domenica 8 settembre 2019

ADDSM – 898, 27 APRILE – PIEVE DI BARBINAIA, 1° DOCUMENTO

a cura di Francesco Fiumalbi



ARCHIVIO DOCUMENTARIO DIGITALE DI SAN MINIATO [ADDSM]
898, 27 aprile – Pieve di Barbinaia, 1° documento

I resti della Pieve di Barbinaia
Foto di Francesco Fiumalbi

L'ORIGINALE
Il documento originale, la cui trascrizione è proposta in questa pagina, è conservato presso l’Archivio Arcivescovile di Lucca, Diplomatico, ++K.86, da cui è tratta l'edizione di D. Barsocchini, Memorie e Documenti per servire alla Istoria del Ducato di Lucca, F. Bertini Tip. Ducale, Lucca, 1841, Tomo IV, parte II, pp. 67-68.

SPOGLIO [D. Barsocchini] Rachiprando Prete, essendo stato ordinato nella Pieve di S. Maria di Berbinaia dal Vescovo di Lucca Gherardo, promette a Pietro, Vescovo parimente di Lucca, ossia Coadiutore di Gherardo, di non allivellare i beni di detta Pieve senza di lui licenza, sotto pena di dugento Soldi d’argento, nell’anno 898. Archiv. Arciv. ++ K. 86.

COMMENTO di Francesco Fiumalbi
L’atto proposto in questa pagina risulta essere la prima attestazione documentaria relativa alla Pieve di Santa Maria a Barbinaia, situata in Val di Chiecina, fra Bucciano ed Agliati. A partire dal XIV secolo la pieve subirà un processo di decadenza che porterà l’edificio ad uno stato di degrado e abbandono. Alcuni resti lapidei sono oggi conservati presso il Museo Diocesano d’Arte Sacra (monofora, basi di colonne), mentre alcune porzioni murarie sono ancora visibili nella vecchia casa colonica, disabitata da molti anni, costruita in adiacenza all'antico edificio religioso.

L’ATTO. Da un punto di vista tipologico siamo di fronte ad una cosiddetta Cartula Repromissionis, ovvero un atto formale con cui viene rinnovata una promessa fatta precedentemente. Purtroppo il documento originale si presenta in cattivo stato di conservazione e lo stesso Domenico Barsocchini, che ne propose la trascrizione nella prima metà dell’800, fu costretto a lasciare molti spazi vuoti, evidentemente già illeggibili.

IL PROTAGONISTA. Il sottoscrittore dell’atto, il soggetto attivo, è il presbitero Rachiprando figlio del fu Ostrifusi. Pur non essendo specificato direttamente, il sacerdote era il rettore della Pieve di Santa Maria a Barbinaia, ovvero il “pievano”. Dal documento apprendiamo che era stato ordinato sacerdote dal Vescovo Gherardo – il cui ministero episcopale durò dall'anno 869 all'895 – e che il  presule lucchese lo aveva investito del governo della chiesa, riservandosi, tuttavia, il controllo sulla gestione patrimoniale.

IL MOTIVO DELL’ATTO. Essendo deceduto il Vescovo Gherardo, ed essendo stato eletto il nuovo Vescovo Pietro – che sedette sulla Cattedra di San Martino dall'896 al 932 – si rese necessario il rinnovamento delle “promesse” già formulate al predecessore. E quindi anche lo status del pievano Rachiprandus, investito del governo della chiesa di Barbinaia, ma con limitazione circa la gestione patrimoniale. Dunque il sacerdote rinnovò la sua fedeltà al Vescovo di Lucca, promettendo di non stipulare contratti che interessavano i beni della pieve di Barbinaia senza il consenso formale del presule. Questo tipo di vincolo era funzionale al mantenimento economico-finanziario della chiesa, ovvero ad evitare che il pievano disperdesse la dotazione patrimoniale, magari assecondando appetiti di suoi congiunti e/o aspirazioni personali. Inoltre, il Vescovo poteva mantenere un controllo più efficace sul territorio ed evitare pericolosi processi centrifughi. In caso di inadempienza, il pievano avrebbe dovuto risarcire il presule con una considerevole ammenda, fissata in 200 soldi d'argento.

LA PIEVE. L’atto rappresenta la prima attestazione documentaria della Pieve di Santa Maria a Barbinaia. La chiesa era stata fondata precedentemente, forse addirittura in epoca tardoantica (V-VI secolo), ma questo è il primo documento che la riguarda. Era una Plebem Bactismalis, ovvero la chiesa più importante della zona, l’istituto dove veniva somministrato il sacramento del Battesimo e dunque dotata del fonte. Dal documento apprendiamo che possedeva un insieme di beni, costituiti da “case” e “cose” (casis & rebus), oltre alle relative pertinenze. Si trattava evidentemente di piccole unità produttive di tipo agricolo, ovvero case e campi dati a livello a coltivatori che corrispondevano alla pieve un censo annuo. Il “livello” era una forma di contratto antesignana del moderno “affitto”. Dal testo apprendiamo che alla pieve facevano riferimento anche aliis Ecclesiis, ovvero altre chiese suffraganee, che purtroppo non sono indicate. Sarebbe stato interessante conoscere i nomi e le localizzazioni delle altre chiese, in modo da poter avanzare alcune considerazioni circa le caratteristiche insediative e il popolamento nella zona fra la Val d'Egola e la Val di Chiecina. In ogni caso il documento testimonia che a Barbinaia – nell’alta Val di Chiecina, al confine fra gli attuali comuni di San Miniato e Palaia – già alla fine del IX secolo esisteva una pieve e dunque doveva essere presente un insediamento importante e un significativo popolamento. Di più non si più non si può dire.

TRASCRIZIONE
Di seguito la trascrizione tratta da D. Barsocchini, Memorie e Documenti per servire alla Istoria del Ducato di Lucca, F. Bertini Tip. Ducale, Lucca, 1841, Tomo IV, parte II, pp. 67-68:

+ In Dei Omnipotentis nomine. Regnante Domno nostro Lambertus gratia Dei Imperator Augusto, anno Imperii ejus sexto, quinto Kalendas Magias, Indictione prima. Manifestu sum ego Rachiprando Presbitero, filio b. m. Ostrifusi, quia Gherardus gratia Dei huyus Sancte Lucane Ecclesie humilis Episcopus ordinavit, & confirmavit me in Ecclesia illa, cui vocabulum est Beate Sancte Maria semper Virginis, quood est Plebem Bactismalis, sita loco Berbinaria: in Plebem Ecclesia vero ipsa Sancte Marie, quod est Plebem Baptismalis, cum aliis Ecclesiis, & casis, & rebus ad eam pertinentibus in integrum me ordinavit & confirmavit. Propterea per hanc cartula repromitto tibi Petrus Episcopus, item hujus Sancte Lucane Ecclesie humulis Episcopus, ut dum vita mea fuerit, non abeam potestatem, nec licentiam de casis & rebus pertinentes Ecclesie Sancte Marie; quot est Plebem Bactisma… libellario nomine dandi. Nisi illis hominibus, qui super ipsis casis, & rebus… rint: Nam aliis hominibus sine vestro consensum livellario… dare non debeant (debeam). Unde repromitto ego qui supra Rachiprando Presbitero… qui supra Petrus Episcopus, si ego de suprascriptis casis & rebus libellario nomine.. nisi tantum illis hominibus, qui in suprascriptis casis, & rebus residerint… nibus livellario nominee dedero sine vestro consensum; tunc… ego qui supra Rachiprando Presbitero componere tibi qui supra Domno Petrus… (Episcopus)… penam argentum soledos ducentum. Et hanc promissio dum vita tua… firmum & stabilem permaneat semper. Et post vero tuo decesso hanc… nonis & vacuum, adque capsatum permaneat; in (& in) se nulla obti… (obtineat)… firmitatem. Quia in tali ordinem hanc promissio Teudi… Notario rogavi. Actum Luca.
…….. prando Presbitero in anc promissio, a me facto, manu mea ss.
(seguono altri sottoscritti, poi.)
+ Ego Teudimundus Notarius post traditam complevi, & dedi.

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