giovedì 13 marzo 2014

ADDSM – 1774, 14 NOVEMBRE - IL REGOLAMENTO GRANDUCALE PER LA COMUNITA' DI SAN MINIATO

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ARCHIVIO DOCUMENTARIO DIGITALE DI SAN MINIATO [ADSM]
1774, 14 novembre, Regolamento per la Comunità di San Miniato


Luigi Pampaloni, Monumento a Pietro Leopoldo
Pisa, Piazza Martiri della Libertà, 1833
Foto di Francesco Fiumalbi

SPOGLIO Il documento proposto è il Regolamento “speciale” per la Comunità di San Miniato promosso nell’ambito della più generale riforma comunitativa del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo Asburgo-Lorena. Si trattò di una piccola rivoluzione, che andò ad incidere il tessuto toscano in maniera capillare, ridefinendo i confini amministrativi e accorpando molti piccoli comuni fra loro o ad altri più grandi. Vennero ridistribuite anche alcune competenze fra i vari uffici. Si trattò, in estrema sintesi, di una vera e propria riforma della pubblica amministrazione, volta a rendere il Granducato di Toscana una realtà più efficiente e moderna.

Trascrizione del testo contenuto in L. Cantini, Legislazione Italiana raccolta ed illustrata, Tomo XXXII, Firenze. 1808, pp. 141-148. La copia consultata è conservata presso l’Archivio Storico del Comune di San Miniato, a cui va un sincero e sentito ringraziamento.

REGOLAMENTO
Per la Comunità di S. Miniato del dì 14 Novembre 1774

Estratto da un Esempl. Stampato in Fir. Nella Stamp. Grancuc.

PIETRO LEOPOLDO PER GRAZIA DI DIO PRINCIPE
REALE D'UNGHERIA, E DI BOEMIA ARCIDUCA
D'AUSTRIA GRANDUCA DI TOSCANA, &c &c &c

Volendo Noi dare quelli ulteriori provvedimenti, che convengono alle circostanze della Città, e Territorio Samminiatese, Comandiamo in aumento, e dichiarazione del Regolamento particolare per la Comunità di Samminiato.

I. Primieramente per Comunità di Samminiato a tutti gli effetti voluti, e dependenti dalle presenti nuove Ordinazioni, Vogliamo che in avvenire s'intendano tutti gl'Interessi, persone, e cose comprese già, e conosciute sotto la denominazione della Podesteria, Comunità, Ville, Comuni, o sieno Comunelli, e Popoli di Samminiato, e sia il complesso degli infrascritti Territori, di Ville, Popoli, e Comuni con quanto più sarà qui appresso aggiunto per costituire l'intera nuova Comunità di Samminiato, e circoscriverne tutta la sua estensione, e Territorio, oltre tutto quello che resulta dalla già conosciuta estensione della Città di Samminiato, e sue adiacenze comprese nelle Parrocchie della Città medesima.
  1. Villa, e Popolo di S. Andrea, e S. Lorenzo a Nocicchio.
  2. Villa, e Popolo di S. Piero alle Fonti.
  3. Villa, e Popolo di S. Michele Arcangelo a Montorzo.
  4. Villa, e Popolo de SS. Jacopo, e Filippo a Selva, e Pino.
  5. Villa, e Popolo di S. Piero a Marcignana.
  6. Villa, e Popolo di S. Bartolommeo a Brusciana.
  7. Villa, e Popolo di S. Donato all'Isola.
  8. Villa, e Popolo di S. Michele Arcangelo a Roffia.
  9. Villa, e Popolo di S. Stefano all'Ontraino.
  10. Villa, e Popolo di S. Lucia a Scroccolino.
  11. Villa, e Popolo di S. Margherita a Montarsi.
  12. Villa di S. Agostino, e Popolo di S. Caterina.
  13. Villa, e Popolo de' SS. Ippolito, e Cassiano a Marzana.
  14. Villa, e Popolo di S. Lucia a Calenzano.
  15. Villa, e Popolo di S. Martino.
  16. Villa, e Popolo di S. Lucia a Cusignano.
  17. Villa, e Popolo di S. Andrea a Corliano.
  18. Villa, e Popolo de' SS. Fabiano, e Sebastiano a Mellicciano.
  19. Villa, e Popolo di S. Bartolommeo a Campriano.
  20. Villa, e Popolo di S. Gio. in Val d'Evola.
  21. Villa, e Popolo di S. Martino a Agliati.
  22. Villa, e Popolo di S. Jacopo a Balconevisi.
  23. Villa, e Popolo di S. Regolo a Bucciano.
  24. Villa e Popolo di S. germano a Moriolo.
  25. Villa, e Popolo di S. Maria della Neve a Fibbiastri.
  26. Comune di Agliano, e Camporena o sia Jano, e Camporena.
Oltre il Territorio, che viene formato dall'estensione dei sopra enunciati Popoli, Vogliamo che anche gli infrascritti tre Popoli che hanno sino adesso costituito il loro respettivo Comune vengano aggregati, ed annessi alla nuova Comunità di Samminiato, e che sieno in avvnire riguardati, e considerati a tutti gli effetti concernenti i presenti Ordini, come porzione del Territorio faciente la Comunità suddetta, benché fino al presente sieno stati tratti, come sepirati dalla medesima, e riuniti in un corpo diverso.
  1. San. Giovanni a Fabbrica già Comune di Cigoli.
  2. S. Bartolomeo a Stibbio.
  3. Santa Lucia a Montebicchieri.
II. La Comunità di Samminato circoscritta, e determinata come sopra dovrà essere rappresentata da una Magistratura, con nome, e titolo di Gonfaloniero, e Priori di Samminiato, ed alla medesima intendiamo, che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative onorifiche, perminenze, e distinzioni attribuitele per gli Statuti di detta Città, e per gli Ordini, e Leggi veglianti salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio generale, che viene stabilito per il miglior servizio, e buon governo della Comunità medesima.

III. La Magistratura sarà composta, e formata di sette soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e sei Priori.

IV. Per formare le borse delle persone destinate a risedere come sopra Vogliamo che non sieno offesi, né alterati i diritti onorifici di chi respettivamente sia, o sarà ammesso a goderne a termini delle Leggi, ed Ordini veglianti, e perciò dichiariamo che con la formazione di tali borse non si abbia per fatta innovazione alcuna a danno dei gradi onorifici per cui si godesse, né a favore di chi per le Leggi, ed Ordini veglianti non ne potesse godere: ma prescriviamo peraltro, che si adatti la quantità delle Borse alle Classi delle Persone, che secondo l'istesse Leggi, ed Ordini, e specialmente secondo i presenti debbono concorrere a formare l'intera creazione di detta Magistratura nel numero sopra stabilito.

V. Nelle Borse da formarsi come sopra si dovranno includere ed imborsare in tante cedole, o polizze distinte secondo le loro respettive classi, e nella loro respettiva Borsa i Possessori di Beni stabili descritti, o da descriversi tanto alla Decima di Città, che a quella di Contado, come pure ai Tomi del Decimino nella forma, e modi, e colle regole che saranno prescritte qui appresso, cioè:

VI. Salvi gli Ordini veglianti circa le Borse dei Gonfalonieri, vogliamo, che nelle Borse da destinarsi alla Creazione dei Priori sieno imborsati, oltre quanto è stato detto di sopra, con tutti gli altri Possessori anche i Luoghi pii, o Corpi Laicali, le Comunità, ed altri Patrimoni Comunitativi possidenti beni stabili, il Fisco, la Religione di S. Stefano, le Commende, ed il nostro Scrittoio delle Possessioni, e precisamente tutti i Patrimoni Ecclesiastici purché descritti, e da descriversi ai Campioni delle Decime con posta almeno di due fiorini come si dirà a suo luogo.

VII. E perché è nostra intenzione di conservare l'onoranza del Gonfaloniere, e Priorato di Samminiato a chi ne godesse, mediante l'esservi stato ammesso fino al presente per i legittimi Partini, Provanze, e concessioni; così ordiniamo che tali persone abilitate, o ammesse ai suddetti Onori sieno conservate nella Borsa, che loro appartiene al solo effetto però di non poter perdere i loro Ranghi, quantunque fossero assenti, o non possidenti nel territorio Samminiatense, o altrimenti per le presenti Nostre Disposizioni, incapaci d'esercitare l'Ufizio di Gonfaloniere, e di Priore.

VIII. Restano però esclusi dall'esercizio di Gonfaloniere, e Priore, e non già dal risedere nel Consiglio generale, come si dirà in appresso tutti quelli, che non possederanno nella Comunità di Samminiato, o sia nel Territorio della medesima circoscritto come sopra tanti beni stabili, da formare almeno la massa di Addecimazione, o sia Posta di due fiorini di Decima, sa per descrizione al Contado, o sia ai Cittadini, oppure nell'una e nell'altra Classe, purché portino riuniti la suddetta quantità di addecimazione; Ma non per questo tali Possidenti esclusi come sopra saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente all'Imposte comunitative.

IX. Dichiariamo parimente come è Nostra intenzione che la Magistratura predetta formata come sopra sia quella, in cui risieda il diritto, carattere, e prerogativa della pubblica rappresentanza della Nostra Città di Samminiato, e ciò in tutte le solite, e stabilite funzioni pubbliche, e in tutte quelle che di nuovo si richiedessero dalle circostanze ed esigenze dei casi.

X. Il Consiglio Generale della Comunità di Samminiato sarà composto dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di sedici Consiglieri gli uni, e gli altri in safficiente numero adunati; volendo che dall'unione dei suddetti corpi venga formata una sola Magistratura col titolo, e nome di Consiglio generale.

XI. Per la creazione, ed estrazione dei soggetti che dovranno risedere nel Consiglio generale oltre il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, ordiniamo che si formi una Borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi di tutti quelli che possederanno nella Comunità di Samminiato, o sia nel Territorio della medesima definito come sopra, beni stabili di qualunque sorte si sieno descritti, o non descritti, tanto alla Decima di Cittadini, come alla Decima di Contado nessuno escluso, e senza eccettuare da questa imborsazione generale né i possidenti per minore addecimazione benché esclusi sopra all'Articolo VIII delle Borse dei Gonfalonieri, e Priori, ne quelli imborsati nelle Borse predette, volendo che questa borsa generale serva a dar luogo, che ogni grande, o piccolo Possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio generale, qualora venisse estratto a risedervi.

XII. Tutte le suddette borse si dovranno conservare nel solito Palazzo della Residenza comunitativa in Samminiato, e custodirsi serrate a due Chiavi, una delle quali starà appresso il Gonfaloniere protempore, e l'altra presso il Vicario di Samminiato.

XIII. Il Gonfaloniere, e Priori allorché risederanno nelle adunanze del loro Magistrato, ed in quelle del Consiglio generale dovranno esser vestiti di rosso conservando però la solita foggia di abito, e le solite distinzioni, e fregi.
Gli altri componenti del Consiglio generale dovranno risedere in lucco nero, e non altrimenti.

XIV. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature alle quali dal Regolamento generale vengono conferite le facoltà opportune al buon servizio, e governo delle cose comunitative, sopprimiamo, ed aboliamo i seguenti Corpi, Magistrature, ed Ufizi sino ad ora esistenti nella Comunità di Samminiato, ed insieme tutti li Statuti, riforme, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e l'incumbenze poi loro Residenti, cioè:
Regolatori.
Collegi.
Ufiziali di Potesteria.
Gli Otto Uomini del Ricorso.
Proconsolo, e Consoli dei Giudici, e Notai.
L'attuake Ufizio del Provveditore di Strade.
Sindaci a tutti gli Ufizi.
Sindaci delle Contrade.
Padri di scuola.
Provveditore di Rii.
Tutti gli Ufizi, ed impieghi Comuniatativi dei Comuni di Cigoli, Stibbio, e Montebicchieri, il territorio dei quali è stato come sopra riunito alla Comunità di Samminiato.
Il Camarlingo di Vicariato ed ogni altro Ufiziale destinato al servizio di azienda dell'intero Vicariato, del quale per i presenti ordini viene abolita ogni distinzione, titolo, contribuzione, ed Amministrazione per affari Comunitativi.
Dovendosi intendere di avere riunito nel Corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei Residenti che per qualunque titolo, ed incumbenza fossero per gli Statuti, ed Ordini sin qui stati soliti d'intervenire a costituire la Magistratura Comunitativa di Samminiato, e le incumbenze dei Corpi, ed Ufizi soppressi come sopra, salvo che in quanto per i presenti Ordini vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o Corpi di Magistratura, che ne vengono specialmente incaricati.

XV. Il nuovo Magistrato, ed il nuovo Consiglio generale di Samminiato dovranno cominciare il loro Ufizio il dì primo Gennaio 1775, e perciò a tutto Dicembre 1774 dovrà aversi per finito l'Ufizio dei vecchi Gonfaloniere, e rappresentanti, ed altri che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche Carattere di Magistratura Comunitativa soppressa, e riformata per i presenti Ordini, salvo quanto si dice all'Articolo XXI del Regolamento generale delle persone attualmente impiegate al servizio della Comunità, e Luoghi pii Laicali.

XVI. Tutto il debito, o credito che si troverà avere la Comunità di Samminiato, e sue dipendenze, e Luoghi pii Laicali in essa compresi con la Cassa della Camera delle Comunità dovrà liquidarsi a tutto Dicembre 1774 e poi soddisfarsi in quella forma che ci riserviamo di dichiarare dopo che ce ne sarà stato reso conto.

XVII. Dal dì primo Gennaio 1775 in poi non sarà fatto sulla Comunità di Samminiato, o suo Territorio, Ville, Comuni, o Popoli alcuna sorte d'Imposizione dalla Camera delle Comunità, né dal Vicariato di Samminiato, come più estesamente si dice nel Regolamento generale all'Articolo XXXIII.

XVIII. In conseguenza della liberazione dalle suddette Imposte annuali dovrà la Comunità di Samminiato pagare alla Cassa della Camera delle Comunità in Firenze a titolo di Redenzione una somma annua, che proccisionalmente, e fino a nuov'Ordine si fissa a scudi ottocento sessantadue di lire sette per scudo, ed in questa somma si comprendano, e di abbiano per compresi tutti i seguenti titoli.
  1. Spese Universali.
  2. Tassa dei Cavalli.
  3. Conto a Parte.
  4. Spesa dei tre Bargelli.
  5. Tassa di Bestie del pié tondo.
  6. Monte delle Graticole per quello gli corrispondeva annualmente l'Amministrazione Comunitativa della Podesteria di Samminiato per essersi collocata la riscossione della Decima del Contado sopra i beni compresi nella sua Giurisdizione.
  7. Pia Casa di S. Dorotea per il mantenimento dei poveri Dementi della Comunità di Samminiato.
  8. La provvisione compresa la retensione e gli emolumenti del Cancellier Comunitativo di Samminiato per quello ritirava in addietro tanto dalla Comunità, Podesteria, e Ville di Samminiato, quanto dai Comuni di Cigoli, Stibbio, e Montebicchieri.
  9. Il Giusdicente di Samminiato per gli emolumenti che conseguiva in addietro dalla Comunità, Podesteria, e Ville di Samminiato.
  10. Il Salario compresa la retensione, e gli emolumenti che conseguiva in addietro il Sindaco del Magistrato della Comunità di Samminiato, ed il messo di Cigoli.
  11. Fisco per le spese dei malfattori spettanti in addietro alla Podesteria di Samminiato.
  12. Vicariato di Samminiato per il rimborso delle spere occorrenti in servizio del Criminale per la porzione spettante alla Comunità di Samminiato.
  13. Spese delli Ambasciatori, o sieno Procuratori delle Comunità in Firenze.
  14. Spese di Copie dei Giovani delli Ambasciatori.
  15. Tassa delle bestie del pié tondo per la rata spettante ai tre Comuni di Cigoli, Stibbio, e Montebicchieri.
  16. Spese universali per la rata spettante ai tre Comuni suddetti.
  17. Tassa dei Cavalli per la rata come sopra.
  18. Spese dei tre Bargelli per la rata come sopra.
  19. Vicariato di Certaldo per il rimborso delle spese occorrenti in servizio del Criminale ec per la porzione spettante ai tre Comuni di Cigoli, Stibbio, e Montebicchieri della rata delle spese suddette spettante alla Podesteria di Montaione.
  20. Tassa di Revisione, la quale viene fissata nella somma di lire centoventi l'anno da pagarsi ai Ragionieri della Camera delle Comunità di Firenze per la revisione dei Libri, e scritture della suddetta Comunità, la quale revisione dovrà continuovarsi a fare annualmente, conforme viene prescritto nel Regolamento generale.

XIX. L'Elezione dei due Deputati alla Revisione dell'Imposte vogliamo che ci sia fatta mediante l'estrazione di quattro Polizze dalle borse dei Priori, ed i Nomi così estratti si dovranno immediatamente partitare dal Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, uno alla volta, dovendo restar vinto, ed eletto quello che oltre i due terzi avrà il numero maggiore di voti favorevoli, con doversi rinnovare l'Estrazione, ed il Partito fin tanto che due restino vinti come sopra.

XX. E siccome per un effetto del presente Regolamento tutte le spese locali delle Ville, Popoli, e Comuni componenti la Comunità di Samminiato debbono essere in avvenire pagate annualmente con gli assegnamenti pubblici della Comunità, ed entrare in conseguenza colla Tassa di Redenzione, e con le altre spese ordinarie, e straordinarie a formare la massa delle uscite annuali senza distinzione alcuna, né di Vicariato, né di Podesteria, né di Ville, né di Popoli, o di altra subalterna divisione dal corpo totale della Comunità suddetta, perciò ordiniamo che tutte le rendite, o Entrate propriamente addette ad alcuno dei Popoli, e Comuni suddetti, e che sono state, o che saranno destinate a benefizio particolare di essi, vadano a benefizio pubblico della Comunità di Samminiato, e formino un assegnamento alla medesima.

XXI. Tutte le Strade, Ponti, Rii, e loro annessi nel Territorio della Comunità di Samminiato, che fino al presente sono stati mantenuti, risarciti, o rifatti a tutte spese dei Popoli costituenti ora la Comunità di Samminiato tanto per mezzo dell'Imposizione del Dazio, che per altro mezzo dovranno in avvenire essere parimente fatti, e mantenuti a spese di detta Comunità, e l'importare di tale spesa dovrà posarsi sopra i medesimi contribuenti alle altre spese: salvo però sempre ciò che vien disposto negli Editti del dì quattordici Novembre 1772, e del dì 2 Luglio 1774 relativi alle Imposizioni de' Fiumi Torrenti ec.

XXII. E atteso che sino al presente la Comunità di Samminiato esige la Decima del Contado con corrispondere una somma fissa annua al Monte Comune di Firenze, così confermiamo nuovamente in quanto facesse di bisogno un tal metodo, e per maggior chiarezza di chi dovrà amministrare, prescriviamo che in questa parte non s'intenda fatta innovazione alcuna, ma si deva interamente continuare sul metodo, e stile suddetto già introdotto.

XXIII. Quanto ai Privilegi accordati ed ammessi, e quelli, che a forma degli Ordini veglianti saranno da annettersi ed accordarsi ai Padri dei dodici figlioli, vogliamo che rispetto alle Contribuzioni, della quali è stato trattato di sopra, e per quelle sole porzioni, e titoli stati ammessi sino al presente in simili casi non s'intenda fatta innovazione alcuna, quantunque le contribuzioni soprannominate abbiano mutato figura, e titoli, purché l'effetto sia che ci godesse di tale esenzione non venga a risentirne altro profitto, che quello, che ne avrebbe risentito sul piede del passato sistema di Amminiatrazione ed Imposizione Comunitativa benché variato, e riformato per i presenti Ordini.

Il presente regolamento particolare, con quel più che viene prescritto nel Regolamento generale per le Comunità del Distretto dovrà cominciare ad avere il so effetto, e vigore nella Comunità di Samminiato il dì primo Gennaio 1775.

Dato in Firenze li 14 Novembre 1774

PIETRO LEOPOLDO

V. ANGELO TAVANTI
Fr. Benedetto Mormorai

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