizio della Comunità, e Luoghi pii Laicali.

XVI. Tutto il debito, o credito che si troverà avere la Comunità di Samminiato, e sue dipendenze, e Luoghi pii Laicali in essa compresi con la Cassa della Camera delle Comunità dovrà liquidarsi a tutto Dicembre 1774 e poi soddisfarsi in quella forma che ci riserviamo di dichiarare dopo che ce ne sarà stato reso conto.

XVII. Dal dì primo Gennaio 1775 in poi non sarà fatto sulla Comunità di Samminiato, o suo Territorio, Ville, Comuni, o Popoli alcuna sorte d'Imposizione dalla Camera delle Comunità, né dal Vicariato di Samminiato, come più estesamente si dice nel Regolamento generale all'Articolo XXXIII.

XVIII. In conseguenza della liberazione dalle suddette Imposte annuali dovrà la Comunità di Samminiato pagare alla Cassa della Camera delle Comunità in Firenze a titolo di Redenzione una somma annua, che proccisionalmente, e fino a nuov'Ordine si fissa a scudi ottocento sessantadue di lire sette per scudo, ed in questa somma si comprendano, e di abbiano per compresi tutti i seguenti titoli.
  1. Spese Universali.
  2. Tassa dei Cavalli.
  3. Conto a Parte.
  4. Spesa dei tre Bargelli.
  5. Tassa di Bestie del pié tondo.
  6. Monte delle Graticole per quello gli corrispondeva annualmente l'Amministrazione Comunitativa della Podesteria di Samminiato per essersi collocata la riscossione della Decima del Contado sopra i beni compresi nella sua Giurisdizione.
  7. Pia Casa di S. Dorotea per il mantenimento dei poveri Dementi della Comunità di Samminiato.
  8. La provvisione compresa la retensione e gli emolumenti del Cancellier Comunitativo di Samminiato per quello ritirava in addietro tanto dalla Comunità, Podesteria, e Ville di Samminiato, quanto dai Comuni di Cigoli, Stibbio, e Montebicchieri.
  9. Il Giusdicente di Samminiato per gli emolumenti che conseguiva in addietro dalla Comunità, Podesteria, e Ville di Samminiato.
  10. Il Salario compresa la retensione, e gli emolumenti che conseguiva in addietro il Sindaco del Magistrato della Comunità di Samminiato, ed il messo di Cigoli.
  11. Fisco per le spese dei malfattori spettanti in addietro alla Podesteria di Samminiato.
  12. Vicariato di Samminiato per il rimborso delle spere occorrenti in servizio del Criminale per la porzione spettante alla Comunità di Samminiato.
  13. Spese delli Ambasciatori, o sieno Procuratori delle Comunità in Firenze.
  14. Spese di Copie dei Giovani delli Ambasciatori.
  15. Tassa delle bestie del pié tondo per la rata spettante ai tre Comuni di Cigoli, Stibbio, e Montebicchieri.
  16. Spese universali per la rata spettante ai tre Comuni suddetti.
  17. Tassa dei Cavalli per la rata come sopra.
  18. Spese dei tre Bargelli per la rata come sopra.
  19. Vicariato di Certaldo per il rimborso delle spese occorrenti in servizio del Criminale ec per la porzione spettante ai tre Comuni di Cigoli, Stibbio, e Montebicchieri della rata delle spese suddette spettante alla Podesteria di Montaione.
  20. Tassa di Revisione, la quale viene fissata nella somma di lire centoventi l'anno da pagarsi ai Ragionieri della Camera delle Comunità di Firenze per la revisione dei Libri, e scritture della suddetta Comunità, la quale revisione dovrà continuovarsi a fare annualmente, conforme viene prescritto nel Regolamento generale.

XIX. L'Elezione dei due Deputati alla Revisione dell'Imposte vogliamo che ci sia fatta mediante l'estrazione di quattro Polizze dalle borse dei Priori, ed i Nomi così estratti si dovranno immediatamente partitare dal Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, uno alla volta, dovendo restar vinto, ed eletto quello che oltre i due terzi avrà il numero maggiore di voti favorevoli, con doversi rinnovare l'Estrazione, ed il Partito fin tanto che due restino vinti come sopra.

XX. E siccome per un effetto del presente Regolamento tutte le spese locali delle Ville, Popoli, e Comuni componenti la Comunità di Samminiato debbono essere in avvenire pagate annualmente con gli assegnamenti pubblici della Comunità, ed entrare in conseguenza colla Tassa di Redenzione, e con le altre spese ordinarie, e straordinarie a formare la massa delle uscite annuali senza distinzione alcuna, né di Vicariato, né di Podesteria, né di Ville, né di Popoli, o di altra subalterna divisione dal corpo totale della Comunità suddetta, perciò ordiniamo che tutte le rendite, o Entrate propriamente addette ad alcuno dei Popoli, e Comuni suddetti, e che sono state, o che saranno destinate a benefizio particolare di essi, vadano a benefizio pubblico della Comunità di Samminiato, e formino un assegnamento alla medesima.

XXI. Tutte le Strade, Ponti, Rii, e loro annessi nel Territorio della Comunità di Samminiato, che fino al presente sono stati mantenuti, risarciti, o rifatti a tutte spese dei Popoli costituenti ora la Comunità di Samminiato tanto per mezzo dell'Imposizione del Dazio, che per altro mezzo dovranno in avvenire essere parimente fatti, e mantenuti a spese di detta Comunità, e l'importare di tale spesa dovrà posarsi sopra i medesimi contribuenti alle altre spese: salvo però sempre ciò che vien disposto negli Editti del dì quattordici Novembre 1772, e del dì 2 Luglio 1774 relativi alle Imposizioni de' Fiumi Torrenti ec.

XXII. E atteso che sino al presente la Comunità di Samminiato esige la Decima del Contado con corrispondere una somma fissa annua al Monte Comune di Firenze, così confermiamo nuovamente in quanto facesse di bisogno un tal metodo, e per maggior chiarezza di chi dovrà amministrare, prescriviamo che in questa parte non s'intenda fatta innovazione alcuna, ma si deva interamente continuare sul metodo, e stile suddetto già introdotto.

XXIII. Quanto ai Privilegi accordati ed ammessi, e quelli, che a forma degli Ordini veglianti saranno da annettersi ed accordarsi ai Padri dei dodici figlioli, vogliamo che rispetto alle Contribuzioni, della quali è stato trattato di sopra, e per quelle sole porzioni, e titoli stati ammessi sino al presente in simili casi non s'intenda fatta innovazione alcuna, quantunque le contribuzioni soprannominate abbiano mutato figura, e titoli, purché l'effetto sia che ci godesse di tale esenzione non venga a risentirne altro profitto, che quello, che ne avrebbe risentito sul piede del passato sistema di Amminiatrazione ed Imposizione Comunitativa benché variato, e riformato per i presenti Ordini.

Il presente regolamento particolare, con quel più che viene prescritto nel Regolamento generale per le Comunità del Distretto dovrà cominciare ad avere il so effetto, e vigore nella Comunità di Samminiato il dì primo Gennaio 1775.

Dato in Firenze li 14 Novembre 1774

PIETRO LEOPOLDO

V. ANGELO TAVANTI
Fr. Benedetto Mormorai

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