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DOCUMENTARIO DIGITALE DI SAN MINIATO [ADSM]
1774,
14 novembre, Regolamento per la Comunità di San Miniato
Luigi
Pampaloni, Monumento a Pietro Leopoldo
Pisa,
Piazza Martiri della Libertà, 1833
Foto
di Francesco Fiumalbi
SPOGLIO
Il
documento proposto è il Regolamento “speciale” per la Comunità
di San Miniato promosso nell’ambito della più generale riforma
comunitativa del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo Asburgo-Lorena.
Si trattò di una piccola rivoluzione, che andò ad incidere il
tessuto toscano in maniera capillare, ridefinendo i confini
amministrativi e accorpando molti piccoli comuni fra loro o ad altri
più grandi. Vennero ridistribuite anche alcune competenze fra i vari
uffici. Si trattò, in estrema sintesi, di una vera e propria riforma
della pubblica amministrazione, volta a rendere il Granducato di
Toscana una realtà più efficiente e moderna.
Trascrizione del testo contenuto in L.
Cantini, Legislazione
Italiana raccolta ed illustrata,
Tomo XXXII, Firenze. 1808, pp. 141-148.
La copia consultata è conservata presso l’Archivio Storico del
Comune di San Miniato, a cui va un sincero e sentito ringraziamento.
REGOLAMENTO
Per
la Comunità di S. Miniato del dì 14 Novembre 1774
Estratto
da un Esempl. Stampato in Fir. Nella Stamp. Grancuc.
PIETRO
LEOPOLDO PER GRAZIA DI DIO PRINCIPE
REALE
D'UNGHERIA, E DI BOEMIA ARCIDUCA
D'AUSTRIA
GRANDUCA DI TOSCANA, &c &c &c
Volendo
Noi dare quelli ulteriori provvedimenti, che convengono alle
circostanze della Città, e Territorio Samminiatese, Comandiamo in
aumento, e dichiarazione del Regolamento particolare per la Comunità
di Samminiato.
I.
Primieramente per Comunità di Samminiato a tutti gli effetti voluti,
e dependenti dalle presenti nuove Ordinazioni, Vogliamo che in
avvenire s'intendano tutti gl'Interessi, persone, e cose comprese
già, e conosciute sotto la denominazione della Podesteria, Comunità,
Ville, Comuni, o sieno Comunelli, e Popoli di Samminiato, e sia il
complesso degli infrascritti Territori, di Ville, Popoli, e Comuni
con quanto più sarà qui appresso aggiunto per costituire l'intera
nuova Comunità di Samminiato, e circoscriverne tutta la sua
estensione, e Territorio, oltre tutto quello che resulta dalla già
conosciuta estensione della Città di Samminiato, e sue adiacenze
comprese nelle Parrocchie della Città medesima.
Villa,
e Popolo di S. Andrea, e S. Lorenzo a Nocicchio.
Villa,
e Popolo di S. Piero alle Fonti.
Villa,
e Popolo di S. Michele Arcangelo a Montorzo.
Villa,
e Popolo de SS. Jacopo, e Filippo a Selva, e Pino.
Villa,
e Popolo di S. Piero a Marcignana.
Villa,
e Popolo di S. Bartolommeo a Brusciana.
Villa,
e Popolo di S. Donato all'Isola.
Villa,
e Popolo di S. Michele Arcangelo a Roffia.
Villa,
e Popolo di S. Stefano all'Ontraino.
Villa,
e Popolo di S. Lucia a Scroccolino.
Villa,
e Popolo di S. Margherita a Montarsi.
Villa
di S. Agostino, e Popolo di S. Caterina.
Villa,
e Popolo de' SS. Ippolito, e Cassiano a Marzana.
Villa,
e Popolo di S. Lucia a Calenzano.
Villa,
e Popolo di S. Martino.
Villa,
e Popolo di S. Lucia a Cusignano.
Villa,
e Popolo di S. Andrea a Corliano.
Villa,
e Popolo de' SS. Fabiano, e Sebastiano a Mellicciano.
Villa,
e Popolo di S. Bartolommeo a Campriano.
Villa,
e Popolo di S. Gio. in Val d'Evola.
Villa,
e Popolo di S. Martino a Agliati.
Villa,
e Popolo di S. Jacopo a Balconevisi.
Villa,
e Popolo di S. Regolo a Bucciano.
Villa
e Popolo di S. germano a Moriolo.
Villa,
e Popolo di S. Maria della Neve a Fibbiastri.
Comune
di Agliano, e Camporena o sia Jano, e Camporena.
Oltre
il Territorio, che viene formato dall'estensione dei sopra enunciati
Popoli, Vogliamo che anche gli infrascritti tre Popoli che hanno sino
adesso costituito il loro respettivo Comune vengano aggregati, ed
annessi alla nuova Comunità di Samminiato, e che sieno in avvnire
riguardati, e considerati a tutti gli effetti concernenti i presenti
Ordini, come porzione del Territorio faciente la Comunità suddetta,
benché fino al presente sieno stati tratti, come sepirati dalla
medesima, e riuniti in un corpo diverso.
San.
Giovanni a Fabbrica già Comune di Cigoli.
S.
Bartolomeo a Stibbio.
Santa
Lucia a Montebicchieri.
II.
La Comunità di Samminato circoscritta, e determinata come sopra
dovrà essere rappresentata da una Magistratura, con nome, e titolo
di Gonfaloniero, e Priori di Samminiato, ed alla medesima intendiamo,
che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative onorifiche,
perminenze, e distinzioni attribuitele per gli Statuti di detta
Città, e per gli Ordini, e Leggi veglianti salvo quanto vien detto
del nuovo Consiglio generale, che viene stabilito per il miglior
servizio, e buon governo della Comunità medesima.
III.
La Magistratura sarà composta, e formata di sette soggetti, cioè di
un Gonfaloniere, e sei Priori.
IV.
Per formare le borse delle persone destinate a risedere come sopra
Vogliamo che non sieno offesi, né alterati i diritti onorifici di
chi respettivamente sia, o sarà ammesso a goderne a termini delle
Leggi, ed Ordini veglianti, e perciò dichiariamo che con la
formazione di tali borse non si abbia per fatta innovazione alcuna a
danno dei gradi onorifici per cui si godesse, né a favore di chi per
le Leggi, ed Ordini veglianti non ne potesse godere: ma prescriviamo
peraltro, che si adatti la quantità delle Borse alle Classi delle
Persone, che secondo l'istesse Leggi, ed Ordini, e specialmente
secondo i presenti debbono concorrere a formare l'intera creazione di
detta Magistratura nel numero sopra stabilito.
V.
Nelle Borse da formarsi come sopra si dovranno includere ed imborsare
in tante cedole, o polizze distinte secondo le loro respettive
classi, e nella loro respettiva Borsa i Possessori di Beni stabili
descritti, o da descriversi tanto alla Decima di Città, che a quella
di Contado, come pure ai Tomi del Decimino nella forma, e modi, e
colle regole che saranno prescritte qui appresso, cioè:
VI.
Salvi gli Ordini veglianti circa le Borse dei Gonfalonieri, vogliamo,
che nelle Borse da destinarsi alla Creazione dei Priori sieno
imborsati, oltre quanto è stato detto di sopra, con tutti gli altri
Possessori anche i Luoghi pii, o Corpi Laicali, le Comunità, ed
altri Patrimoni Comunitativi possidenti beni stabili, il Fisco, la
Religione di S. Stefano, le Commende, ed il nostro Scrittoio delle
Possessioni, e precisamente tutti i Patrimoni Ecclesiastici purché
descritti, e da descriversi ai Campioni delle Decime con posta almeno
di due fiorini come si dirà a suo luogo.
VII.
E perché è nostra intenzione di conservare l'onoranza del
Gonfaloniere, e Priorato di Samminiato a chi ne godesse, mediante
l'esservi stato ammesso fino al presente per i legittimi Partini,
Provanze, e concessioni; così ordiniamo che tali persone abilitate,
o ammesse ai suddetti Onori sieno conservate nella Borsa, che loro
appartiene al solo effetto però di non poter perdere i loro Ranghi,
quantunque fossero assenti, o non possidenti nel territorio
Samminiatense, o altrimenti per le presenti Nostre Disposizioni,
incapaci d'esercitare l'Ufizio di Gonfaloniere, e di Priore.
VIII.
Restano però esclusi dall'esercizio di Gonfaloniere, e Priore, e non
già dal risedere nel Consiglio generale, come si dirà in appresso
tutti quelli, che non possederanno nella Comunità di Samminiato, o
sia nel Territorio della medesima circoscritto come sopra tanti beni
stabili, da formare almeno la massa di Addecimazione, o sia Posta di
due fiorini di Decima, sa per descrizione al Contado, o sia ai
Cittadini, oppure nell'una e nell'altra Classe, purché portino
riuniti la suddetta quantità di addecimazione; Ma non per questo
tali Possidenti esclusi come sopra saranno esenti dal concorrere, e
contribuire per la loro tangente all'Imposte comunitative.
IX.
Dichiariamo parimente come è Nostra intenzione che la Magistratura
predetta formata come sopra sia quella, in cui risieda il diritto,
carattere, e prerogativa della pubblica rappresentanza della Nostra
Città di Samminiato, e ciò in tutte le solite, e stabilite funzioni
pubbliche, e in tutte quelle che di nuovo si richiedessero dalle
circostanze ed esigenze dei casi.
X.
Il Consiglio Generale della Comunità di Samminiato sarà composto
dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di sedici Consiglieri gli
uni, e gli altri in safficiente numero adunati; volendo che
dall'unione dei suddetti corpi venga formata una sola Magistratura
col titolo, e nome di Consiglio generale.
XI.
Per la creazione, ed estrazione dei soggetti che dovranno risedere
nel Consiglio generale oltre il Magistrato del Gonfaloniere, e
Priori, ordiniamo che si formi una Borsa generale, nella quale si
dovranno includere in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi di
tutti quelli che possederanno nella Comunità di Samminiato, o sia
nel Territorio della medesima definito come sopra, beni stabili di
qualunque sorte si sieno descritti, o non descritti, tanto alla
Decima di Cittadini, come alla Decima di Contado nessuno escluso, e
senza eccettuare da questa imborsazione generale né i possidenti per
minore addecimazione benché esclusi sopra all'Articolo VIII delle
Borse dei Gonfalonieri, e Priori, ne quelli imborsati nelle Borse
predette, volendo che questa borsa generale serva a dar luogo, che
ogni grande, o piccolo Possessore possa rendere il suo voto nel
Consiglio generale, qualora venisse estratto a risedervi.
XII.
Tutte le suddette borse si dovranno conservare nel solito Palazzo
della Residenza comunitativa in Samminiato, e custodirsi serrate a
due Chiavi, una delle quali starà appresso il Gonfaloniere
protempore, e l'altra presso il Vicario di Samminiato.
XIII.
Il Gonfaloniere, e Priori allorché risederanno nelle adunanze del
loro Magistrato, ed in quelle del Consiglio generale dovranno esser
vestiti di rosso conservando però la solita foggia di abito, e le
solite distinzioni, e fregi.
Gli
altri componenti del Consiglio generale dovranno risedere in lucco
nero, e non altrimenti.
XIV.
Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature alle quali
dal Regolamento generale vengono conferite le facoltà opportune al
buon servizio, e governo delle cose comunitative, sopprimiamo, ed
aboliamo i seguenti Corpi, Magistrature, ed Ufizi sino ad ora
esistenti nella Comunità di Samminiato, ed insieme tutti li Statuti,
riforme, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e
l'incumbenze poi loro Residenti, cioè:
– Regolatori.
– Collegi.
– Ufiziali
di Potesteria.
– Gli
Otto Uomini del Ricorso.
– Proconsolo,
e Consoli dei Giudici, e Notai.
– L'attuake
Ufizio del Provveditore di Strade.
– Sindaci
a tutti gli Ufizi.
– Sindaci
delle Contrade.
– Padri
di scuola.
– Provveditore
di Rii.
– Tutti
gli Ufizi, ed impieghi Comuniatativi dei Comuni di Cigoli, Stibbio, e
Montebicchieri, il territorio dei quali è stato come sopra riunito
alla Comunità di Samminiato.
– Il
Camarlingo di Vicariato ed ogni altro Ufiziale destinato al servizio
di azienda dell'intero Vicariato, del quale per i presenti ordini
viene abolita ogni distinzione, titolo, contribuzione, ed
Amministrazione per affari Comunitativi.
Dovendosi
intendere di avere riunito nel Corpo della Magistratura del
Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei Residenti
che per qualunque titolo, ed incumbenza fossero per gli Statuti, ed
Ordini sin qui stati soliti d'intervenire a costituire la
Magistratura Comunitativa di Samminiato, e le incumbenze dei Corpi,
ed Ufizi soppressi come sopra, salvo che in quanto per i presenti
Ordini vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino
particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o Corpi di Magistratura,
che ne vengono specialmente incaricati.
XV.
Il nuovo Magistrato, ed il nuovo Consiglio generale di Samminiato
dovranno cominciare il loro Ufizio il dì primo Gennaio 1775, e
perciò a tutto Dicembre 1774 dovrà aversi per finito l'Ufizio dei
vecchi Gonfaloniere, e rappresentanti, ed altri che per qualunque
titolo fossero allora investiti di qualche Carattere di Magistratura
Comunitativa soppressa, e riformata per i presenti Ordini, salvo
quanto si dice all'Articolo XXI del Regolamento generale delle
persone attualmente impiegate al servizio della Comunità, e Luoghi
pii Laicali.
XVI.
Tutto il debito, o credito che si troverà avere la Comunità di
Samminiato, e sue dipendenze, e Luoghi pii Laicali in essa compresi
con la Cassa della Camera delle Comunità dovrà liquidarsi a tutto
Dicembre 1774 e poi soddisfarsi in quella forma che ci riserviamo di
dichiarare dopo che ce ne sarà stato reso conto.
XVII.
Dal dì primo Gennaio 1775 in poi non sarà fatto sulla Comunità di
Samminiato, o suo Territorio, Ville, Comuni, o Popoli alcuna sorte
d'Imposizione dalla Camera delle Comunità, né dal Vicariato di
Samminiato, come più estesamente si dice nel Regolamento generale
all'Articolo XXXIII.
XVIII.
In conseguenza della liberazione dalle suddette Imposte annuali dovrà
la Comunità di Samminiato pagare alla Cassa della Camera delle
Comunità in Firenze a titolo di Redenzione una somma annua, che
proccisionalmente, e fino a nuov'Ordine si fissa a scudi ottocento
sessantadue di lire sette per scudo, ed in questa somma si
comprendano, e di abbiano per compresi tutti i seguenti titoli.
Spese
Universali.
Tassa
dei Cavalli.
Conto
a Parte.
Spesa
dei tre Bargelli.
Tassa
di Bestie del pié tondo.
Monte
delle Graticole per quello gli corrispondeva annualmente
l'Amministrazione Comunitativa della Podesteria di Samminiato per
essersi collocata la riscossione della Decima del Contado sopra i
beni compresi nella sua Giurisdizione.
Pia
Casa di S. Dorotea per il mantenimento dei poveri Dementi della
Comunità di Samminiato.
La
provvisione compresa la retensione e gli emolumenti del Cancellier
Comunitativo di Samminiato per quello ritirava in addietro tanto
dalla Comunità, Podesteria, e Ville di Samminiato, quanto dai
Comuni di Cigoli, Stibbio, e Montebicchieri.
Il
Giusdicente di Samminiato per gli emolumenti che conseguiva in
addietro dalla Comunità, Podesteria, e Ville di Samminiato.
Il
Salario compresa la retensione, e gli emolumenti che conseguiva in
addietro il Sindaco del Magistrato della Comunità di Samminiato, ed
il messo di Cigoli.
Fisco
per le spese dei malfattori spettanti in addietro alla Podesteria di
Samminiato.
Vicariato
di Samminiato per il rimborso delle spere occorrenti in servizio del
Criminale per la porzione spettante alla Comunità di Samminiato.
Spese
delli Ambasciatori, o sieno Procuratori delle Comunità in Firenze.
Spese
di Copie dei Giovani delli Ambasciatori.
Tassa
delle bestie del pié tondo per la rata spettante ai tre Comuni di
Cigoli, Stibbio, e Montebicchieri.
Spese
universali per la rata spettante ai tre Comuni suddetti.
Tassa
dei Cavalli per la rata come sopra.
Spese
dei tre Bargelli per la rata come sopra.
Vicariato
di Certaldo per il rimborso delle spese occorrenti in servizio del
Criminale ec per la porzione spettante ai tre Comuni di Cigoli,
Stibbio, e Montebicchieri della rata delle spese suddette spettante
alla Podesteria di Montaione.
Tassa
di Revisione, la quale viene fissata nella somma di lire centoventi
l'anno da pagarsi ai Ragionieri della Camera delle Comunità di
Firenze per la revisione dei Libri, e scritture della suddetta
Comunità, la quale revisione dovrà continuovarsi a fare
annualmente, conforme viene prescritto nel Regolamento generale.
XIX.
L'Elezione dei due Deputati alla Revisione dell'Imposte vogliamo che
ci sia fatta mediante l'estrazione di quattro Polizze dalle borse dei
Priori, ed i Nomi così estratti si dovranno immediatamente partitare
dal Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, uno alla volta, dovendo
restar vinto, ed eletto quello che oltre i due terzi avrà il numero
maggiore di voti favorevoli, con doversi rinnovare l'Estrazione, ed
il Partito fin tanto che due restino vinti come sopra.
XX.
E siccome per un effetto del presente Regolamento tutte le spese
locali delle Ville, Popoli, e Comuni componenti la Comunità di
Samminiato debbono essere in avvenire pagate annualmente con gli
assegnamenti pubblici della Comunità, ed entrare in conseguenza
colla Tassa di Redenzione, e con le altre spese ordinarie, e
straordinarie a formare la massa delle uscite annuali senza
distinzione alcuna, né di Vicariato, né di Podesteria, né di
Ville, né di Popoli, o di altra subalterna divisione dal corpo
totale della Comunità suddetta, perciò ordiniamo che tutte le
rendite, o Entrate propriamente addette ad alcuno dei Popoli, e
Comuni suddetti, e che sono state, o che saranno destinate a
benefizio particolare di essi, vadano a benefizio pubblico della
Comunità di Samminiato, e formino un assegnamento alla medesima.
XXI.
Tutte le Strade, Ponti, Rii, e loro annessi nel Territorio della
Comunità di Samminiato, che fino al presente sono stati mantenuti,
risarciti, o rifatti a tutte spese dei Popoli costituenti ora la
Comunità di Samminiato tanto per mezzo dell'Imposizione del Dazio,
che per altro mezzo dovranno in avvenire essere parimente fatti, e
mantenuti a spese di detta Comunità, e l'importare di tale spesa
dovrà posarsi sopra i medesimi contribuenti alle altre spese: salvo
però sempre ciò che vien disposto negli Editti del dì quattordici
Novembre 1772, e del dì 2 Luglio 1774 relativi alle Imposizioni de'
Fiumi Torrenti ec.
XXII.
E atteso che sino al presente la Comunità di Samminiato esige la
Decima del Contado con corrispondere una somma fissa annua al Monte
Comune di Firenze, così confermiamo nuovamente in quanto facesse di
bisogno un tal metodo, e per maggior chiarezza di chi dovrà
amministrare, prescriviamo che in questa parte non s'intenda fatta
innovazione alcuna, ma si deva interamente continuare sul metodo, e
stile suddetto già introdotto.
XXIII.
Quanto ai Privilegi accordati ed ammessi, e quelli, che a forma degli
Ordini veglianti saranno da annettersi ed accordarsi ai Padri dei
dodici figlioli, vogliamo che rispetto alle Contribuzioni, della
quali è stato trattato di sopra, e per quelle sole porzioni, e
titoli stati ammessi sino al presente in simili casi non s'intenda
fatta innovazione alcuna, quantunque le contribuzioni soprannominate
abbiano mutato figura, e titoli, purché l'effetto sia che ci godesse
di tale esenzione non venga a risentirne altro profitto, che quello,
che ne avrebbe risentito sul piede del passato sistema di
Amminiatrazione ed Imposizione Comunitativa benché variato, e
riformato per i presenti Ordini.
Il
presente regolamento particolare, con quel più che viene prescritto
nel Regolamento generale per le Comunità del Distretto dovrà
cominciare ad avere il so effetto, e vigore nella Comunità di
Samminiato il dì primo Gennaio 1775.
Dato
in Firenze li 14 Novembre 1774
PIETRO
LEOPOLDO
V.
ANGELO TAVANTI
Fr.
Benedetto Mormorai
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