martedì 10 settembre 2019

ADDSM – 907, 10 APRILE – S. SATURNINO FABBRICA ORDINAZIONE PIEVANO

a cura di Francesco Fiumalbi


ARCHIVIO DOCUMENTARIO DIGITALE DI SAN MINIATO [ADDSM]
907, 10 aprile, Ordinazione pievano di San Saturnino di Fabbrica

SPOGLIO [D. Barsocchini] «Pietro Vescovo di Lucca col consenso de’ suoi Sacerdoti ordina il Prete Domenico del qd. Ildimaro Rettore della Pieve de’ SS. Gio. Battista e Saturnino del luogo detto Fabbrica con obbligo ec. Nell’anno 907. Archiv. ++M.83».

Il documento originale è conservato presso l'Archivio Arcivescovile di Lucca, Fondo Diplomatico Antico, ++M.83.

Trascrizione del testo contenuto in:
D. Bertini, Memorie e Documenti per servire all'Istoria del Ducato di Lucca, Tomo IV, parte II, Francesco Bertini Tipografo Ducale, Lucca, 1836, doc. LVIII, p. 76-77.

+ In Xpti nomine. Qualiter ego Petrus gratia Dei hujus S. Lucane Ecclesie humilis Episcopus, una per consensum Sacerdotum, seo filii ipsius Ecclesie ordinare videor te Dominicho Presbitero, filio qd. Ildimarj, in eo ordine sicut supter adnexum fuerit, in Ecclesia illa, cui vocabulum est Sancti Johanni Battiste, et Sancti Saturnini, sita loco et finibus Fabrica, quod est Plebes Battismale, pertenentesi psi Episcopatui nostro Sancti Martini: jamdicta Ecclesia S. Johannis, et S. Saturnini te inibi ordinare, et confirmare videor, ut in tua sit potestate diebus vite tue, cum aliis Ecclesiis subjectis ipsius Plebis, sive cum omnibus casis, et rebus dominicatis et massariciis, servos et ancillas ec…. Et in ipsis Ecclesiis ec…. per te, aut per tuam dispositionem Officium Dei, et Luminaria, seo Missarum solemnia fieri debeam (debeant). Et mihi q.s. Petrus Episcopus, vel posterisque successores meos singulis quibusque annis obediendi, et deservendi, ut mox (mos) est. (Col solito divieto di alienare, o allivellare i beni di detta Pieve senza licenza del Vescovo) ec… ec… Unde duas ordinationis cartulas ec…. Petrum Notarium et Scabinum scribere rogavi. Actum Luca. Et hec ordinationis cartule facte sunt Anno ab Incarnationis Domini nostri Jhesu Xpti Dei eterni, nongentesimo septimo ; quarto idus Aprilis, Indictione decima.
+ Ego Petrus gratia Dei humilis Epus in hac ordinationis cartula a me facta subscripsi.
+ Ego Viventius Archipresbiter, et Vicedomino in hac ordinationis cartula consensi, et subscripsi.
(seguono le sottoscrizioni di molti altri Preti e Diaconi Cardinali tra i quali)
+ Ego Sicardus Presbiter Chardinalis, et Primicerium in hac ec.


La zona dove sorgeva la Pieve di Fabbrica
Foto di Francesco Fiumalbi

COMMENTO (a cura di Francesco Fiumalbi)

L’atto e i protagonisti. Il documento proposto in questa pagina, da un punto di vista tipologico, è una cartula ordinationis. Rappresenta il terzo atto in ordine cronologico relativo alla Pieve di San Saturnino di Fabbrica, a distanza di 50 anni dalla prima attestazione documentaria e a 3 anni dal contratto con cui vennero allivellati i beni della della chiesa di Santa Maria del Corso nel territorio della pieve rispettivamente all’Arciprete Ursiberto del fu Leutari e al presbitero Domenico del fu Ildimari.
Con questo nuovo provvedimento il Vescovo di Lucca Pietro – impegnato a gestire gli innumerevoli interessi patrimoniali ecclesiastici – “promosse” lo stesso presbitero Domenico alla carica di pievano di Fabbrica, investendolo del governo della pieve e delle relative suffraganee, oltre che della gestione patrimoniale dei beni afferenti alla medesima chiesa. Tutto questo fu fatto con il consenso di Vivientus, indicato come “arciprete” e suo Vicario. Si trattava, con buona probabilità del sacerdote anziano del “capitolo episcopale”, antesignano del Capitolo dei Canonici della Cattedrale.
Secondo Paolo Tomei, l’arciprete Ursiberto poteva essere il predecessore di Domenico, ovvero il pievano di San Saturnino al tempo della stesura dell’atto dell’anno 904, anche se non ci sono attestazioni precise al riguardo e per quello che sappiamo poteva essere anche il predecessore di Vivientus, dal momento che entrambi sono indicati come “arcipreti” [P. Tomei, «Locus est famosus». Come nacque San Miniato al Tedesco (secoli VIII-XII), Edizioni ETS, Pisa, 2018, p. 38].
L’atto fu rogato da Pietro, indicato come notaio e scabino, ovvero esperto di diritto legislativo e consuetudinario.

La pieve di Fabbrica. La chiesa di Fabbrica è indicata inequivocabilmente come Plebes Baptismales e col doppio titolo di San Saturnino e San Giovanni Battista. Dall’atto apprendiamo che nella giurisdizione pastorale della pieve sussistevano altre chiese suffraganee (aliis Ecclesiis subjectis ipsius Plebis) che tuttavia non vengono specificate. Per questo motivo, possiamo solamente sottolineare l’importanza della pieve e dell’abitato circostante (Fabbrica, presso l’odierno abitato di Molino d’Egola nel Comune di San Miniato), ma non possiamo formulare considerazioni sull’articolazione insediativa ed ecclesiastica, oltre che sul popolamento nella zona agli inizi del X secolo.

Il pievano Domenico. Il sacerdote Domenico, ordinato rettore della Pieve di San Saturnino, fu investito anche della gestione pastorale delle chiese suffraganee e dell’amministrazione patrimoniale dei beni che facevano parte della dotazione della pieve. Questi probabilmente costituivano una o più unità produttive, ed erano costituiti da case e da cose, tanto afferenti alla parte domenicale (gestita direttamente dal padrone o dominus) che a quella masserizia (data in gestione ai coloni o massari), oltre a poter contare su un numero non specificato di “servi” e “ancelle” (omnibus casis, et rebus dominicatis et massariciis, servos et ancillas ec). In ogni caso il pievano non poteva vendere o cedere i beni senza il consenso del Vescovo. Questo tipo di vincolo era funzionale al mantenimento economico-finanziario della chiesa, ovvero ad evitare che il pievano disperdesse la dotazione patrimoniale, magari assecondando appetiti di suoi congiunti e/o aspirazioni personali. Quindi, il Vescovo poteva mantenere un controllo più efficace sul territorio ed evitare pericolosi processi centrifughi.

Nell’atto, inoltre, vengono specificati alcuni obblighi liturgici spettanti al pievano: celebrare la liturgia delle ore (officium dei), la luminaria notturna e le celebrazioni solenni. Ciò deve essere interpretato come l’obbligo di amministrare direttamente e personalmente le funzioni liturgiche della pieve, ovvero come l’obbligo di residenza del pievano presso la chiesa. Infatti, capitava frequentemente che il pievano abitasse altrove lasciando l’amministrazione liturgica ad altri sacerdoti di rango inferiore, benché godesse delle rendite e dei benefici ecclesiastici legati al suo ruolo di rettore della chiesa. Dunque al pievano, assunto al ruolo di rettore della pieve, con i conseguenti benefici economici e i doveri amministrativi e gestionali, era fatto obbligo di ottemperare direttamente agli impegni liturgici e quindi a risiedere presso la chiesa stessa. Nel provvedimento è specificato che gli obblighi avrebbero continuato a valere anche dopo la morte del presule, ovvero con i successori del Vescovo Pietro.




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