giovedì 4 aprile 2013

IN PILLOLE [003]: IL CONSOLIDAMENTO DI SAN MINIATO A SPESE E CURA DELLO STATO

a cura di Francesco Fiumalbi

Le ingenti piogge del marzo 2013 hanno provocato decine e decine di frane in tutto il territorio del Comune di San Miniato. Sono oltre cento quelle censite. Ovviamente non sono le piogge, seppur straordinariamente abbondanti, ad aver ingenerato il problema, quanto un generale disinteresse alla manutenzione del territorio. E questo è dovuto soprattutto ad un vero e proprio deficit culturale che, salvo eccezioni, investe un po' tutti nessuno escluso. Durante la Consulta Territoriale di San Miniato è emerso che, “in teoria”, al consolidamento del solo Centro Storico, dovrebbe provvedere direttamente lo Stato Italiano. Purtroppo, vista la difficile situazione in cui versano le casse nazionali, è molto probabile che gli interventi saranno a carico del Comune (limitatamente a quanto concerne alle proprietà e infrastrutture pubbliche), e ovviamente dei singoli privati.
Curiosando sul perché il centro storico di San Miniato possa vantare diritti nei confronti dello Stato, ci siamo imbattuti sulla Legge n. 445 del 9 luglio 1908. Si tratta una legge “speciale”, nel senso che riguardava un'emergenza contingente nelle regioni Calabria e Basilicata. Questa legge farà da base per tutta una serie di provvedimenti successivi, e su tutto il territorio nazionale, fra cui anche quello riguardante il centro abitato di San Miniato:

Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1965, n. 995: Inclusione dell'abitato di San Miniato (Pisa) tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. (GU n.210 del 23-8-1965)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
   Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
   Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
   Visto  il  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici
 espresso con voto n. 769, emesso nell'adunanza del 18 maggio 1965;
   Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di  Stato  per i lavori
 pubblici;
 
Decreta:
 
   A  norma  dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30
 giugno  1918,  n. 1019, e' aggiunto a tutti gli effetti della legge 9
 luglio  1908,  n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella
 D,  allegata  alla  legge stessa (consolidamento di frane minaccianti
 abitati) quello di San Miniato, in provincia, di Pisa.
 
   Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
 nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
 italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
 osservare.
 
   Dato a Roma, addi' 9 giugno 1965
 
                                SARAGAT
 
                                              MANCINI
 
 Visto, il Guardasigilli: REALE
   Registrato alla Corte del conti, addi' 13 agosto 1965
   Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 54. - VILLA 

RIFERIMENTI E AVVERTENZE:
Il testo del DPR è tratto dalla banca dati "Normattiva" e non ha carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Per consultare la pagina del sito http://www.normattiva.it da cui è tratto il DPR cliccare su questo collegamento



La frana tra i Giardini Pubblici e il Parcheggio di Fonti alle Fate
Foto di Francesco Fiumalbi

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