ARCHIVIO DOCUMENTARIO DIGITALE DI SAN MINIATO [ADDSM]
898, 27 aprile – Pieve di Barbinaia, 1° documento
Foto di Francesco Fiumalbi
L'ORIGINALE
Il
documento originale, la cui trascrizione è proposta in questa pagina,
è conservato presso l’Archivio Arcivescovile di Lucca, Diplomatico, ++K.86, da cui è tratta l'edizione di D. Barsocchini,
Memorie e Documenti per servire alla Istoria del Ducato di Lucca, F.
Bertini Tip. Ducale, Lucca, 1841, Tomo IV, parte II, pp. 67-68.
SPOGLIO [D. Barsocchini]
Rachiprando Prete,
essendo stato ordinato nella Pieve di S. Maria di Berbinaia dal Vescovo di
Lucca Gherardo, promette a Pietro, Vescovo parimente di Lucca, ossia Coadiutore
di Gherardo, di non allivellare i beni di detta Pieve senza di lui licenza,
sotto pena di dugento Soldi d’argento, nell’anno 898. Archiv. Arciv. ++ K. 86.
COMMENTO di Francesco Fiumalbi
L’atto proposto in
questa pagina risulta essere la prima attestazione documentaria relativa alla
Pieve di Santa Maria a Barbinaia, situata in Val di Chiecina, fra Bucciano ed
Agliati. A partire dal XIV secolo la pieve subirà un processo di decadenza che
porterà l’edificio ad uno stato di degrado e abbandono. Alcuni resti lapidei
sono oggi conservati presso il Museo Diocesano d’Arte Sacra (monofora, basi di
colonne), mentre alcune porzioni murarie sono ancora visibili nella vecchia
casa colonica, disabitata da molti anni, costruita in adiacenza all'antico
edificio religioso.
L’ATTO. Da un punto di vista tipologico
siamo di fronte ad una cosiddetta Cartula Repromissionis, ovvero un atto
formale con cui viene rinnovata una promessa fatta precedentemente. Purtroppo
il documento originale si presenta in cattivo stato di conservazione e lo
stesso Domenico Barsocchini, che ne propose la trascrizione nella prima metà
dell’800, fu costretto a lasciare molti spazi vuoti, evidentemente già illeggibili.
IL PROTAGONISTA. Il sottoscrittore dell’atto, il
soggetto attivo, è il presbitero Rachiprando figlio del fu Ostrifusi. Pur non
essendo specificato direttamente, il sacerdote era il rettore della Pieve di
Santa Maria a Barbinaia, ovvero il “pievano”. Dal documento apprendiamo che era
stato ordinato sacerdote dal Vescovo Gherardo – il cui ministero episcopale
durò dall'anno 869 all'895 – e che il
presule lucchese lo aveva investito del governo della chiesa, riservandosi,
tuttavia, il controllo sulla gestione patrimoniale.
IL MOTIVO
DELL’ATTO. Essendo
deceduto il Vescovo Gherardo, ed essendo stato eletto il nuovo Vescovo Pietro –
che sedette sulla Cattedra di San Martino dall'896 al 932 – si rese necessario
il rinnovamento delle “promesse” già formulate al predecessore. E quindi anche
lo status del pievano Rachiprandus, investito del governo della
chiesa di Barbinaia, ma con limitazione circa la gestione patrimoniale. Dunque il sacerdote rinnovò la sua fedeltà al Vescovo di Lucca, promettendo di non stipulare contratti che interessavano i beni della pieve di Barbinaia
senza il consenso formale del
presule. Questo tipo di vincolo era funzionale al mantenimento
economico-finanziario della chiesa, ovvero ad evitare che il pievano
disperdesse la dotazione patrimoniale, magari assecondando appetiti di suoi
congiunti e/o aspirazioni personali. Inoltre, il Vescovo poteva mantenere un
controllo più efficace sul territorio ed evitare pericolosi processi
centrifughi. In caso di inadempienza, il pievano avrebbe dovuto risarcire il presule con una considerevole ammenda, fissata in 200 soldi d'argento.
LA PIEVE. L’atto rappresenta la prima
attestazione documentaria della Pieve di Santa Maria a Barbinaia. La chiesa era
stata fondata precedentemente, forse addirittura in epoca tardoantica (V-VI
secolo), ma questo è il primo documento che la riguarda. Era una Plebem
Bactismalis, ovvero la chiesa più importante della zona, l’istituto dove
veniva somministrato il sacramento del Battesimo e dunque dotata del fonte. Dal
documento apprendiamo che possedeva un insieme di beni, costituiti da “case” e
“cose” (casis & rebus), oltre alle relative pertinenze. Si trattava
evidentemente di piccole unità produttive di tipo agricolo, ovvero case e campi
dati a livello a coltivatori che corrispondevano alla pieve un censo annuo. Il
“livello” era una forma di contratto antesignana del moderno “affitto”. Dal
testo apprendiamo che alla pieve facevano riferimento anche aliis Ecclesiis,
ovvero altre chiese suffraganee, che purtroppo non sono indicate. Sarebbe stato interessante conoscere i nomi e le localizzazioni delle altre chiese, in modo da poter avanzare alcune considerazioni circa le caratteristiche insediative e il popolamento nella zona fra la Val d'Egola e la Val di Chiecina. In ogni caso
il documento testimonia che a Barbinaia – nell’alta Val di Chiecina, al confine
fra gli attuali comuni di San Miniato e Palaia – già alla fine del IX secolo
esisteva una pieve e dunque doveva essere presente un insediamento importante e un significativo popolamento. Di più non si più non si può dire.
TRASCRIZIONE
Di seguito la
trascrizione tratta da D. Barsocchini,
Memorie e Documenti per servire alla Istoria del Ducato di Lucca, F.
Bertini Tip. Ducale, Lucca, 1841, Tomo IV, parte II, pp. 67-68:
+ In Dei Omnipotentis nomine. Regnante Domno nostro Lambertus
gratia Dei Imperator Augusto, anno Imperii ejus sexto, quinto Kalendas Magias,
Indictione prima. Manifestu sum ego Rachiprando Presbitero, filio b. m.
Ostrifusi, quia Gherardus gratia Dei huyus Sancte Lucane Ecclesie humilis
Episcopus ordinavit, & confirmavit me in Ecclesia illa, cui vocabulum est
Beate Sancte Maria semper Virginis, quood est Plebem Bactismalis, sita loco
Berbinaria: in Plebem Ecclesia vero ipsa Sancte Marie, quod est Plebem
Baptismalis, cum aliis Ecclesiis, & casis, & rebus ad eam pertinentibus
in integrum me ordinavit & confirmavit. Propterea per hanc cartula
repromitto tibi Petrus Episcopus, item hujus Sancte Lucane Ecclesie humulis
Episcopus, ut dum vita mea fuerit, non abeam potestatem, nec licentiam de casis
& rebus pertinentes Ecclesie Sancte Marie; quot est Plebem Bactisma…
libellario nomine dandi. Nisi illis hominibus, qui super ipsis casis, &
rebus… rint: Nam aliis hominibus sine vestro consensum livellario… dare non
debeant (debeam). Unde repromitto ego qui supra Rachiprando Presbitero… qui
supra Petrus Episcopus, si ego de suprascriptis casis & rebus libellario
nomine.. nisi tantum illis hominibus, qui in suprascriptis casis, & rebus
residerint… nibus livellario nominee dedero sine vestro consensum; tunc… ego
qui supra Rachiprando Presbitero componere tibi qui supra Domno Petrus…
(Episcopus)… penam argentum soledos ducentum. Et hanc promissio dum vita tua…
firmum & stabilem permaneat semper. Et post vero tuo decesso hanc… nonis
& vacuum, adque capsatum permaneat; in (& in) se nulla obti…
(obtineat)… firmitatem. Quia in tali ordinem hanc promissio Teudi… Notario rogavi.
Actum Luca.
…….. prando Presbitero in anc promissio, a me facto, manu mea ss.
(seguono altri sottoscritti, poi.)
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